P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell' art. 5 comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui comma pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cagliari, addi' 30 marzo 2007 Il giudice: Massidda 07C1088