P. Q. M.
    Ai   sensi   di   quanto   previsto   dall'art. 23  della,  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente   infondate   le   questioni   di  incostituzionalita'
dell'art. 43,  quinto  comma  della  legge regionale Marche 22 luglio
1997,  n. 44,  in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per
le ragioni esposte in motivazione.
    Dispone  pertanto  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone la sospensione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe
in attesa delle decisioni della Corte costituzionale.
    Manda alla segreteria di notificare nei modi di legge la presente
ordinanza  alle  parti,  al  Presidente  della Giunta regionale delle
Marche  e al Presidente del Consiglio di ministri e di comunicarla al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
    Cosi'  deciso  in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno 10
maggio 2006.
                       Il Presidente: Sammarco
L'estensore: Manzi
07C0713