IL TRIBUNALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sui ricorsi nn.rr.gg. 217049/05;
217511/05  promossi  da:  Vanni  Massimo,  Perticaroli  Paola contro:
I.N.P.D.A.P.,  per  l'accertamento  del diritto alla restituzione dei
contributi  eccedenti  la  misura  della  riserva  matematica utile a
pensione  ai  sensi  del  disposto  dell'art. 14-bis, comma 4, d.lgs.
n. 96/1993  e  condanna  dell'I.N.P.D.A.P.  alla  restituzione  della
menzionata  eccedenza;  previa  soluzione  dei  dubbi di legittimita'
costituzionale della norma invocata per violazione degli artt. 3 e 97
Cost.  nella  parte  in  cui consente una interpretazione volta a non
applicare  il  beneficio  della restituzione dei contributi a tutti i
dipendenti  della  ex  Agensud  che,  cessato  ex lege il rapporto di
lavoro  con  tale  agenzia  ed esercitata l'opzione b di cui all'art.
14-bis  comma  1  dello  stesso  decreto  siano  transitati presso le
amministrazioni   statali  ricongiungendo  il  servizio  prestato  in
precedenza  presso  l'Agensud  e  non  abbiano scelto il mantenimento
della posizione pensionistica di provenienza.

                              F a t t o

    I  ricorrenti  adivano  l'intestata  giustizia  con una azione di
ripetizione  di  indebito previdenziale, il quale era maturato per il
venir  meno  della  causa,  originariamente  esistente,  di parte del
versamento  dei  contributi  previdenziali  a  suo  tempo  dovuti  in
costanza  di  rapporto  di  lavoro  con  la  (soppressa)  Agensud.  I
ricorrenti allegavano i seguenti fatti:
    L'art. 2,  legge  n. 488/1992  prescriveva  la  soppressione  del
Dipartimento  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
l'Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno (detta
anche  Agenzia o Agensud) a decorrere dal 1° maggio 1993; il rapporto
di lavoro con i dipendenti cessava una volta decorsi 180 giorni dalla
data  del  15  ottobre 1993 (art. 14, d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993)
ossia il 13 ottobre 1993.
    La  situazione  dei  dipendenti  esigeva una regolamentazione che
faticosamente  veniva  raggiunta  con un complesso impianto normativo
costituito da un decreto legislativo (n. 96/1993), nove decreti legge
in  modifica  di  quello  ed  una definitiva legge di conversione, la
legge n. 8 febbraio 1995 n. 104.
    Il  Governo reputava necessario garantire primariamente a tutti i
dipendenti  il proprio posto di lavoro: il d.lgs n. 96/1993 facultava
i   dipendenti   della  soppressa  Agensud  ad  essere  collocati  in
soprannumero  presso  le  Amministrazioni  dello  Stato per essere in
seguito  formalmente  assegnati presso le amministrazioni statali con
successivo  e  definitivo  decreto  di  inquadramento  (giuridico  ed
economico),  con una serie di opzioni: fra queste, la possibilita' di
ricongiungere  d'ufficio  i  periodi  previdenziali  -  e la relativa
contribuzione maturata e accantonata presso l'INPS fino al 13 ottobre
1993   -  con  i  periodi  previdenziali  maturandi  come  dipendenti
dell'amministrazione  statale  (di  destinazione)  gestiti  dall'ente
previdenziale   competente   (opzione   «b»  dell'art. 14-bis  d.lgs.
n. 93/1996  introdotto  dal  d.l. n. 355/1994) come reiterato sino al
d.l. n. 32/1995, convertito in legge n. 104/1995. Tale norma rinviava
ad  altra  legge:  «ai  fini  previdenziali si applica l'art. 6 della
legge   7   febbraio   1979,   n. 29»;   l'art. 6,  legge  n. 29/1979
testualmente  dispone:  «omissis  ..... la ricongiunzione dei periodi
assicurativi  connessi  al servizio prestato .... omissis.... avviene
d'ufficio  presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione
e senza oneri a carico dei lavoratori interessati».
    Il   trasferimento   dei   dipendenti  Agensud  nei  ruoli  delle
Amministrazioni  dello  Stato  comportava una serie di problematiche,
prima  su tutti la disparita' di trattamento economico che si sarebbe
venuta  a creare con i dipendenti delle varie amministrazioni statali
di  destinazione  di  pari  grado e qualifiche: questi ultimi infatti
percepivano  uno stipendio sensibilmente inferiore a quello percepito
dai  loro  colleghi Agensud, a parita' di livello. Il d.l. n. 355 del
10  giugno  1994  operava  una  sostanziale  equiparazione,  cosi'  i
dipendenti  provenienti dalla Agensud subivano una riduzione del 40 %
del  trattamento economico precedentemente percepito (sia retributivo
sia previdenziale).
