P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593  cod.  proc.  pen.,  come
modificato  dall'art. 1  della  legge  20  febbraio  2006,  n. 46,  e
dell'art. 10  della  medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111
Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica.
        Cosi' deciso in Trieste, il 5 aprile 2006.
                       Il Presidente: Trampus
07C0599