LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale a
carico di Galimberti Maria Teresa, nata a Villa Guardia (Como), il 28
dicembre  1948, residente a Fino Marnasco (Como), via Vittorio Veneto
n. 36,  imputata  del delitto di cui all'art. 495 c.p. perche', in un
atto   sostitutivo   di   notorieta',   ricevuto   da  personale  del
Commissariato  di  P.S.  di Olbia, dichiarava falsamente di non avere
riportato  condanne  penali, che in realta' risultavano esistenti dal
certificato del casellario.
    In Olbia, il 5 agosto 2002.
    Ritenuto  che  con  sentenza del 10 novembre 2004 il Tribunale di
Tempio  Pausania,  sezione  distaccata  di  Olbia, ha mandato assolta
Galimberti  Maria  Teresa dal delitto a lei ascritto perche' il fatto
non e' previsto dalla legge come reato, e che contro questa decisione
hanno  interposto  appello  il  procuratore  generale  presso  questo
ufficio  che  chiede affermarsi la responsabilita' della imputata per
il delitto di cui all'art. 496 c.p. con condanna secondo la richiesta
da  formulare in udienza, e il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale   di   Tempio   Pausania,   che  chiede  l'affermazione  di
responsabilita' dell'imputata per il reato contestato, o in subordine
per  il  reato  di cui all'art. 496 c.p. e la sua condanna secondo le
richieste presentate dall'accusa in udienza;
    Ritenuto  che,  a  norma  dell'art. 10,  legge  20 febbraio 2006,
n. 46,  dovrebbe  dichiararsi  la inammissibilita' della impugnazione
del  p.g.  restando  a questo la possibilita' di proporre ricorso per
cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;
    Ritenuto  che vi e' tuttavia motivo di dubitare della conformita'
della  legge  anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo
ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalita' gia'
denunciati da questa Corte in casi analoghi.

                            O s s e r v a

    L'art. 111  della  Costituzione  garantisce  il  principio  della
parita'   delle   parti  nel  processo,  e  questo  principio,  nella
previsione  costituzionale,  non  soffre  di eccezioni di sorta (come
invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione
della  prova  in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo
111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa
gravarsi  contro  le  sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo
riconosciuto  all'imputato  avverso  le sentenze di condanna comporta
l'introduzione   nel  sistema  delle  impugnazioni  di  una  evidente
irragionevole   disparita'   di  trattamento  che  contrasta  con  il
richiamato  principio della parita' delle parti nello svolgimento del
processo.
    Ad  avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge
con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata
ad  esprimersi  sulle  limitazioni  al  potere d'appello del pubblico
ministero  stabilite  dall'art. 443.3  c.p.p.,  essendo le disparita'
derivanti  da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla
luce  del  risultato  perseguito  con il ricorso al rito abbreviato e
delle  peculiarita'  di  questo.  Il risultato e' quello della rapida
definizione  dei  processi  penali conseguita attraverso la decisione
del  processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla
parte   pubblica  fuori  del  contraddittorio,  e  pertanto  con  una
correlativa  rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento
sanzionatorio   a   lui   riservato   in   caso  di  affermazione  di
responsabilita', ad intervenire nel delicato momento della formazione
della   prova.  E  tuttavia,  se  in  un  quadro  siffatto  e'  parso
ragionevole   limitare  la  facolta'  di  impugnazione  del  pubblico
ministero  quanto  alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione
alla  quantiticazione della pena), altrettanto non pare proprio possa
dirsi  in  relazione  alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a
seguito  di  rito  abbreviato,  stante  il perdurante interesse della
parte   pubblica  all'accertamento  della  verita'  (e  quindi  della
responsabilita'  dell'imputato  che  dall'acclaramento  della verita'
possa  risultare),  come d'altro canto dimostra il fatto che e' stata
conservata  al  p.m.  la facolta' di appellarsi contro le sentenze di
condanna  che  modifichino  il  titolo  del  reato. E a proposito del
generale  interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenza di
proscioglimento  conserva  piena  validita' il richiamo contenuto nel
messaggio  del  Presidente  della  Repubblica alle Camere la' dove si
osserva   che   «la   soppressione  dell'appello  delle  sentenze  di
proscioglimento  ...  fa  si  che la stessa posizione delle parti nel
processo  venga  ad  assumere una condizione di disparita' che supera
quella  compatibile  con  la  diversita'  delle funzioni svolte dalle
parti  stesse  nel  processo.  Le  asimmetrie  tra  accusa  e  difesa
costituzionalmente  compatibili  non  devono mai travalicare i limiti
fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».
    Ne'  appaiono  decisive  le  obbiezioni che potrebbero farsi alla
tesi  qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facolta'
d'appello   del   p.m.   contro   le   sentenze   di  proscioglimento
risponderebbe  ad  esigenze  di celerita' del processo, e sarebbe per
altro  verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o
con  il  precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata
oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni
giustamente  si  e'  ricordato che le esigenze di celerita' non hanno
impedito  la  conservazione  della  facolta'  di  cui  all'art. 443.3
c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerita'
ad  essere  sacrificate  quando, nel caso di accoglimento del ricorso
per  cassazione  proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il
processo   ritornera'   in  primo  grado  con  la  prospettiva  della
celebrazione  (anche)  del  giudizio  d'appello  in  caso di condanna
dell'imputato.  Il principio di non colpevolezza implica soltanto che
gli  effetti  pratici  della  condanna  possano discendere solo dalla
sentenza  definitiva, e nessuna conseguenza puo' trarsi da esso circa
l'iter  per  il  quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il
quale  la  colpevolezza puo' essere affermata solo quando sia provata
oltre  ogni  ragionevole  dubbio  sembra,  invece,  m questo caso, un
principio   di   lettura  equivoca,  posto  che  se  si  sostiene  la
inappellabilita'  della  sentenza  con  la  quale  un  giudice  abbia
pronunciato  assoluzione  poiche' l'eventuale successiva condanna non
potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe
altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un
giudizio  d'appello  contro una sentenza di condanna che, ad esito di
un  processo  celebrato in condizioni di parita' delle parti, sarebbe
pronunciata  sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con
lo stesso grado di sicurezza.
