P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' alle parti processuali. Sospende il giudizio. Brescia, addi' 9 maggio 2006 Il Presidente: Sannite 07C0894