P. Q. M. a) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; b) Sospende il processo; c) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e cioe' per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera e del Senato. Pisa, cosi' deciso in Camera di consiglio in data 14 febbraio 2007. Il Presidente: Dell'Omo 07C1074