ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e
2,  del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  promossi  nel  corso  di  procedimenti  penali con
ordinanze  del  28  (n. 2  ordd.)  e del 23 marzo 2006 dalla Corte di
appello  di  Bologna,  rispettivamente iscritte ai nn. 524, 525 e 527
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nn. 47 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  tre  ordinanze,  di contenuto sostanzialmente
identico, la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 111,  primo  e  secondo  comma, e 112 della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2,
del  codice  di  procedura  penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),   nella  parte  in  cui  prevede  che  il  pubblico
ministero    puo'   proporre   appello   avverso   le   sentenze   di
proscioglimento solo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod.
proc. pen., se la nuova prova e' decisiva;
        che  il  rimettente - premesso di essere chiamato a celebrare
il giudizio d'appello su impugnazione proposta del pubblico ministero
avverso  una  sentenza  di  assoluzione  pronunciata in primo grado -
precisa  che, entrata in vigore nelle more del gravame la legge n. 46
del 2006, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
evidenzia  in  primo  luogo  come  la  disciplina  censurata  violi i
principi  del giusto processo e della parita' tra le parti (art. 111,
primo  e  secondo  comma,  Cost.),  in quanto, limitando il potere di
appello    del    pubblico   ministero   avverso   le   sentenze   di
proscioglimento,  altera  irragionevolmente «l'equilibrio dei diritti
delle  parti»  e  pone  il  pubblico  ministero,  impossibilitato  ad
impugnare  una pronuncia che lo vede totalmente «soccombente», in una
posizione di «netto svantaggio»;
        che  invero  il  principio  di  parita'  -  il  quale implica
«reciprocita'  di  diritti  nel processo» - e il principio del giusto
processo  -  «formula in cui si compendiano i principi costituzionali
anche per cio' che riguarda i diritti di azione e difesa in giudizio,
tra  cui  il  diritto  del  pubblico ministero di proporre appello» -
imporrebbero  che  la  garanzia  del doppio grado di giurisdizione di
merito,  laddove prevista dall'ordinamento processuale pur in assenza
di  una  «copertura  costituzionale»,  sia  assicurato ad entrambe le
parti;
        che  sarebbe  altresi'  violato  l'art. 112 Cost., perche' la
soppressione del potere di appello del pubblico ministero compromette
«la capacita' della pubblica accusa di far valere la pretesa punitiva
dello  Stato» attraverso la richiesta di «riesame dei fatti affermati
nella sentenza assolutoria».
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.