    La   ricongiunzione  dei  periodi  previdenziali  comportava  una
ulteriore  problematica,  cioe'  una  eccedenza  dei  contributi gia'
versati   rispetto   alla   riserva  matematica  necessaria  ai  fini
pensionistici.
    Questa  anomalia e' presto spiegata: la legge n. 29/1979 - cui il
d.lgs.  n. 96/1993  rinviava - assume l'ultima retribuzione (di norma
la piu' alta in ordine temporale) come uno dei parametri fondamentali
di  calcolo:  i  dipendenti ex Agensud all'atto dell'immissione nelle
amministrazioni  di  destinazione  (in data 13 ottobre 1993) subivano
una  decurtazione  dello  stipendio  pari  al  40% circa; pertanto il
calcolo  della  riserva  matematica  veniva  effettuato  con la nuova
ridotta base stipendiale.
    Questa  anomalia  - ovvero la eccedenza di contributi rispetto la
riserva  matematica  -  era  nota  al legislatore quando prevedeva il
trasferimento  nello  Stato  dei dipendenti ex Agensud, tanto e' vero
che  con  contestualmente  all'abbattimento del trattamento economico
operato  con il d.l. 10 giugno 1994 n. 355, prevedeva la restituzione
dei  contributi  non  piu'  utili  a  fini pensionistici introducendo
l'art. 14-bis,  comma  4  al  d.l.  n. 96/1993. La norma testualmente
dispone:  «il  personale  cessato.  dal  servizio dopo la data del 13
ottobre  1993  e  prima  della data di entrata in vigore del presente
decreto  che  non  abbia  optato  per il mantenimento della posizione
pensionistica  di  provenienza,  puo'  chiedere  la  restituzione dei
contributi  versati  se  non  computati  ai fini pensionistici». Tale
norma  veniva  reiterata  dai  successivi dd.ll. sino all'ultimo d.l.
n. 32/1995,  convertito  nella legge n. 104/1995, invariata nella sua
originaria formulazione (ed attualmente vigente).
    Deducevano   i   ricorrenti   di  aver  diritto  ad  ottenere  la
restituzione   dei   contributi   versati,   non   computati  a  fini
pensionistici  ed indebitamente trattenuti dall'ente previdenziale di
destinazione,  avendo esercitato l'opzione b) di cui all'art. 14-bis,
d.lgs. n. 96/1993 e pur se ancora in servizio. Sostengono infatti che
la  ratio  della  disciplina  e'  infatti  di compensare i dipendenti
(della   soppressa   Agenzia)   della   diminuzione  del  trattamento
retributivo    e    di   quello   pensionistico   quale   conseguenza
dell'esercizio  della  opzione  b  (art. 14-bis); in questo contesto,
l'intervallo  temporale  indicato  nel comma 4 dell'art. 14-bis serve
per  accedere  al  beneficio  della restituzione dei contributi anche
coloro  che  avevano  scelto  di andare in pensione fra il 13 ottobre
1993 ed il 9 febbraio 1995 (non mantenendo la posizione pensionistica
di  provenienza)  e  che,  senza  una  espressa  previsione di legge,
sarebbero  stati  esclusi  dal  beneficio  anzidetto  il quale veniva
introdotto  solo  con il d.l. 10 giugno 1994, n. 355, successivamente
reiterato  sino  all'ultimo d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 convertito in
legge n. 104/1995.
    La  tesi dei ricorrenti viene fondata su pronunce di vario tenore
emesse da Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato, ed
inoltre  su  una  sentenza  della Corte costituzionale, la n. 219 del
1°-19  giugno  1998.  Il  giudice  delle leggi chiamato a pronunciare
sulla   legittimita'   della   cennata   riduzione   del  trattamento
retributivo    e    pensionistico,    riconosceva   la   legittimita'
costituzionale  della  descritta  decurtazione  perche' la disciplina
complessiva  prevedeva una serie di altri benefici, quali la garanzia
del   posto  di  lavoro  ed  inoltre  l'assunzione  dell'onere  della
contribuzione  integrativa da parte dello Stato e la restituzione dei
contributi a seconda che il dipendente avesse esercitato l'opzione a)
o b) dell'art. 14-bis.
