ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'articolo 52,
comma 23,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  promosso  con  ordinanza  del 14 giugno 2006 dal
Tribunale  di  Parma  nel  procedimento  civile vertente tra Avanzini
Ilaria  ed  altri  e  la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani
Sanitari  Italiani  (O.N.A.O.S.I.),  iscritta  al n. 597 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ordinanza del 14 giugno 2006, il Tribunale di Parma, in
funzione  del  giudice  del lavoro ha sollevato - in riferimento agli
articoli 3  e  23  della  Costituzione  -  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'articolo 52,  comma 23,  della legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale   dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003),  -  (recte:
dell'art. 2,   lettera e),   della   legge   7 luglio  1901,  n. 306,
Provvedimenti  pel  Collegio-convitto  per  gli  orfani  dei sanitari
italiani  in Perugia), quale sostituita dall'art. 52, comma 23, della
legge n. 289 del 2002, il quale prevede il contributo obbligatorio di
tutti  i  sanitari  iscritti  agli  ordini professionali italiani dei
farmacisti,  medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura
e   con  le  modalita'  di  versamento  stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione  della  Fondazione  Opera Nazionale Assistenza Orfani
Sanitari  (ONAOSI),  con  regolamenti  soggetti  ad  approvazione dei
ministeri  vigilanti,  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 2  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1,  comma 32,  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537, in
materia  di  trasformazione  in  persone  giuridiche  private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
    Nel   caso   concreto,   l'articolo 4   del   regolamento  ONAOSI
concernente  la  riscossione  dei contributi obbligatori e volontari,
approvato  con  atto  interministeriale  del  31 luglio  2003,  aveva
determinato  l'entita' del contributo in funzione esclusiva dell'eta'
del  soggetto  obbligato.  Il  giudice  rimettente  denuncia  la  non
manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma censurata,
in contrasto con l'articolo 23 Cost., non determina in via preventiva
ne'  in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve
ispirarsi il consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che
sia possibile desumere aliunde detti criteri.
    Secondo il giudice a quo, non valgono a superare le carenze della
norma  censurata  gli  artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 509 del
1994,  i  quali  attengono  piuttosto  alla  gestione,  in  regime di
autonomia  organizzativa  e  contabile  dell'ente  ed  alla vigilanza
ministeriale,  ne'  l'art. 3,  comma 12  della  legge  8 agosto 1995,
n. 335    (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
complementare),    trattandosi    di    disposizioni   che   comunque
presuppongono  criteri-limite  per  la  determinazione originaria dei
contributi che non possono essere lasciati alla mera discrezionalita'
dell'ente interessato.
    Secondo  il  rimettente  la  norma  denunciata  violerebbe  anche
l'art. 3  Cost.,  dal momento che secondo l'art. 4 del regolamento di
riscossione  dei  contributi  in  questione  la  stessa  entita'  del
contributo,  a  parita'  di  anzianita'  anagrafica,  grava  su tutti
indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro reddito.
    2.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita',   o,  comunque,  per
l'infondatezza della questione.
    Secondo  la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione, omettendo
ogni  riferimento  alla  concreta  determinazione  dell'organo che ha
deliberato  la  misura  del contributo, non consente di stabilire, in
concreto,  se  sia  stato  fatto,  da  parte  di  tale organo, un uso
ragionevole del potere discrezionale che la legge gli attribuisce per
la quantificazione dei contributi.
    Parimenti  inammissibile  -  a  giudizio  dell'Avvocatura - e' la
censura  riguardante  l'asserita  violazione  dell'art. 3  Cost., per
essere  stato  fissato  il  contributo  di  cui  si tratta in ragione
soltanto  dell'eta'  anagrafica.  Tale  censura  ha ad oggetto non la
legge,  ma  un  regolamento, per sua natura non censurabile in questa
sede.
