Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera e),
della    legge    7 luglio    1901,    n. 306    (Provvedimenti   pel
Collegio-convitto  per  gli orfani dei sanitari italiani in Perugia),
quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), nella parte in
cui  prevede  che  la  misura  del contributo obbligatorio di tutti i
sanitari iscritti agli ordini professionali italiani e' stabilita dal
consiglio   di   amministrazione  della  Fondazione  Opera  Nazionale
Assistenza   Orfani   Sanitari  Italiani  (ONAOSI),  con  regolamenti
soggetti   ad   approvazione   dei   ministeri  vigilanti,  ai  sensi
dell'art. 3,  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge
24 dicembre  1993,  n. 537,  in  materia di trasformazione in persone
giuridiche   private   di  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0782