    L'I.N.P.D.A.P.  si  costituiva in giudizio contestando la pretesa
dei  ricorrenti;  deducendo che la formulazione letterale della norma
non  lascia  adito a dubbi in ordine ai soggetti che possono accedere
alla  restituzione  della  menzionata eccedenza; inoltre a seguito di
Conferenza  di  servizi  tenutasi  fra  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  e ... in data ... le amministrazioni intervenute
hanno  concordato  che soltanto i dipendenti della soppressa Agensud,
transitati  presso  le  amministrazioni  statali e optanti per il non
mantenimento  del  regime  pensionistico di provenienza, collocati in
pensione fra il 13 ottobre 1993 ed il 15 febbraio 1995, hanno diritto
alla restituzione dei contributi non piu' utili a fini pensionistici;
l'I.N.P.D.A.P.  si  e' uniformata a tale decisione con la informativa
n. 46/2000.  Ne'  esiste nel nostro ordinamento giuridico un generale
principio  di  restituzione  di  contributi, vigendo invece l'opposto
principio  dell'acquisizione delle eventuali eccedenze nel patrimonio
dello Stato per finalita' di carattere solidaristico.
    In  ogni  caso  la restituzione spetterebbe nella sola misura del
terzo  del versamento, quello a carico del lavoratore, e non di tutto
il complesso dell'eccedenza, comprensiva anche della porzione versata
dall'ente datore di lavoro.
    Alle   eccezioni   dell'I.N.P.D.A.P.   i   ricorrenti  rispondono
sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-bis,
comma  4,  d.lgs. n. 96/1993 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
nella  parte  in cui consente una interpretazione volta a limitare il
beneficio  della  restituzione  dei  contributi non piu' utili a fini
pensionistici   ai  soli  dipendenti  della  soppressa  Agensud  che,
esercitata  l'opzione  b di cui all'art. 14, d.lgs. n. 96/1993, siano
andati in pensione fra il 13 ottobre 1993 ed il 15 febbraio 1995:
    La discriminazione opererebbe a piu' livelli:
        1) rispetto ai colleghi della ex Agensud, pur essi transitati
presso  le amministrazioni statali ed andati in pensione prima del 10
giugno  1994:  questi  infatti hanno conservato lo stesso trattamento
economico   retributivo  e  previdenziale  goduto  presso  l'Agensud,
perche'  il legislatore ha introdotto la decurtazione dello stipendio
e del trattamento previdenziale solo con il d.l. n. 355 del 10 giugno
1994,   e  per  di  piu'  avrebbero  diritto  alla  restituzione  dei
contributi  eccedenti  la  riserva  matematica  utile a pensione - se
prodottasi - per la lettera dell'art. 14-bis;
        2)  rispetto ai colleghi della ex Agensud pur essi transitati
presso  le  amministrazioni statali e cessati dal servizio dopo il 10
giugno 1994 ed entro il 10 febbraio 1995 perche' questi, a parita' di
stipendio  e  di regime previdenziale - decurtati di circa il 40% per
il  d.l.  n. 355/1994  - beneficerebbero anch'essi della restituzione
dei  contributi eccedenti la riserva matematica ancora per la lettera
di cui all'art. 14-bis, comma 4».
    In   un   caso  e  nell'altro  il  beneficio  della  restituzione
opererebbe  non  per meriti particolari, non per oggettive ragioni di
diritto,  ma  per  un  mero  dato temporale: e cio' sarebbe del tutto
irragionevole,  perche'  privo  di  una  qualsiasi  parvenza di ratio
legis.
        3) rispetto ai nuovi colleghi dell'amministrazione statale di
destinazione.  perche'  con  questi condividerebbero lo stesso regime
previdenziale  ma  sopportando  oneri  contributivi maggiori - quelli
gia'  versati  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro con l'Agensud e
risultanti  non  utili  a  fini  pensionistici,  privi pertanto della
originaria    giustificazione    causale   -   e   cio'   del   tutto
irragionevolmente;
        4)  rispetto  ai  colleghi degli enti collegati all'Agensud e
pur  essi  disciolti:  ai  sensi  dell'art. 10  d.l.  n. 32/1995 essi
seguivano la stessa procedura per la cessazione dal servizio prevista
per  i  dipendenti  ex  Agensud, ma i dipendenti degli enti disciolti
(Finam, Italtrade, Iasm, Casmez, Formez, e via di seguito) sono tutti
cessati  ex lege dopo il 13 ottobre 1993 e prima del 10 giugno 1994 e
quindi,  tutti  aventi  diritto  al  beneficio della restituzione dei
contributi,  ancora  non per meriti particolari, ma unicamente per un
mero dato temporale.

                            D i r i t t o

    La controversia riguarda il personale della soppressa Agenzia per
la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud), soppressa con
la legge n. 488/1992.
