Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimita' costituzionale concernenti altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe; Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni; b) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 357, della medesima legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe; c) dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 359, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0796