IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la presente ordinanza.
    Sul ricorso numero di registro generale n. 527 del 2005, proposto
da   Rango  Vincenzina,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Lorenza
Marasca, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla
via Calatafina, 2;
    Contro  l'Istituto  autonomo per le Case Popolari della Provincia
di  Ancona  -  ora  Ente  regionale  per  l'Abitazione Pubblica della
Provincia  di  Ancona,  in persona del suo presidente e rappresentate
legale,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Ascoli e Mirko
Piloni  del  Servizio  legale  dell'Ente,  presso  il  cui Ufficio e'
elettivamente  domiciliato  in  Ancona,  alla piazza Salvo d'Acquisto
n. 40;  per  l'annullamento  del  provvedimento  n. 172 del 17 maggio
2005,  adottato  dal  Presidente  dell'Istituto  Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 26 maggio 2005, con
cui   e'  stato  disposto  a  carico  della  ricorrente  il  rilascio
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica-ERP-, sito in Ancona,
alla   via  Cingoli,  n. 19,  assento  occupato  senza  titolo  dalla
ricorrente;  di  ogni  atto  prodromico,  consequenziale  e  comunque
connesso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Istituto autonomo
Case Popolari di Ancona;
    Vista  l'ordinanza  n. 431  del  7  luglio 2005, con cui e' stata
accolta  la  domanda  di  sospensione  cautelare  dell'esecuzione del
provvedimento impugnato;
    Relatore,  nell'udienza  pubblica  del giorno 6 dicembre 2006, il
dott.  Galileo  Omero  Manzi  e  uditi  per le parti i difensore come
specificato nel relativo verbale;

                              F a t t o

    Con  atto  notificato il 24 giugno 2005, depositato il successivo
27  giugno 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato
in  epigrafe  adottato  dal  Presidente dell'Istituto Autonomo per le
Case  Popolari  della Provincia di Ancona con cui e' stato disposto a
suo  carico  il  rilascio  libero da persone e cose di un alloggio di
edilizia  residenziale  pubblica,  in  quanto asserito occupato senza
titolo dalla medesima.
    Il  provvedimento  di  restituzione  dell'abitazione  popolare e'
stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originano
assegnatario  in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in
data  17  novembre  2003  ad abitare stabilmente nello stesso insieme
alla   propria   famiglia,   con   formale   atto  di  autorizzazione
all'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'originario titolare
dell'assegnazione  dell'appartamento  popolare, ai sensi dell'art. 43
della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore,
non  e'  stata  ritenuta  in  possesso del requisito per subentrare a
titolo  successorio nella titolarita' dell'assegnazione del contratto
di locazione dello stesso, in quanto, alla data del decesso del padre
sig.   Rango   Quinto,   non   erano   ancora   trascorsi   due  anni
dall'autorizzazione  all'ampliamento  del  nucleo  familiare  del  de
cuius,  secondo  quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della citata
legge regionale n. 44 del 1997.
    Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte
censure  di  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53
della  legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, nonche' vizio di
eccesso di potere, in quanto secondo la parte attrice l'Ente intimato
ha  errato  nel considerare non ancora trascorso il periodo minimo di
due  anni  di  presenza  nell'alloggio popolare di cui si controverte
della  ricorrente  e  del  suo  nucleo  familiare,  poiche' la stessa
asserisce   che   il  proprio  genitore  ed  originario  assegnatario
dell'abitazione  di  edilizia residenziale pubblica ebbe a richiedere
l'autorizzazione  all'ampliamento del nucleo familiare addirittura in
data  31 ottobre 2000 e, quindi, il ritardo con cui l'amministrazione
ha  evaso  la  relativa  pratica,  perfezionata  soltanto  in data 17
novembre  2003,  non  puo'  riflettersi negativamente stile legittime
aspettative  della  ricorrente di vedere consolidato il suo diritto a
permanere  nell'alloggio  popolare  riconosciuto  dal  citato art. 43
della legge regionale n. 44 del 1997, dopo la morte del genitore.
    Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in
data  5 luglio 2005, si e' costituito in giudizio l'Istituto autonomo
per  le  Case Popolari della provincia di Ancona, il cui difensore ha
confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.
    Il  difensore  dell'amministrazione  ha  negato  fondamento  agli
assunti  di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile
previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale
n. 43  del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli
assegnatari  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica, il
subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo
di  successivo  ampliamento  del  loro  nucleo  familiare, in caso di
mancato  decorso  di  almeno  due  anni dalla data di formalizzazione
dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto.
    In punto di fatto, l'Ente resistente contesta quanto asserito dal
difensore  della  ricorrente  circa  la  sua  presenza  nell'alloggio
popolare   prima   dell'avvenuta   formalizzazione   della   relativa
autorizzazione   allo   stabile   ampliamento  del  nucleo  familiare
dell'originano  assegnatario,  dal  momento  che  la deducente non ha
fornito  alcuna prova di tale circostanza, con la produzione di copia
della  originaria  domanda  di  autorizzazione alla convivenza con il
proprio  genitore assenta presentata in data 31 ottobre 2000, ne' con
la  produzione  di  atti  dai  quali potere desumere la sua effettiva
presenza  stabile  nell'abitazione  del padre a tale data, tanto piu'
che  nel  ricorso  viene  ammesso che a tale originaria richiesta non
segni  alcuna  convivenza con l'assegnatario, al punto che l'Ente con
lettera  del  22  aprile  2002  ebbe  a comunicare all'interessato il
mancato  accoglimento  della  domanda  di ampliamento stabile del suo
nucleo  familiare,  proprio  a  causa della riscontrata presenza solo
saltuaria della figlia nell'alloggio popolare.
    Sulla   base   di  tali  considerazioni,  i  difensori  dell'ente
resistente hanno insistito per la reiezione del ricorso.
    Con  ordinanza  n. 431 del 7 luglio 2005, il tribunale ha accolto
la  domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento
impugnato,  fissando  nel contempo la pubblica udienza di discussione
della  causa nella imminenza della quale l'amministrazione resistente
ha  depositato,  in  data 24 novembre 2006, una memoria conclusionale
con  la  quale  e'  stato  eccepito  il  difetto di giurisdizione del
giudice  amministrativo  a  decidere  la controversia proposta con il
ricorso  in epigrafe, la quale, in quanto coinvolgente l'accertamento
di   prerogative   giuridiche   che  non  trovano  fondamento  su  un
provvedimento  di assegnazione di un bene pubblico, sarebbe riservata
alla  cognizione  del  giudice  ordinano,  secondo  il  piu'  recente
orientamento della Corte di cassazione.

                            D i r i t t o

    1.  -  Va  in primo luogo disattesa la pregiudiziale eccezione di
difetto di giurisdizione opposta dall'Amministrazione resistente.
    Al   riguardo,   ritiene  infatti  il  Collegio,  in  conformita'
all'orientamento  espresso  dalla  Suprema Corte di cassazione (Cass.
civ.,  SS.UU., 16 aprile 2003, n. 594) che in base alla disciplina di
cui  all'art.  33  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della
legge  21 luglio  2000,  n. 205  che  ha dettato un nuovo criterio di
riparto  della  giurisdizione  tra giudice ordinano ed amministrativo
basato  sull'attribuzione  a  quest'ultimo  di  blocchi  omogenei  di
materie,  abbandonando per le medesime il previgente criterio fondato
sulla   differenziazione  tra  le  posizioni  giuridiche  di  diritto
soggettivo    e    di   interesse   legittimo,   tutta   la   materia
dell'assegnazione  e  gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  in  quanto afferente ad un pubblico servizio, ricade nella
giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo al quale pertanto
spettano  le  controversie con le quali, a fronte di un provvedimento
dell'Amministrazione di decadenza dell'assegnazione o di rifiuto alla
sua   formalizzazione,   come   si  verifica  nel  caso  di  rilascio
dell'abitazione  pubblica  a causa della ritenuta insussistenza delle
condizioni  richieste  dalla  legge  per  il  subentro  all'originano
assegnatario,   l'interessato   faccia   valere  il  proprio  diritto
soggettivo a permanere nel godimento dell'alloggio.
