LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 81/2006,
depositato il 23 gennaio 2006, avverso avviso di liquidazione n. 1483
I.C.I.  2001,  contro  comune di Grottammare, difeso da Rosati Paolo,
via  Carducci n. 64 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno),
proposto  dal  ricorrente  Spaziani  Gianluigi,  via dei Ligustri 1 -
63013  Grottammare  (Ascoli Piceno), difeso da: Di Buo' Mario, piazza
P.  Fazzini,  n. 8  interno  n. 11  -  63039 San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno).
    Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per
intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione
dell'art  97  della  Costituzione  italiana,  violazione dell'art. 6,
legge   n. 212/2000   e  violazione  degli  art. 5,  8  e  11  d.lgs.
n. 504/1992.
    L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio
argomentando  che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in
essere  sono  tutti  legittimi e che, nel merito, sono state prese in
considerazione  tutte  le  condizioni  favorevoli  al  contribuente e
quindi  conclude  con  la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna
alle spese.
    La  Commissione  preliminarmente  esamina  la  circostanza  della
illegittimita'  in  relazione  alla violazione della legge n. 212 del
2000  (Statuto  del  contribuente)  ed  all'art 77 della Costituzione
italiana.
    Ritenuto   che   la  normativa  sospetta  di  incostituzionalita'
istituisce  in  deroga  all'art  3,  comma  3,  legge 27 luglio 2000,
n. 212,  una  proroga  per  termini per l'I.C.I. che al momento della
entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti:
    Rilevato   che   tale  proroga  e'  stata  giustificata  «per  la
straordinaria  necessita'  e  urgenza» di assicurare la funzionalita'
degli Enti locali;
    Rilevato  che  in  termini I.C.I. si sono avute nel tempo gia' le
seguenti  proroghe:  art  18, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Finanziaria  2001);  art 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004, n. 311
(Finanziaria 2005) tutte in deroga all'art 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente);
    Rilevato  inoltre  che tale deroga, in realta' reiterata in altre
precedenti  occasioni  lungi dal sanare una situazione «straordinaria
ed  urgente»  appare prendere atto di una congenita incapacita' degli
Enti locali di rispettare i termini;
    Rilevato  ancora  che  cio' comporta violazione dell'art 77 della
Costituzione italiana a nulla importando che la modifica si sia avuta
solo  in  sede  di  conversione,  in  quanto  in  tale  norma  appare
irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli
Enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo
riferentesi  al  periodo  in  cui  e'  emanato  il  d.l.  n. 314/2004
convertito, con modificazioni, con la legge 1° marzo 2005, n. 26».