P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Biella, addi' 20 febbraio 2007 Il giudice: Frattini 07C1123