    Tale riferito orientamento interpretativo del quadro normativo di
riferimento, secondo il Collegio, al contrario di quanto sostenuto da
difensori  dell'Ente  resistente, non ha subito alcun condizionamento
dalla  sopravvenuta  riformulazione  dell'aportata del citato art. 33
del  d.lgs.  n. 80  effettuata  dalla  Corte  costituzionale  con  la
sentenza  n. 2004 del 2004, con la quale in sostanza il giudice delle
leggi ha precisato i limiti della suddetta giurisdizione esclusiva in
materia  di  pubblici  servizi,  stabilendo  che  la  stessa non puo'
ricomprendere  le  controversie che attengono alla quantificazione di
indennita',  canoni  ed  altri corispettivi, con la precisazione che,
sempre  nella materia dei pubblici servizi, al giudice amministrativo
e' comunque riservata la cognizione delle controversie finalizzate al
sindacato  giurisdizionale  di provvedimenti adottati dal gestore del
servizio  in  un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge
n. 241  del  7 agosto 1990, nel contesto del quale lo stesso esercita
pubblici poteri.
    Donde,  con  riferimento  a quanto precisato, va considerato che,
nella  vicenda di cui e' causa, la ricorrente, a ben vedere, non puo'
essere  considerata una occupante senza titolo dell'alloggio popolare
di  cui  si controverte al pari di un soggetto che arbitrariamente si
e'  impossessato  dell'immobile,  dal  momento  che  la  sua presenza
nell'abitazione   di   edilizia   residenziale   pubblica   e'  stata
formalmente  autorizzata in precedenza dall'Ente gestore, a titolo di
stabile    ampliamento    del    nucleo   familiare   dell'originario
assegnatario;  per cui con il provvedimento di rilascio dell'alloggio
oggetto  di impugnativa in questa sede, l'amministrazione ha di fatto
disconosciuto  il  diritto  dell'attuale  deducente al subentro nella
titolarita'  dell'alloggio popolare del proprio genitore deceduto, in
quanto componente del suo nucleo familiare, la cui pretesa, ancorche'
di   diritto   soggettivo,  e'  pur  sempre  condizionata  al  potere
autorizzatorio    dell'amministrazione    pubblica,   degradando   di
conseguenza  al  rango di interesse legittimo al corretto uso di tale
potere,  al  pari  di quello che fa capo ad un aspirante assegnatario
collocato  utilmente  nella relativa graduatoria degli aventi diritto
all'assegnazione di un alloggio ERP.
    Pertanto,  sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio
doversi  respingere  l'eccezione  di difetto di giurisdizione opposta
dall'amministrazione  resistente, in quanto la controversia di cui e'
causa avente in sostanza ad oggetto la legittimita' del provvedimento
di  mancata  volturazione  di  un  alloggio  di edilizia residenziale
pubblica  in  favore  della  ricorrente astrattamente titolata a tale
subentro,   in   quanto  gia'  facente  parte  del  nucleo  familiare
dell'originano     assegnatario    dell'immobile,    rientra    nella
giurisdizione  dei  giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a norma del quale appartengono in via
generale al suddetto giudice le controversie relative a provvedimenti
incidenti   sul   rapporto   concessorio   di   alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  derivanti da rapporti di concessione di beni,
anche se involgenti diritti soggettivi in attesa di espansione, salvo
i   casi   espressamente   indicati   (indennita',   canoni  ed  atti
corrispondenti) (Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073; 9 giugno
2005, n. 3035).
