Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2007 Ordinanza Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione non e', di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; che, tuttavia, tale preclusione non opera quando l'atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune in cui l'interveniente sia parte e la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilita' che il giudizio comune abbia luogo (sentenze n. 149 del 2007, n. 312 e n. 89 del 2006, n. 386 del 2005, n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001); che la societa' Panizzon Bruno e F.lli era parte nel giudizio comune la cui decisione e' oggetto del conflitto; che, pero', la pronuncia di questa Corte non e' suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento di Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c. nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente: Bile 07C0846