P. Q. M.
    a)   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    b) Sospende il processo;
    c) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23,
comma   4,  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  e  cioe'  per  la
notificazione  della  presente  ordinanza  alle  parti ed al pubblico
ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della  presente ordinanza ai Presidenti della Camera e
del Senato.
    Pisa,  cosi'  deciso  in  Camera di consiglio in data 14 febbraio
2007.
                       Il Presidente: Dell'Omo
07C1074