P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p. Dichiara irrilevante l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma della Costituzione. Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, seconda parte, 112 della Costituzione. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione. Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 30 maggio 2006 Il Presidente: Dall'Acqua 07C0386