    Ai   sensi   dell'art. 14,   d.lgs.   n. 96/1993   il   personale
dell'Agensud  cessava dal servizio trascorsi 180 giorni dal 15 aprile
1993,  ossia  il  12  ottobre  1993.  Tale  norma subiva una serie di
modifiche con successivi dd.ll., i quali, non convertiti in legge, si
reiteravano  con piccole variazioni sino alla definitiva sistemazione
con  legge  n. 104/1995:  il personale aveva facolta' di permanere in
servizio  transitando  in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero
del bilancio e della programmazione economica.
    L'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 96/1993 dispone «il personale in
servizio  alla data del 14 agosto 1992 che risulti tale alla data del
15  aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la
domanda   presentata  entro  il  15  settembre  1993  al  commissario
liquidatore  ai  fini  della  iscrizione  nel  ruolo  transitorio  ad
esaurimento  presso  il Ministero del bilancio e della programmazione
economica   inquadrato   anche   in   soprannumero  nei  ruoli  delle
amministrazioni  statali,  regionali  e locali e di enti pubblici non
economici   che  gestiscono  servizi  pubblici,  nonche'  di  aziende
municipalizzate  ai  quali stato assegnato con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  ad  una  delle amministrazioni
regionali  e  locali  alle  quali  sia  rassegnato su richiesta delle
stesse  con  decreto  del  ministro  competente,  di  concerto  con i
ministri   per   la   funzione   pubblica,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica e del tesoro. Nelle amministrazioni statali
il  personale inquadrato nelle qualifiche attribuite sulla base delle
corrispondenze  tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nel
precedente  ordinamento  contrattuale  e  le  qualifiche  e i profili
vigenti  per  il  personale  delle  amministrazioni statali definite,
tenuto  conto  anche  del titolo di studio posseduto, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri su proposta del Ministro del
tesoro».  Il  comma  3  dello  stesso  articolo  «il  personale della
soppressa Agenzia che non abbia presentato la domanda di cui al comma
1  ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di
impiego  con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con
diritto   al   trattamento  pensionistico  e  previdenziale  ad  esso
spettante  in base alla normativa vigente in materia alla stessa data
di cessazione del rapporto di impiego». Il comma 4 «nei confronti del
personale  di  cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre
1993,  le  disposizioni proprie della amministrazione di assegnazione
in  materia  di  trattamento  di  fine  rapporto e cessa l'iscrizione
previdenziale  presso l'I.N.A. e la polizza ivi intestata all'Agenzia
dall'I.N.A.  gestita  e  rivalutata  secondo  gli  accordi in atto al
momento  della  cessazione  del  rapporto  di impiego con l'Agenzia e
ripartita per ogni singolo dipendente».
    Il successivo art. 14-bis comma 1 prevede per il personale di cui
all'art. 14, comma 1 nonche' per l'altro gia' volontariamente cessato
dal  servizio  dopo  la  data  del 12 ottobre 1993 anche a seguito di
domanda  di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994 e che ne faccia
apposita  domanda  entro il 31 luglio 1994, la possibilita' di optare
per  uno  dei  seguenti  trattamenti  economici:  a)  cessazione  del
rapporto  di  impiego  con  la  soppressa  Agenzia  con  diritto alla
contestuale liquidazione da parte dell'I.N.A. del trattamento di fine
rapporto alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta
data   del   12  ottobre  1993  della  posizione  pensionistica  gia'
costituita;  instaurazione,  dal  13  ottobre  1993,  del rapporto di
servizio  con  le  amministrazioni  di  assegnazione.  In alternativa
l'interessato  puo'  richiedere  che  la  definizione  della  propria
posizione  pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994.
Al  dipendente  spetta  il  trattamento  economico  previsto  per  la
qualifica  attribuita  ai fini dell'inquadramento computando, ai fini
della  progressione  economica  secondo  le modalita' previste per le
qualifiche  dirigenziali  statali, l'anzianita' di qualifica maturata
presso   l'ultimo   organismo   di  provenienza.  La  percezione  del
trattamento pensionistico maturato presso l'Inps e Inpdai alla stessa
data  del  12  ottobre  1993 potra' avvenire solo alla cessazione del
rapporto  di  lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi
gia'  coperti  dall'iscrizione previdenziale presso l'I.N.A. non sono
riscattabili   ai   fini   della   indennita'   di   buonuscita;   b)
ricongiungimento  del  servizio prestato presso l'Agenzia e di quello
prestato  successivamente  alla  data  del  12  ottobre  1993  con il
servizio   prestato  presso  l'amministrazione  di  assegnazione.  Al
dipendente e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica bienni
di  anzianita'  nell'ultima  qualifica  rivestita  e valutata ai fini
dell'inquadramento  alla  data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in
aggiunta  alla  retribuzione come sopra determinata, e' attribuito un
assegno personale pensionabile riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza fra la predetta retribuzione e lo
stipendio   gia'   percepito  presso  la  soppressa  Agenzia  per  la
promozione  dello sviluppo nel Mezzogiorno, ma comunque non superiore
a  lire  1.500.000  lorde  mensili. Le altre indennita' eventualmente
spettanti   presso   l'amministrazione   di   destinazione,   diverse
dall'indennita'  integrativa  speciale  sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale».
