P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' degli artt. 1 e seguenti della legge regionale pugliese 10 luglio 2006, n. 20 (istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo»), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio regionale pugliese. Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007. Il Presidente: Ravalli Il consigliere relatore-estensore: d'Arpe 07C0760