P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.
    Dichiara irrilevante l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.
593   c.p.p.,  come  modificato  dall'art.  1,  legge  n. 46/2006,  e
dell'art.  10  della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111,
settimo comma della Costituzione.
    Dichiara      manifestamente     infondata     l'eccezione     di
incostituzionalita'    dell'art.    593   c.p.p.,   come   modificato
dall'art. 1,  legge  n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge,
in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, seconda parte, 112
della Costituzione.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  593  c.p.p., come modificato
dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima
legge,  in  relazione  agli  articoli  3  e 111, secondo comma, prima
parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e i termini di prescrizione del
reato.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
ordinando  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti,  al  Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Palermo, addi' 30 maggio 2006
                      Il Presidente: Dall'Acqua
07C0386