    Il  comma  4 dello stesso articolo dispone: «il personale cessato
dal  servizio  dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di
entrata  in  vigore del presente decreto, che non abbia optato per il
mantenimento  della  posizione  pensionistica  di  provenienza,  puo'
chiedere  la  restituzione dei contributi versati se non computati ai
fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali».
    I   ricorrenti  hanno  tutti  esercitato  l'opzione  b)  prevista
dall'art. 14-bis  prima  citato e sono a tutt'oggi in servizio presso
l'amministrazione  di  assegnazione;  pertanto  non  rientrano  nella
previsione  della  norma  di  cui  al  comma  4 dell'art. 14-bis; pur
tuttavia  agiscono  in  giudizio  per  ottenere  la  restituzione dei
contributi   non  utili  a  fini  della  ricongiunzione  dei  periodi
previdenziali, in base al disposto della stessa norma.
    Il  Consiglio  di  Stato  si  e'  ripetutamente interessato della
questione;  inizialmente  sollecitato  dai Ministeri, in due distinte
occasioni ha reso pareri sull'ambito applicativo della norma.
    In  particolare,  la  sez.  III,  verso nota della Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 28
aprile  1997 n. 1180, si esprimeva con il parere n. 1018/1996 in data
30  giugno  1999:  «omissis  con  tale  nota  - tra l'altro - trovano
soluzione  anche  i  dubbi  sollevati nella originaria relazione, non
potendosi  non concordare con quanto affermato dal Dipartimento circa
il  fatto  che  «la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4, vada
compiutamente  attuata  a  nulla  valendo  invocare  le  disposizioni
precedenti,  pur  se  aventi  il carattere della generalita' (art. 6,
legge  n. 29/1979;  Circ.  min.  n. 21  del 1981) per circoscrivere o
mitigare  l'ampia  portata  dell'art. 14-bis comma 4 del d.lgs. n. 96
che  si  rivolge  -  come norma speciale - ad una ristretta platea di
destinatari,  garantendo loro una tutela che non possa essere nemmeno
parzialmente misconosciuta».
    Il  Consiglio  di  Stato  a  sezioni  II  e  III unite con parere
n. 472/2000:  «Le  sezioni  II e III unite ritengono che il principio
della   ripetibilita'  dei  contributi  che  risultano  in  eccedenza
rispetto la riserva matematica si estenda in ragione dell'eadem ratio
che presiede alle situazioni in esame, sia a quelle per le quali tale
ripetibilita'  e' espressamente prevista, sia per quelle per le quali
sembra   esservi   lacuna   nella  legge.  Per  effetto  di  cio'  il
trattenimento  da  parte  dell'I.N.P.S.  (oggi  I.N.P.D.A.P.) risulta
privo  di  un  titolo  che  possa  giustificarlo. Ne consegue che gli
interessati, ove non soddisfatti direttamente dall'I.N.P.S., potranno
agire in giudizio per la tutela del loro corrispondente diritto».
    Il   Tribunale   amministrativo   regionale   Lazio  decideva  le
controversie  insorte  secondo  i pareri resi dal Consiglio di Stato:
«si  ritiene  che  il  riferimento  temporale  oberato  dalla cennata
disposizione  legislativa vada interpretato non gia' nel senso che il
beneficio  della  restituzione dei contributi non utili ai fini della
ricongiunzione  dei  periodi  previdenziali  e'  applicabile solo nei
confronti  del  personale  cessato  dal  servizio dopo la data del 13
ottobre  1993, e prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 32/1995, ma
nel  senso  che  la particolare norma di settore ha voluto attribuire
tale  beneficio anche a coloro che - medio tempore - erano gia' stati
collocati  a  riposo.  Posto che in mancanza di tale precisazione chi
era  cessato  dal  servizio  prima  della  entrata in vigore del d.l.
n. 32/1995 non avrebbe potuto usufruire del beneficio de quo, si deve
invero  rilevare  che  se  la «causa» della restituzione dei maggiori
contributi   versati  e'  il  loro  mancato  computo  ai  fini  della
ricongiunzione  dei  periodi  previdenziali,  tale causa sussiste per
tutti  i  dipendenti  della ex Agensud: e non soltanto per coloro che
sono  cessati  dal  servizio  tra  il 13 ottobre 1993 e il 9 febbraio
1995» (Sez. III con sentenza del 9 ottobre 2002).
