Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,  comma 2,  della  legge  della  Regione
Toscana 7 dicembre  2005,  n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca
marittima  e  degli  interventi  a  sostegno  della pesca marittima e
dell'acquacoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma,  lettere a),  e)  ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma,
della  Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione tra
Stato  e  Regioni,  dal  Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso di cui in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli 1,  comma 1,  lettera b); 3, comma 1,
lettera d);  7,  commi 7,  lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1,
lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento
agli  articoli 117,  secondo  comma,  lettere a)  ed e), e 120, primo
comma,  della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso di cui in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli 2,  comma 1,  lettere e)  e  f);  14,
comma 1,  lettera b);  18  e  19,  della  suddetta  legge  regionale,
sollevata,   in   riferimento   agli   articoli 117,  secondo  comma,
lettere a),  e),  e  s),  118, primo comma, e 120, primo comma, della
Costituzione,  nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato
e  Regioni,  dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
di cui in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli 1,  comma 1,  lettera b);  3, comma 1, lettera d); 7,
commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della
suddetta legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117,
secondo  comma,  lettera s),  e 118, primo comma, della Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il  ricorso di cui in
epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli 2,  comma 1,  lettera c); 10 e 11, della citata legge
regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma,
lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'
al  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  Regioni, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il  ricorso di cui in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il rettore: Mazzella
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0322