Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della
legge   12 novembre   2004,   n. 271   (Conversione   in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni  urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui
prevede  la  pena  della  reclusione  da  uno  a  quattro anni per lo
straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli
dal  questore  a  norma  del  precedente  comma 5-bis,  sollevate, in
riferimento  agli  artt. 3, 16 e 27 della Costituzione, dai Tribunali
di Genova, Torino e Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
d.lgs.  n. 286  del  1998,  come  sostituito  dall'art. 1 della legge
n. 271  del  2004,  nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio
dello  straniero  che  si  trattenga  nel  territorio  dello Stato in
violazione  del  precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in
riferimento  agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Torino, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0651