    E'  stato  peraltro  espresso  l'avviso  che  l'esclusione  della
appellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento  da  parte della
accusa  pubblica  sia  coerente  all'esplicazione  dei  diritti della
difesa:  deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del
processo  penale  e'  quello  dell'accertamento della verita', e tale
prospettiva  deve  essere  perseguita  nel rispetto dei diritti della
difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non gia' nel
senso  che  il  confronto  fra le tesi debba essere evitato (in altri
termini:  deve  esercitarsi  la  difesa  nel  processo e non gia' dal
processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato
debba  godere  del  pieno  dispiegamento dei diritti che la legge gli
riconosce:  ma  non  si  vede in che cosa la celebrazione del secondo
grado  del  giudizio  di  merito,  sia  pure  ad istanza del pubblico
ministero,  possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe
se  ci  si  appellasse al principio del favor rei, che pero' vale nei
soli  casi  in  cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta
essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).
    A  tutte  le  notazioni  sopra  svolte  puo'  aggiungersi  che il
contrasto  delle  disposizioni  denunciate  rispetto all'art. 111 (ed
anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparira' ancor
piu'  evidente  quando  si osservi che nella stesura definitiva della
legge  20  febbraio  2006  n. 46  alla  parte  civile e' stato invece
conservato  il  diritto  d'appello avverso le sentenze di assoluzione
(la  genesi  della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p.
alinea  nell'attuale  formulazione  persuade  che  l'impugnazione ivi
menzionata consista nell'appello, tanto piu' che nessuna menzione del
gravame  della  parte  civile  si  rinviene  nell'art. 10 della legge
n. 46/2006,  che  detta  regole  sul regime transitorio in materia di
appello  dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento
del diritto della parte civili a proporre appello avverso le sentenze
di  assoluzione  si  e'  pronunciata  la  Corte  di cassazione con la
recente  sentenza  22924  del  4  luglio  u.s.).  Si  deve constatare
pertanto   che   alla  parte  pubblica,  portatrice  degli  interessi
rilevantissimi  su  cui  si  tornera'  tra  breve, e' stato del tutto
ingiustificatamente  riservato un potere di impugnazione piu' ridotto
che  alle parti private e questo dato, indubitabile, non puo' che far
risaltare  in  maniera  ancor  piu'  evidente  il  vulnus subito, per
effetto  delle  norme  che vengono sottoposte al giudice delle leggi,
dal principio della parita' delle parti.
    Oltre  a  tutto  quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che
gli  interessi  tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di
diritto,  apprezzabili  quanto  quelli  delle  altre  parti, compreso
l'imputato  (ed  in  realta', per quanto le ultime riforme in materia
processuale  abbiano  avuto di mira soprattutto il riequilibrio della
posizione  dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza
degli  interessi  tutelati  attraverso  l'azione  di questo era stata
reputata  sottovalente  rispetto a quella degli interessi delle altre
parti), puo' ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il
potere   di  appellarsi  contro  le  sentenze  di  assoluzione  o  di
proscioglimento  significa  rendere  piu'  difficoltosa  l'attuazione
della  ricerca  della  verita'  e,  quindi  dell'istanza di giustizia
propria della collettivita', istanza che e' addirittura pregiuridica,
posto  che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale
si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme
private   di   giustizia.   Di   questo   primario   interesse  della
collettivita'   e'  espressione  la  previsione  dell'art. 112  della
Costituzione  e,  in  definitiva,  anche  quella  circa  l'emenda del
condannato   sancita   dal  terzo  comma  dell'art. 27  della  stessa
Costituzione:  dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava
che  il  pubblico  ministero  (parte  pubblica,  e  quindi  tenuta al
rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralita',
oltre  che  onerata  anche  della  ricerca  degli elementi favorevoli
all'imputato)  non  e'  un  ottuso  persecutore  degli  incolpati, ma
soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si e'
detto,  di far si che i devianti vengano recuperati ad una convivenza
civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del
pubblico  ministero,  nel  rispetto  del  principio  di parita' delle
parti,  si  deve  esplicare  significa  in  definitiva  legiferare in
contrasto,   anche,   con   le   due  previsioni  costituzionali  ora
richiamate.
    La  Corte,  riconosciuta  pertanto  la non manifesta infondatezza
delle  sopra  illustrate  questioni  di  legittimita' costituzionale,
riconosciuta  la  impossibilita'  di  addivenire  alla  decisione del
processo   sottoposto   al   suo   giudizio  indipendentemente  dalla
risoluzione  delle  cennate  questioni  (l'applicazione  delle  norme
denunciate  impedirebbe  infatti  la  definizione del processo con il
possibile  ribaltamento  della decisione di primo grado e la condanna
della  imputata  anche per il reato per il quale e' stata pronunciata
assoluzione),   dispone   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso.