P. Q. M.
Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione
di  legittimita'  costituzionale, dispone la sospensione del giudizio
iniziato  con  il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte
costituzionale la definizione della costituzionalita' degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  26  ottobre  2006, n. 30
(istitutiva del «Parco naturale regionale Costa Otranto - S. Maria di
Leuca e Bosco di Tricase», in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta
costituzionale. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.  Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente
ordinanza  sia  notificata alle parti in causa ed al Presidente della
Giunta  regionale  pugliese  e comunicata al Presidente del Consiglio
regionale pugliese.
   Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella Camera di consiglio del 23 maggio
2007.
                       Il Presidente: Ravalli
                                                   L'estensore: Manca