    2.  -  Passando  a  questo punto all'esame del merito, avverso il
provvedimento  impugnato  con  il  ricorso vengono dedotte censure di
violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 43 della legge regionale
Marche  22  luglio  1997,  n. 43,  nonche' vizio di eccesso di potere
eccesso  di potere, in quanto l'operato dell'amministrazione intimata
risulta  il frutto di una errata applicazione della norma citata che,
in  caso  di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il
subentro  nell'assegnazione  dei componenti del suo nucleo familiare;
per  cui  la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa
nei  confronti  della  ricorrente  risulta illegittima, atteso il suo
conclamato  stato  di  convivenza  abituale  con  il proprio genitore
esistente  alla  data  della morte di quest'ultimo; tanto piu' che la
sua  presenza  nell'abitazione del padre per motivi di assistenza del
medesimo,  aveva  avuto  inizio  addirittura  dal  31 ottobre 2000 e,
quindi  di  fatto  sussisteva  anche la convivenza biennale richiesta
dalla  norma  in questione per perfezionare in suo favore il subentro
nella  titolarieta'  dell'abitazione  alla data della morte del padre
precedente titolare dell'assegnazione dell'alloggio popolare.
    Tali  motivi  di  doglianza  debbono  tuttavia essere considerati
privi  di  fondamento,  poiche' il chiaro contenuto dispositivo delle
norma  di cui il ricorrente deduce la violazione non poteva prestarsi
a  letture  diverse  da  quella  fornita  dall'ente resistente con il
provvedimento impugnato.
    Infatti, il citato art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del
1997,  pur  riconoscendo  a  coloro  che,  dopo  l'assegnazione di un
alloggio  ERP, sono stati autorizzati a soggiornare stabilmente nello
stesso  a  titolo  di permanente ampliamento del nucleo familiare del
titolare   del  contratto  di  locazione,  il  diritto  a  subentrare
nell'assegnazione  in  caso  di  morte  dell'assegnatario,  subordina
tuttavia  tale  diritto,  con  disposizione estremamente chiara, alla
condizione dell'intervenuto decorso, alla data dei decesso, di almeno
due   anni   dalla   data   di   formalizzazione  dell'autorizzazione
all'ampliamento familiare suddetto.
    Per  cui,  a  fronte  di  tale inequivoca disposizione normativa,
sicuramente   destinata   ad  evitare  improprie  strumentalizzazioni
nell'utilizzo  dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di
specie  dall'Ente  edilizio  gestore con l'adozione del provvedimento
impugnato,  risulta  corretto e, quindi, legittimo dal momento che la
ricorrente, alla data della morte del genitore titolare dell'alloggio
popolare,  non  poteva far valere un periodo di regolare coabitazione
autorizzata di almeno due anni.
    3.  -  Sulla  base  di  quanto  precisato, il ricorso deve dunque
essere  respinto,  attesa  la riferita previsione dell'art.43, quinto
comma  della  legge  regionale  Marche n. 44 del 1997 che, come si e'
visto,  preclude  alla  ricorrente  di  divenire formale intestataria
dell'alloggio  popolare  assegnato  al proprio genitore a seguito del
decesso di quest'ultimo.
    Tuttavia,  il  Collegio  tenuto  conto di tale esito del giudizio
dubita  della costituzionalita' della suddetta norma regionale, nella
parte  in  cui  subordina a limiti temporali inderogabili di presenza
negli  alloggi  ERP, il diritto di subentro nella loro titolarita' in
qualita'  di regolari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare
autorizzati  a  tutti  gli  effetti  ad  abitare  negli  stessi  dopo
l'assegnazione,   in   caso   di  decesso  del  parente  intestatario
dell'alloggio.
    3/A.  - Tale questione di incostituzionalita' sollevata d'ufficio
dal  Collegio  e'  sicuramente  rilevante  nel  contesto del presente
giudizio, poiche', nella ipotizzata condivisione da parte del giudice
delle  leggi  dei dubbi sollevati in ordine alla compatibilita' con i
principi   ed   i   valori   costituzionali   della  norma  di  legge
soprasegnalata,  e indubbio che la attuale ricorrente potrebbe vedere
accolta  la  propria  iniziativa giudiziaria e, quindi, conseguire un
sicuro  vantaggio,  in quanto potrebbe ottenere il riconoscimento del
suo  diritto  alla  intestazione  e  conservazione  dell'alloggio  di
edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  si  controverte che con il
provvedimento  impugnato  in  questa sede gli e' stato negato, con il
conseguente  diverso  esito  favorevole  del presente giudizio per la
parte attrice.
