P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10  della  legge  20 febbraio
2006,  n. 46,  per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione
nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
    Dispone  che la presente ordinanza venga notificata, a cura della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
dei due rami del Parlamento.
        Palermo, addi' 5 luglio 2006
                        Il Presidente: Luzio
07C0392