    Nel  merito,  secondo  la  difesa  erariale,  la riserva di legge
disposta  dall'art. 23  Cost.  risulta  pienamente  soddisfatta dalla
norma   censurata.   La   Fondazione  ONAOSI  rientra  tra  gli  enti
previdenziali  dei  liberi  professionisti privatizzati con il citato
d.lgs.  30  giugno 1994,  n  509.  La  legge delega 24 dicembre 1993,
n. 537,  aveva  disposto (art. 1, comma 33) che la privatizzazione di
tali  enti  si  realizzasse  nelle  forme  dell'associazione  o della
fondazione  «con  garanzie  di  autonomia  gestionale, organizzativa,
amministrativa  e  contabile, ferme restandone [.....] l'obbligatoria
iscrizione  e  contribuzione  agli  stessi  degli  appartenenti  alle
categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti.».
    In  conclusione, secondo la difesa erariale, il potere impositivo
esercitato  trova  la sua fonte nella legge, in piena conformita' con
il  dettato  dell'art. 23  Cost.,  mentre  l'eventuale  erroneita'  o
invalidita'  della  determinazione  contributiva operata in concreto,
per  difformita'  rispetto  ai principi di legge, potrebbe costituire
violazione  non  censurabile  in  sede  di  giudizio  di legittimita'
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Tribunale di Parma dubita, in riferimento agli artt. 3 e
23 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 2,
lettera e),  della  legge  7 luglio  1901,  n. 306 (Provvedimenti pel
Collegio-convitto  per  gli orfani dei sanitari italiani in Perugia),
quale  sostituita  dall'art. 52,  comma 23,  della  legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2003), il quale prevede
che  «Alle  spese  occorrenti  per  il  mantenimento,  l'educazione e
l'istruzione   degli   orfani   e  delle  orfane  di  cui  all'art. 1
concorreranno   [...]   tutti   i   sanitari   iscritti  agli  ordini
professionali  italiani  nella  misura  stabilita  dal  consiglio  di
amministrazione  della  fondazione che ne fissa misura e modalita' di
versamento  con  regolamenti  soggetti  ad approvazione dei ministeri
vigilanti,  ai  sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30
giugno 1994,  n. 509  (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32,  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  in  materia  di
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza)».
    La  disciplina  dell'attivita' della Fondazione, al cui consiglio
di  amministrazione  e'  rimessa  la  determinazione  dei contributi,
risale   alla   legge   7 luglio   1901,  n. 306  (Provvedimenti  pel
Collegio-convitto  per  gli orfani dei sanitari italiani in Perugia).
L'oggetto   dell'attivita'   di   tale   ente   e'  sempre  stato  il
mantenimento,  l'educazione e l'istruzione degli orfani bisognosi dei
medici,  chirurghi,  veterinari  e  farmacisti  gravati di contributi
obbligatori (oltre che volontari). La misura di tali contributi - per
un   primo   periodo  -  e'  stata  stabilita  direttamente  da  vari
provvedimenti  di legge: dal decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre
1918,  n. 1725,  convertito, con modificazioni, nella legge 4 ottobre
1920,  n. 1476;  dal regio decreto-legge, 27 settembre 1938, n. 1825,
convertito  in  blocco  nella  legge 2 giugno 1939, n. 739, ed infine
dalla legge 31 gennaio 1949, n. 21.
    Solo   con  la  legge  n. 289  del  2002  la  determinazione  dei
contributi obbligatori e' stata affidata all'iniziativa del Consiglio
di  amministrazione della Fondazione mediante regolamenti soggetti ad
approvazione  interministeriale.  E  cio',  per effetto dell'avvenuta
privatizzazione  dell'ente  stabilita  dalla  legge 24 dicembre 1993,
n. 537  (Interventi correttivi di finanza pubblica), dalla cui delega
ha tratto origine il decreto legislativo n. 509 del 1994. Nel fissare
i  principi  ed  i criteri direttivi della privatizzazione degli enti
previdenziali,  tra i quali l'ONAOSI, l'art. 1, comma 33, lettera a),
numero  4,  della  legge  n. 537  del  1993  disponeva  che  essa  si
realizzasse  nelle  forme  dell'associazione  o della fondazione «con
garanzie  di  autonomia  gestionale,  organizzativa, amministrativa e
contabile,   ferme   restandone   [.....]   l'obbligatorieta'   della
iscrizione  e della contribuzione agli stessi degli appartenenti alle
categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti».
    L'art. 1,  comma 4,  del  decreto  legislativo  n. 509  del  1994
prevede  quali  criteri ispiratori dello statuto e del regolamento da
adottarsi  a  cura  degli  enti  previdenziali  privatizzati:  a)  la
«trasparenza  nei  rapporti  con  gli  iscritti  e composizione degli
organi  collegiali,  fermi restando i vigenti criteri di composizione
degli  organi  stessi cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti»;
b)  la  «determinazione  dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale,   con   particolare   riferimento  all'onorabilita'  e
professionalita'  dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
dei  responsabili  dell'associazione o fondazione»; c) la «previsione
di   una  riserva  legale,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
nell'erogazione  delle  prestazioni  in misura non inferiore a cinque
annualita' dell'importo delle pensioni in essere».
    L'art. 2 dello stesso decreto legislativo, dopo aver riconosciuto
agli   enti  trasformati  in  associazioni  o  fondazioni  «autonomia
gestionale,  organizzativa  e  contabile,  nel  rispetto dei principi
stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni
del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita'
svolta»  (comma 1), stabilisce che «La gestione economico-finanziaria
deve  assicurare  l'equilibrio  di  bilancio  mediante  l'adozione di
provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal  bilancio
tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale» (comma 2). In
caso di disavanzo economico-finanziario, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri ministri
indicati  nel successivo art. 3, comma 1, «si provvede alla nomina di
un   commissario  straordinario,  il  quale  adotta  i  provvedimenti
necessari per il riequilibrio della gestione» (comma 4).
    Il   successivo   art. 3   specifica   che   la  vigilanza  sulle
associazioni  o  fondazioni, affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  al  Ministero  del  tesoro,  nonche'  ad  altri
Ministeri  competenti,  si  esercita  attraverso l'approvazione degli
statuti  e  dei  regolamenti  degli  enti in questione, nonche' delle
«delibere  in materia di contributi e prestazioni» (comma 2, lett. a)
e  b) e puo' essere preceduta dalla formulazione di specifici rilievi
dei  quali  gli  organi  devono  tener  conto nella propria «motivata
decisione definitiva» (comma 3).
    Successivamente  la  legge  8 agosto  1995,  n. 335  (Riforma del
sistema   pensionistico  obbligatorio  e  complementare)  all'art. 3,
comma 12,   nel   delineare  specificamente  le  sfere  di  autonomia
normativa  e  gestionale  degli  enti  previdenziali privatizzati, ha
disposto  che  in  esito  alle  risultanze  del bilancio tecnico e in
attuazione  di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 509
del  1994,  «sono  adottati  dagli  enti  medesimi  provvedimenti  di
variazione  delle  aliquote  contributive,  di  riparametrazione  dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti».
    2. - Secondo il giudice rimettente, la norma censurata si pone in
contrasto  con  l'art. 23  della  Costituzione perche', in assenza di
ogni  indicazione  sui  criteri  per la determinazione dei contributi
obbligatori,  viola  la  riserva  di  legge relativa alle prestazioni
patrimoniali  imposte. Inoltre, il contributo, cosi' come in concreto
quantificato   dall'art. 4  del  regolamento  ONAOSI  concernente  la
riscossione  dei  contributi  obbligatori  e volontari, approvato con
l'atto  interministeriale 31 luglio 2003, collide con il principio di
uguaglianza  dettato  dall'art. 3 della Costituzione, atteso che esso
viene  posto  a  carico di tutti i soggetti obbligati in base al solo
criterio  dell'eta'  anagrafica  e senza alcun riguardo ai redditi di
ciascuno di essi.
