P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953;
    1)   Dichiara   rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte
in  cui,  limitando  la  applicabilita'  della  legge  anteriore alle
procedure  di  fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto   medesimo  ed  ai  fini  della  loro  definizione,  anziche'
estenderla  a  qualsiasi  fine  a tutti i fallimenti dichiarati prima
della  data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile
e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di
estinzione  del  reato  o  della pena di bancarotta semplice e di non
menzione  del  fallimento  nei  certificati  generali  e  civili  del
casellario   giudiziale  rilasciati  a  richiesta  di  privati  o  di
pubbliche amministrazioni) ai soggetti i cui fallimenti siano stati o
restino  disciplinati  esclusivamente  dalla legge anteriore (r.d. 16
marzo 1942, n. 267 nella formulazione originaria);
    2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    3)  Manda  alla  cancelleria per la suddetta trasmissione nonche'
per  la  notificazione  della  presente  ordinanza  al Presidente del
Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento della Repubblica;
    4)  Sospende  il  presente  giudizio  fino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
        Cosi' deciso, nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007.
                        Il Presidente: Grilli
Il giudice estensore: Filocamo
07C1235