    3/B.  -  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  (giacche' il
tribunale  puo'  evitare  di  rimettere  alla Corte costituzionale la
questione  di  incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo
ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue.
    La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in
materia   di  assegnazione  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per
quanto  riguarda il subentro nella posizione del soggetto aspirante a
conseguire  l'assegnazione  di  un alloggio ERP o gia' assegnatario a
tutti  gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia da parte
dell'interessato,  alla  sua  posizione  di  assegnatario o aspirante
tale.
    Dal  combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si
evince  infatti  che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante
concorrente    all'assegnazione   di   un   alloggio   ERP,   possono
prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha
presentato  la  relativa  domanda  i  componenti del nucleo familiare
conviventi  con  l'interessato,  legati  da  rapporto  di coniugo, di
parentela o di affinita' con il medesimo.
    In  via  subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette,
possono   poi  subentrare  nelle  segnalata  posizione  di  vantaggio
derivante  dall'avvenuta  presentazione della domanda di assegnazione
di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela
ed  affinita'  con  il  soggetto  aspirante  assegnatario, ma facenti
comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno
due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso indetto per
la   formazione   della  relativa  graduatoria  degli  aventi  titolo
all'assegnazione  ed  a  condizione  che  la presenza di estranei nel
nucleo  familiare  del  richiedente  sia  giustificata  da  motivi di
reciproca  assistenza  morale  e materiale opportunamente documentata
nei modi di legge.
    Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un
alloggio  popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante
assegnatario  e  degli estranei facenti comunque parte del sub nucleo
familiare  risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso
o  di  rinuncia  alla  domanda  dell'originario presentatore, i primi
possono  subentrare  senza  condizioni nella domanda del loro parente
nell'ordine  di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43,
primo  comma  ),  mentre  i  secondi, oltre a potere subentrare nella
domanda soltanto in caso di mancanza di soggetti legati da vincoli di
parentela  con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una
stabile  convivenza  anagraficamente  certificata  con il medesimo da
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.
    Al  contrario,  nel  caso  di  subentro,  non  nella  domanda  di
assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia'
consegnata  con  la  successiva  stipula  del  relativo  contratto di
locazione  dell'abitazione,  il  Legislatore  regionale,  in  caso di
decesso  del titolare dell'assegnazione, ha parimenti riconosciuto il
diritto  al  subentro  a  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare
dell'originario  assegnatario  individuati  nell'atto di assegnazione
dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima
i  parenti  del  titolare  deceduto  e poi i conviventi non legati da
vincoli di parentela con il medesimo.
    La  situazione  risulta diversa invece per i soggetti non facenti
parte  dell'originario  nucleo familiare dell'assegnatario al momento
di  consegna  dell'alloggio, i quali, parenti o, estranei, sono stati
autorizzati   nel   corso   del   rapporto   locativo   a   risiedere
nell'abitazione  popolare  dall'Ente  gestore,  a  titolo  di stabile
ampliamento  del  nucleo  familiare del titolare dell'appartamento ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.43,  quarto  comma, della legge
regionale Marche n. 44 del 1997.
    A  costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha
riconosciuto,  in  caso  di  decesso dell'assegnatario, di subentrare
nell'assegnazione   dell'alloggio,   sempre   nell'ordine   suddetto,
soltanto  a  condizione  che, alla data della morte del titolare, sia
comunque   trascorso  almeno  un  periodo  di  due  anni  dalla  data
dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile
del  nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo
la  situazione dei familiari di quest'ultimo, quella dei soggetti non
legati  da  vincoli  di  parentela  con  il  medesimo: come invece e'
avvenuto  nel  caso  di  subentro nella domanda di assegnazione degli
alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma).