    3.   -   Preliminarmente,  dev'essere  disattesa  l'eccezione  di
inammissibilita'  per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura
dello  Stato in relazione alla carenza, nell'ordinanza di rimessione,
di  ogni  riferimento alla concreta determinazione dell'organo che ha
deliberato  la  misura  del  contributo,  il che non consentirebbe di
verificare,  in  concreto, l'uso ragionevole del potere discrezionale
che la legge gli attribuisce per la quantificazione dei contributi.
    Dal tenore dell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente che le
somme richieste ai ricorrenti del giudizio principale trovano origine
nel  precitato  regolamento adottato dal consiglio di amministrazione
della  Fondazione resistente, emanato in attuazione della legge della
cui legittimita' costituzionale si dubita.
    4. - La questione e' fondata.
    Ai sensi della norma denunciata, la determinazione del contributo
imposto  ai  sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei
farmacisti, dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari,
spetta  al  consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, che
ne  fissa  l'entita'  e  le  modalita'  di versamento con regolamenti
soggetti  ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto col Ministero del tesoro e degli altri Ministeri
competenti  ad  esercitare  la  vigilanza  per gli enti previdenziali
privatizzati  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 2,  del d.lgs n. 509 del
1994.
    Non  v'e'  dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati
con  atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volonta' del
privato,  sia  da  attribuire  la  natura di prestazioni patrimoniali
obbligatoriamente  imposte,  come tali soggette alla garanzia dettata
dall'articolo 23 Cost.
    Tale  parametro,  secondo  la  costante  giurisprudenza di questa
Corte,  configura  una  riserva di legge di carattere «relativo», nel
senso  che  essa  deve  ritenersi  rispettata anche in assenza di una
espressa  indicazione  legislativa  dei  criteri,  limiti e controlli
sufficienti     a    delimitare    l'ambito    di    discrezionalita'
dell'amministrazione  (sentenza  n. 67  del  1973  e n. 507 del 1988)
purche' la concreta entita' della prestazione imposta sia chiaramente
desumibile  dagli  interventi  legislativi che riguardano l'attivita'
dell'amministrazione  (sentenze  n. 507  del  1988,  n. 182 del 1994,
n. 180 del 1996, n. 105 del 2003).
    Cosi'  individuata  la  portata  della  riserva  di  legge  posta
dall'art. 23  Cost.,  appare  evidente  che la disciplina legislativa
sugli  obblighi  contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata
nel  contesto  dei  dati  normativi citati, non risponde ai requisiti
indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
    In  particolare,  venuto  meno  ogni  collegamento  con  le fonti
legislative  succedutesi  sino  al  1949,  la  norma  censurata,  pur
contenendo  l'identificazione  dei  soggetti tenuti alla prestazione,
nonche'  del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare
la  propria  attivita',  si limita a confermare l'obbligatorieta' dei
contributi  previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei
medesimi   soggetti   professionali  anche  dopo  la  privatizzazione
dell'ente   impositore,   senza   offrire   alcun  elemento,  neanche
indiretto,  idoneo  ad  individuare  criteri  adeguati  alla concreta
quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra
menzionati.
    Invero,  i  controlli  previsti  nel  corso  della  procedura  di
approvazione  dei  contributi  riguardano gli aspetti gestionali e di
bilancio,  mentre  restano  completamente  in  ombra  le  valutazioni
sull'entita'  dei  contributi  obbligatori  (come  pure  dei relativi
aggiornamenti).  Il risultato e' che non si comprende in quale modo i
precitati  criteri  e  limiti possano essere ricavati da procedure di
controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine.
    Per  tali  ragioni,  la  questione  di legittimita' sollevata dal
Tribunale  rimettente, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
e' fondata.
    5. - Resta assorbita la questione sollevata al riferimento art. 3
della Costituzione.