P. Q. M. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestatamente infondate le questioni di incostituzionalita' dell'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per le ragioni esposte in motivazione. Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe in attesa delle decisioni della Corte costituzionale. Manda alla segreteria di notificare nei modi di legge la presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta regionale delle Marche e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2006. Il Presidente: Sammarco L'estensore: Manzi 07C0822