    La  Corte  costituzionale  - sollecitata in verita' sulla cennata
decurtazione  dello  stipendio  e  della  pensione  ai  dipendenti ex
Agensud - si esprimeva con sentenza del 1-19 giugno 1998 n. 219 anche
sulla  questione  di  cui all'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993
riconoscendo  la  legittimita'  di  decurtazione  di  stipendio e del
trattamento  pensionistico  dei  dipendenti  ex  Agensud  perche'  la
disciplina  complessiva  prevedeva una serie di altri benefici, quali
la  garanzia  del  posto di lavoro ed inoltre l'assunzione dell'onere
della   contribuzione   integrativa   da   parte  dello  Stato  e  la
restituzione  dei  contributi  a  seconda  che  il  dipendente avesse
esercitato   l'opzione   a)   o   b)  dell'art. 14-bis.  La  Consulta
testualmente  esprime  «Il definitivo assetto dato agli ex dipendenti
dell'Agensud  con  la  legge  n. 104/1995 appare immune dall'asserito
vizio   di  irragionevolezza  anche  avuto  riguardo  ai  complessivi
contenuti  della  disciplina.  In  vista  della garanzia primaria del
posto  di  lavoro,  il  legislatore  ha  offerto  al personale di cui
trattasi  una  serie  di  possibilita' che vanno dalla cessazione del
rapporto,  con  deroga  dell'allora vigente regime di sospensione dei
pensionamenti  sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993,
di  un  rapporto  di  impiego a livello iniziale della qualifica (con
pagamento  del  TFR  e computo della pregressa posizione assicurativa
nella futura determinazione della pensione) e il ricongiungimento dei
servizi   (pregressi  presso  l'Agensud  e  presso  l'amministrazione
statale di destinazione) con un nuovo inquadramento (accompagnato dal
riconoscimento,  sia  pure  in dati limiti dell'anzianita' maturata).
Inoltre  sono  state  previste  - come pure gia' detto - l'assunzione
dell'onere  della  contribuzione  integrativa  da  parte dello Stato,
nonche'  la  restituzione  dei  contributi versati e non computati ai
fini  della  ricongiunzione  dei  periodi previdenziali: ancora sulla
asserita  violazione  dell'art. 38 Cost. «al riguardo sono ancora una
volta  da  sottolineare  l'operativita' del gia' citato meccanismo di
restituzione  dei  contributi  e  gli  oneri  nascenti a carico dello
Stato».
    Il   Tribunale   amministrativo   regionale   mantiene  invariato
l'orientamento  sopra  indicato  con  recentissime sentenze rese il 9
giugno 2005; non altrettanto la giurisdizione ordinaria di merito, il
cui   orientamento  maggioritario  e'  per  il  rigetto  dei  ricorsi
proposti.
    Invece il Consiglio di Stato ha variato l'orientamento originario
riesaminando, nell'adunanza della III sezione del 29 ottobre 2002, il
parere  n. 604/2001 reso nei termini sopra riportati. Questa volta il
Consiglio  di  Stato  nega  che  il  beneficio della restituzione dei
contributi  sia  estensibile  a tutto il personale ex Agensud cessato
anche dopo l'8 febbraio 1995 cosi motivando: «la ratio della norma e'
evidentemente quella di non discriminare il personale nelle identiche
condizioni  il  quale, per circostanze accidentali e per l'incertezza
legislativa  che si e' protratta per anni, non ha potuto usufruire di
uguale  trattamento.  Infatti,  il  personale  che ha optato ai sensi
dell'art. 14-bis in questione, per il ricongiungimento dei servizi e'
stato  assoggettato  - senza soluzione di continuita' nel rapporto di
lavoro  -  alla  disciplina  regolamentare  dei  restanti  dipendenti
statali,  mentre  quello  che  e'  cessato dal servizio prima dell' 8
febbraio  1995,  in  un  periodo  caratterizzato  da  una  situazione
retributiva  e  previdenziale  non  definitiva, non e' stato posto in
condizione  di  scegliere  il trattamento piu' conveniente. Cosi', il
legislatore  si  e'  preoccupato  di consentire ai dipendenti dell'ex
Agensud,     cessati    dal    servizio    prima    dell'introduzione
dell'art. 14-bis,  che  abbiano  versato  contributi non computati ai
fini  della ricongiunzione dei periodi previdenziali, di chiederne la
restituzione.   ....  omissis  ....  Ritenere  che  il  beneficio  in
questione  sia  estensibile  indistintamente  a tutto il personale ex
Agensud,  anche  se  cessato  successivamente  all'8  febbraio 1995 e
persino  tutt'ora in servizio, significherebbe non gia' eliminare una
situazione  discriminatoria,  ma  introdurne  un'altra (piu' grave in
quanto  generalizzata)  a favore del personale ex Agensud ed a carico
degli  altri  dipendenti pubblici transitati presso l'Amministrazione
statale per mobilita» ...
