IL TRIBUNALE Premesso che con ricorso depositato in data 17 marzo 2006 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente e che il Presidente del Tribunale, all'udienza del 5 giugno 2006, ha rilevato d'ufficio la incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa, non coincidente con il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. Precisato che il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi e', come si evince dalla allegazioni delle parti, Napoli, mentre il ricorrente risiede attualmente in Misano Adriatico (Rimini) e la resistente, unitamente al figlio minore, risiede attualmente in S. Giuliano Terme (Pisa). Osservato che le parti hanno insistito per trattare la causa dinanzi al Tribunale di Pisa e che il ricorrente ha chiesto, nella memoria del 28 luglio 2006, sollevarsi la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, per violazione del diritto al giusto processo (art. 111 della Costituzione), del diritto al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata, in quanto l'art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Osservato difatti che la disposizione legislativa in esame pone un criterio di competenza territoriale inderogabile, che, come accade nel caso di specie, puo' risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i minori eventualmente coinvolti nel procedimento e che di conseguenza appare del tutto irragionevole, pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa e suscettibile di creare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, comma 1, c.p.c. (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori). Sottolineato che la presente causa non puo' essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in applicazione del quale il Tribunale adito dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli. Ritenuto difatti che, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione citata, non vi sia spazio per una diversa interpretazione costituzionalmente orientata. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.