    3/C.  -  Nei  limiti  in  cui  la norma suddetta (art. 43, quinto
comma)    pone   sullo   stesso   piano,   ai   fini   del   subentro
nell'assegnazione  di  alloggi  ERP,  i  soggetti inseriti nel nucleo
familiare  del titolare dopo la costituzione del rapporto locativo su
autorizzazione dell'ente gestore, senza alcuna differenziazione della
posizione  dei  parenti da quella dei soggetti estranei non legati da
vincoli  di  parentela  con  l'assegnatario, il Collegio dubita della
costituzionalita' di tale previsione normativa.
    In  particolare, tali dubbi si prospettano in relazione agli arti
3e e 29 della Costituzione.
    Secondo  il Collegio la norma in questione si pone in primo luogo
in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, poiche' viene a
determinare  una  ingiustificata  discriminazione  nei  confronti dei
componenti  del  nucleo familiare degli aspiranti assegnatari e degli
assegnatari  di  alloggi  ERP  legati  a  quest'ultimo da rapporti di
parentela  e  affinita~,  nelle due diverse ipotesi di subentro nella
domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita'
dell'alloggio  popolare,  e  di  subentro  nel rapporto locativo, una
volta   intervenuta   l'assegnazione   e   perfezionata  la  consegna
dell'immobile,  nell'ipotesi  di  decesso,  a  seconda  dei casi, del
titolare  della  domanda  di  assegnazione  o  del  beneficiario  del
provvedimento   di   assegnazione   di   abitazione   popolare   gia'
perfezionata.
    Come   si  e'  avuto  modo  di  precisare,  infatti,  mentre  per
subentrare  nella  domanda  di  assegnazione  la  legge  non  pone ai
familiari  alcuna  condizione di protratta convivenza con l'aspirante
assegnatario,   nell'ipotesi   di   subentro  nell'assegnazione  gia'
perfezionata  e  nel  relativo  rapporto  locativo  in  essere con il
titolare  dell'alloggio  successivamente  deceduto, l'art. 43, quinto
comma  della  legge  regionale Marche n. 44 del 1997, per i familiari
autorizzati  a  risiedere  stabilmente  nell'alloggio  popolare  dopo
l'assegnazione  e, quindi, nel corso del rapporto locativo, subordina
il  diritto  al  subentro  all'avvenuta  decorrenza,  alla  data  del
verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo
di  almeno  due  anni di stabile convivenza nell'alloggio, decorrente
dalla  data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento
stabile  del relativo nucleo familiare ex art. 43, quarto comma della
stessa legge.
    Ad  avviso del Collegio, tale differente trattamento riservato ai
parenti  dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di
morte  di  quest'ultimo,  nel  rapporto  locativo in essere con il de
cuius,  rispetto  a  quello  previsto  nell'identica eventualita' del
decesso  dello  stesso,  per  subentrare alla domanda di assegnazione
presentata  prima  della  morte  dall'aspirante  assegnatario, appare
ingiustificatamente   discriminatorio   e   lesivo   del  diritto  di
uguaglianza   di  fronte  alla  legge  affermato  dall'art.  3  della
Costituzione.
    Cio'  in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il legislatore
regionale  ha  riservato  un trattamento diverso a soggetti giuridici
che  si  trovano  in  una  uguale condizione di parentela rispetto ad
altro  soggetto  giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario
di  alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli
stessi   vengono   autorizzati   a   subentrare  dalla  stessa  norma
incriminata.
    Infatti,  secondo  il  consolidato orientamento del giudice delle
leggi   in   materia   di  interpretazione  dell'art. 3  della  Carta
costituzionale,  il  principio di uguaglianza formale sancito da tale
norma  impone  al  Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di
trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive
alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione.
    Cio'  comporta  che,  ove  le  situazioni siano omogenee, il loro
trattamento  deve  essere  uniforme,  nel  caso in cui non sussistano
ragioni per differenziarle.