    Invero  suscita  non  poche  perplessita' il diverso orientamento
restrittivo del Consiglio di Stato.
    Non  trova  riscontro  normativo  che  i  dipendenti  cessati dal
servizio  prima  dell'8  febbraio  1995  non  siano  stati  messi  in
condizione  di  scegliere  il  trattamento piu' conveniente e che per
tale  ragione  il  legislatore  si  sia  preoccupato  di concedere la
restituzione  dei contributi solo a coloro cessati dal servizio prima
dell'introduzione  dell'art. 14-bis:  come  correttamente evidenziato
dai  ricorrenti,  l'art. 14-bis  e'  stato  introdotto con il d.l. 10
giugno  1994  n. 355,  ed  e' stato introdotto come norma con effetti
retroattivi  perche'  ha consentito che tutti potessero scegliere fra
l'opzione  a)  e b), anche mediante revoca espressa di scelte operate
precedentemente  (cfr.  art. 9  stesso  d.l.),  e  beneficiare  della
restituzione dei contributi, anche coloro che, per effetto di diversa
normativa  posta in essere fra il 12 ottobre 1993 (data di cessazione
del  rapporto  con  l'Agenzia)  ed il 9 giugno 1994 (data antecedente
l'introduzione  dell'art. 14-bis), non avrebbero potuto accedere alle
nuove «provvidenze». L'art. 14-bis e' stato poi reiterato dagli altri
dd.ll.  succedutisi  nel tempo, sino alla legge di conversione dell'8
febbraio   1995,   consentendo   l'accesso  alle  previsioni  di  cui
all'art. 14-bis  comma  4 anche a coloro cessati successivamente alla
sua introduzione.
    Sotto  il  profilo  di  trattamento  giuridico  ed economico, dal
succedersi dei vari dd.ll. emerge che non vi e' differenza fra coloro
cessati  dopo  il  10  giugno 1994 e coloro cessati successivamente a
tale  data,  ed  anche  sino  all'8 febbraio 1995: tutti infatti sono
cessati  dall'Agensud  al  12  ottobre  1993;  sono transitati presso
l'amministrazione   statale,   sono  stati  messi  in  condizioni  di
effettuare  le  scelte fra quelle possibili previste dalla normativa,
ed  hanno  beneficiato del medesimo livello stipendiale goduto presso
l'Agensud  sino  al 9 giugno 1994, subendone la riduzione di circa il
40%  (in uno con il trattamento pensionistico) in data 10 giugno 1994
con  il  d.l.  n. 355.  Coloro invece cessati prima dell'introduzione
della  norma,  ossia  prima  del  10  giugno  1994,  hanno goduto del
medesimo  livello  stipendiale  da  dipendente  ex  Agensud anche nel
transito  presso  l'amministrazione  statale, sono andati in pensione
con  il  medesimo  livello  di  trattamento  che  avrebbero fruito se
l'Agensud  non  fosse  stata  soppressa,  ed  in  piu' hanno ottenuto
l'accesso  alla  restituzione  dei  contributi che, per effetto della
ricongiunzione, fossero risultati eccedenti.
    Allora,  se  i  presupposti  del diniego del diritto da parte del
Consiglio  di  Stato  sono  quelli  sopra riportati, essi non trovano
fondamento nelle norme e dunque decade la tesi adottata dal superiore
organo di giustizia amministrativa.
    Ancora  con  sentenza n. 13 del 15 settembre 2006 il Consiglio di
Stato  in  Adunanza  Plenaria  nega  il diritto alla restituzione dei
contributi  non piu' utili a pensione per quei dipendenti non cessati
dal servizio fra il 13 ottobre 1993 ed il 9 febbraio 1995 perche' ...
omissis  «la  norma  costituisce  eccezione al principio, vigente nel
regime  della  assicurazione  generale obbligatoria dell'acquisizione
alla   gestione   previdenziale   di   appartenenza   dei  contributi
debitamente  versati,  nonostante  che gli stessi non siano utili per
l'insorgenza   di   alcun  trattamento  pensionistico.  Omissis  ....
