LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Vidili Silvia Alessandra, nata ad Oristano il 18 ottobre 1969; Pitzalis Cesare, nato ad Isili il 29 settembre 1939; Deschino Renato, nato ad Arborea il 18 dicembre 1962, appellanti. Dalla sentenza in data 2 aprile 2004 del Giudice del Tribunale di Oristano, con la quale erano stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per ciascuno, pena sospesa perche' riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera e) della legge n. 248/2000, in Oristano Terralba, Arborea il 25 febbraio del 2001. Con sentenza del 2 aprile 2004 il Giudice del Tribunale di Oristano dichiaro' Silvia Alessandra Vidili, Cesare Pitzalis, Renato Deschino colpevoli del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera e) della legge n. 248/2000, per aver, nelle rispettive qualita' di presidente del circolo «San Paolo» di Oristano, del circolo Aics «Arcobaleno» di Terralba, della cooperativa Ar.tu S.r.l. di Arborea, utilizzando apparati atti alla decodificazione di segnali destinati ad uso personale privato, diffuso all'interno dei circoli da essi gestiti, in assenza di accordo con il distributore, un servizio criptato per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, nella specie del servizio Telepiu'; riconosciute le attenuanti generiche li condanno' alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 per ciascuno, con la sospensione condizionale, nonche' in solido al risarcimento dei danni in favore della Siae, costituitasi parte civile. Nel giudizio risulto' che il 25 febbraio 2001 all'interno dei circoli privati gestiti dagli imputati era in corso, per mezzo di schede e decoder destinati all'uso privato, la diffusione di una partita di calcio, programma televisivo ad accesso condizionato fornito dal canale satellitare di Telepiu', fatti che secondo il primo giudice integravano la fattispecie contestata, sicuramente fuori dall'ambito della depenalizzazione di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 273 del 2000, perche' tale fattispecie configurava come l'illecito amministrativo... l'uso di dispositivi illeciti, condotta diversa da quella realizzata dagli imputati. Hanno proposto appello i difensori della Vidili, del Deschino e del Pitzalis: quest'ultimo ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 171, lettera e) della legge 18 agosto n. 248, perche' in contrasto, sotto il profilo della ragionevolezza, con l'art. 3 della Costituzione, atteso che in base alla normativa all'epoca vigente la fattispecie contestata agli imputati integrava - ed integra - reato mentre la violazione della piu' grave ipotesi descritta all'art. 4, lettera b) e 6 del d.lgs. n. 373 del 2000 era all'epoca punita con la sola sanzione amministrativa. Cio' premesso la Corte O s s e r v a L'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito integralmente l'art. 171-ter gia' introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 1996, n. 204, prevedeva e prevede quale ipotesi delittuosa la ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. La condotta sussumibile nell'ipotesi citata, posta in essere nel periodo di vigenza dell'art. 4, lettera b) e 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 - successivamente modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 2003 con la previsione di sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative - che configurava quale illecito amministrativo la vendita, l'installazione... a fini commerciali di un dispositivo illecito, e' pacificamente esclusa secondo il condivisibile orientamento della suprema Corte (Cass. 23 settembre 2002, n. 31579; Cass. 18 maggio 2004, n. 2321) dall'ambito della depenalizzazione. Appare pertanto evidente la rilevanza della questione di costituzionalita' nel presente giudizio, atteso che i fatti ascritti agli imputati sono stati commessi il 25 febbraio del 2001 e la sua non manifesta infondatezza, avuto riguardo all'irragionevole disparita' di trattamento tra chi realizza una condotta, di maggior disvalore giuridico, posta in essere a fini di lucro e mediante l'uso, la vendita, l'importazione di dispostivi illeciti e volta a privare in toto il concessionario del corrispettivo economico dovuto per il servizio, rispetto a chi pone in essere una comportamento, di «sostanziale rilievo» civilistico, che viola l'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto, utilizzando apparecchi atti alla codificazione, legittimamente detenuti, in ambito diverso da quello domestico, contrattualmente previsto.