P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
con  l'art. 3  Cost.  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,   comma   c.p.,   come  novellato  dall'art. 6,  legge
n. 251/2005,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il termine di
prescrizione  di  anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con
pena  diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli
altri reati di competenza del giudice di pace;
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale,
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti  sia  notificata  all'imputato, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
        Biella, addi' 20 febbraio 2007
                        Il giudice: Frattini
07C1123