P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante ai fini
della  definizione  del  giudizio  e  non manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  relativa  al  contrasto
dell'art. 593  c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006,
con  gli  artt. 3,  24, 111, 112 Cost.; dispone la trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  mandando  alla Cancelleria per la
notifica  dell'ordinanza  al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai  Presidenti  delle  due  Camere del Parlamento, nonche' alle parti
processuali.
    Sospende il giudizio.
        Brescia, addi' 9 maggio 2006
                       Il Presidente: Sannite
07C0894