    Ne',  per  quanto  riguarda  la  vicenda  all'esame,  puo' essere
addotto  a  giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la
circostanza  che  il  periodo  biennale di protratta convivenza viene
richiesto  solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio
popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento stabile del
nucleo  familiare  del suo titolare e non per coloro che hanno sempre
fatto   parte   della   famiglia   sin   dalla  data  dell'originaria
assegnazione dell abitazione.
    A    tale   proposito,   ritiene   infatti   il   Collegio   che,
indipendentemente   dalla  data  di  ingresso  nel  nucleo  familiare
dell'assegnatario  di  alloggio  ERP,  la posizione di un parente non
puo'  comunque  essere  assimilata a quella di soggetti non legati da
vincolo  di  coniugio  e  di  parentela  con  il  medesimo,  ai  fini
dell'eventuale  subentro  nella  intestazione  dello stesso alloggio,
soprattutto  nel  caso  di sopravvenuto decesso del suo titolare, dal
momento  che tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono
ispirate  a  valorizzare  la famiglia come potenziale fruitrice degli
alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia  nella  fase  di
individuazione   dei   beneficiari   degli  stessi  con  il  previsto
riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e
composti  da  soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva
fase  di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai
familiari  dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare
anche   in   vista   dell'eventuale   trasferimento   in   proprieta'
dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione.
    Per  cui,  con  riferimento  a  quanto  precisato,  la  norma  in
questione    sospettata   di   incostituzionalita'   nel   parificare
ingiustificatamente  i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti
comunque  facenti  parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati
da  rapporto  di  parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in
contrasto  con  l'art. 29  della  Costituzione,  poiche'  in tal modo
disconosce  la  posizione  di  favore  che  tale norma costituzionale
intende  assicurare  alla  famiglia  ed  ai  suoi  componenti,  quale
comunita'  naturale  basata  su  vincoli  affettivi e di solidarieta'
economica e sociale dei suoi membri.
    Tale  convincimento  del Collegio e' avvalorato dal fatto che, in
caso  di  contemporanea presenza nel nucleo familiare di assegnatario
di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a
convivere  con  il  medesimo, l'accennata nonna della legge regionale
Marche  (art.  43,  quinto  comma  l.r.  n. 44  del  1997)  per  come
formulata,   consente   di   privilegiare   ai   fini   del  subentro
all'assegnazione,  in  caso  di  decesso  del  titolare, gli estranei
conviventi  da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti
presenti nell'alloggio da meno tempo.
      Pertanto,  l'avere subordinato il riconoscimento del diritto al
subentro   nell'assegnazione   di   un  alloggio  ERP  dei  familiari
autorizzati  a  vivere  nello stesso alla decorrenza di un periodo di
convivenza   minima   con   l'assegnatario,   in  caso  di  morte  di
quest'ultimo,  comporta  secondo il Collegio il disconoscimento delle
prerogative  assicurate  dall'art. 29 della Carta costituzionale alla
comunita'  familiare,  poiche'  in  tal  modo  si vengono a creare le
condizioni  per privare ingiustificatamente i parenti eredi legittimi
dell'assegnatario  deceduto, di conservare l'utilizzo dell'abitazione
popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di
tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto
nel  quando,  quale risulta la morte del loro dante causa, per giunta
indipendente   dalla   volonta'  dei  familiari  conviventi,  con  la
conseguenza che, qualora tale evento luttuoso intervenga prima di due
anni  dell'inizio  della convivenza con il de cuius, esso e' in grado
di  determinare  la  definitiva  perdita dell'alloggio per gli stessi
parenti  i  quali  per  tale circostanza fortuita vengono a risultare
degli occupanti senza titolo dell'abitazione, tenuti come tali al suo
rilascio  con  grave  pregiudizio delle esigenze abitative della loro
famiglia che l'art. 29 intende tutelare.
    4.  -  Le  accennate  questioni di incostituzionalita', oltre che
rilevanti,  non sono dunque manifestamente infondate e debbono dunque
essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.