P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Palermo, addi' 5 luglio 2006 Il Presidente: Luzio 07C0392