ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 58-quater,
comma 7-bis,    della    legge    26 luglio   1975,   n. 354   (Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta), aggiunto dall'art. 7, comma 7,
della  legge  5 dicembre  2005,  n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla   legge   26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con
ordinanza  del  31 dicembre  2005  dal  Tribunale  di sorveglianza di
Firenze,  iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale di
sorveglianza  di  Firenze  ha  sollevato, in riferimento all'art. 25,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 58-quater,   comma 7-bis,   della   legge
26 luglio  1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della  liberta),
aggiunto  dall'art. 7,  comma 7,  della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche  al  codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione),  nella  parte  in  cui,  «letto  congiuntamente con il
disposto  dell'art. 10,  commi 1  e 2 di quest'ultima legge», prevede
che  il  limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso alla
misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione
domiciliare  e  alla  semiliberta',  si  applichi  anche  ai soggetti
condannati,  dichiarati  recidivi reiterati, per fatti commessi prima
dell'entrata in vigore della stessa legge n. 251 del 2005;
        che   il   Tribunale  rimettente  e'  chiamato  a  provvedere
sull'istanza, presentata in data 7 luglio 2005, di applicazione della
misura  dell'affidamento  in  prova  al servizio sociale in relazione
all'esecuzione  della pena complessiva di anni uno, mesi due e giorni
ventotto di reclusione, risultante dal provvedimento di cumulo emesso
in  data  9  giugno 2005,  e  gia'  sospesa  ai  sensi dell'art. 656,
comma 5, del codice di procedura penale;
        che,  secondo  quanto  riferisce il rimettente, con una delle
sentenze  di  condanna cui si riferisce il provvedimento di cumulo e'
stata  applicata,  nei  confronti  del soggetto istante, l'aggravante
della recidiva reiterata infraquinquennale;
        che  l'interessato, il quale risulta - secondo il Tribunale -
ben  integrato  nel  contesto socio-familiare di riferimento, ha gia'
beneficiato  della  misura  dell'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale,  disposta in data 3 ottobre 2000 e conclusasi positivamente,
con dichiarazione di estinzione della pena, in data 19 febbraio 2003;
        che,  in  punto  di rilevanza, il giudice a quo osserva come,
per  effetto  dell'introduzione  del  comma 7-bis dell'art. 58-quater
della  legge  n. 354  del  1975,  operata dall'art. 7, comma 7, della
legge  n. 251  del 2005, legge entrata in vigore mentre l'istruttoria
era  in  corso, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale
«per  quanto  ammissibile nel momento della sua proposizione», non lo
e'  piu'  al  momento  della decisione, risultando l'aggravante della
recidiva ostativa alla concessione per la seconda volta del beneficio
richiesto;
        che, a parere del rimettente, le disposizioni che regolano la
fase  di esecuzione della pena, per effetto del disposto dell'art. 10
della  legge  n. 251 del 2005, rimangono soggette al principio tempus
regit   actum,   cosi'   risultando  applicabili  anche  ai  soggetti
condannati  per  fatti  commessi  anteriormente all'entrata in vigore
della stessa legge;
        che    il    giudice    a   quo   sollecita   una   revisione
dell'orientamento,  prevalente  nella giurisprudenza di legittimita',
secondo   il   quale   l'ambito  di  applicazione  del  principio  di
irretroattivita'   sarebbe   circoscritto   alle  sole  norme  penali
sostanziali,  sul  presupposto che il principio sancito nell'art. 25,
secondo comma, Cost. si riferisca unicamente alle norme incriminatici
in senso stretto, e non anche alle norme che incidono sulle modalita'
di  esecuzione  e sulla quantita' e qualita' della pena da espiare in
concreto;
        che,  infatti,  le  misure  alternative  alla detenzione, per
quanto  regolate  da  una  legge  ad  hoc  e sottratte al governo del
giudice  della  cognizione,  andrebbero  considerate «intrinseche» al
sistema delle norme penali in senso lato;
        che,  infine,  il  rimettente  rammenta  come  la tematica in
oggetto sia rimasta res integra nella giurisprudenza costituzionale e
richiama l'immediato precedente costituito dalla sentenza della Corte
n. 273 del 2001, la quale risolse la questione allora sollevata senza
investire il quesito di fondo, oggi riproposto.
    Considerato  che  il  Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita
della   legittimita'   costituzionale,  in  riferimento  all'art. 25,
secondo  comma, della Costituzione, dell'art. 58-quater, comma 7-bis,
della   legge   26 luglio   1975,   n. 354   (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354,  in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di  prescrizione),  nella  parte in cui, «letto congiuntamente con il
disposto  dell'art. 10,  commi 1  e 2 di quest'ultima legge», prevede
che  il  limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso alla
misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione
domiciliare  e  alla  semiliberta',  si  applichi  anche  ai soggetti
condannati,  dichiarati  recidivi reiterati, per fatti commessi prima
dell'entrata in vigore della stessa legge n. 251 del 2005;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 79  del  2007, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   n. 12   del   21 marzo   2007,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale,  per violazione dell'art. 27, terzo
comma,  Cost.,  dei  commi 1  e 7-bis dell'art. 58-quater della legge
n. 354  del  1975,  introdotti  dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge
n. 251  del  2005, nella parte in cui non prevedono che i benefici in
essi  indicati  possano  essere  concessi, sulla base della normativa
previgente,  nei  confronti dei condannati che, prima dell'entrata in
vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado
di rieducazione adeguato ai benefici richiesti;
        che,  pertanto,  va  ordinata  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza
della questione sollevata.