L'interpretazione  seguita  dall'adunanza  plenaria  non  comporta la
violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza a causa della
diversita'  di  situazioni  in  cui  versano i dipendenti considerati
dall'art.  14-bis, comma 4» d.lgs. n. 96/1993 e quelli poi transitati
nei  ruoli  di  altre  amministrazioni.  I  dipendenti  cui spetta la
restituzione  ai  sensi  del  comma  4 del citato art. 14-bis per gli
aspetti  economici e previdenziali non hanno mantenuto il trattamento
in  precedenza  spettante  (non  rientrando  nel novero del personale
disciplinato dall'art. 14, comma 3) e, per gli aspetti economici, non
hanno  potuto  effettuare l'opzione prevista dall'art. 14-bis perche'
cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.
    Inoltre    i   dipendenti   transitati   nei   ruoli   di   altre
amministrazioni - nel cui novero rientra la parte ricorrente in primo
grado  -  hanno acquisito ex novo uno status uguale a quello dei loro
colleghi,  tranne  il  trattamento  economico  scelto  in  base  alla
facolta'  di  opzione  prevista  dall'art. 14-bis,  comma  1,  d.lgs.
n. 96/1993  che  ha  consentito un trattamento innovativo anche se di
minore  entita'  (ritenuto  conforme ai principi costituzionali dalla
Corte  costituzionale con sentenza 19 giugno 1998, n. 219). Cosi' che
non  rileva  la  circostanza  per  la  quale  il personale ex Agensud
verrebbe   a  conseguire  lo  stesso  trattamento  pensionistico  del
personale  cui  e' stato economicamente parificato a fronte invece di
una    maggiore   contribuzione;   la   quale   ultima   ha   trovato
giustificazione  nel  trattamento  particolarmente  favorevole  prima
goduto  dai  dipendenti  dell'Agensud in confronto con quello erogato
dalle amministrazioni di nuova destinazione.
    Valga  quanto  gia' rilevato dal rimettente sulla prima decisione
negativa del Consiglio di Stato.
    Le  successive  decisioni negative delle corti di merito ed anche
di   questo   tribunale  ripropongono  sostanzialmente  la  tesi  del
Consiglio  di Stato, non condividibile dal rimettente per quanto gia'
sopra detto.
    La  fattispecie  e'  una  ripetizione  di  indebito previdenziale
insorto  per  venir  meno della causa, originariamente esistente, del
versamento  dei  contributi;  l'indebito  matura  per  effetto  della
soppressione dell'ente datore di lavoro (Agensud ed enti collegati) e
degli  interventi  legislativi  conseguenti  a  tale  evento, posti a
tutela della posizione dei dipendenti.
    I fatti di causa vanno valutati entro il contesto normativo della
soppressione  di  enti,  ove  e'  prevista,  a  fini  perequativi, la
restituzione   di  contributi  previdenziali  che,  per  effetto  del
passaggio  a  nuova  e  diversa gestione previdenziale non siano piu'
utili a fini pensionistici.
    Si  cita,  a  titolo esemplificativo, il d.P.R. n. 761/1979, e la
giurisprudenza  applicativa costituita dal C.d.S. Ad.pl. n. 3/1992, e
successive  pronunce conformi a questa costituite da C.d.S. nn. 916 e
989/1999  e  505/1998.  Afferma  il  C.d.S.  in adunanza plenaria ...
omissis  e'  pertanto  certo  che  per  il personale trasferito si e'
verificata   una   concreta  diminuzione  nel  livello  atteso  delle
prestazioni  all'atto  del  pensionamento,  diminuzione  che  sarebbe
anomala  qualora  non  fosse possibile conseguire la restituzione dei
contributi,  il  cui versamento risulta ormai privo di ogni finalita'
...  omissis l'interpretazione qui disattesa determinerebbe cosi' una
sensibile  disparita'  di  trattamento  tra  le  varie  categorie  di
personale  confluito  nelle  UU.SS.LL.,  nello  Stato  e  negli  enti
pubblici per effetto dello scioglimento degli enti, nel senso che per
alcuni,  in  corrispondenza dei servizi pregressi, sono affluiti alle
nuove gestioni di destinazione i solo contributi derivanti dal regime
di  assicurazione  generale,  mentre  per gli altri dovrebbero essere
versati  sia  tali contributi sia quelli di carattere integrativo ...
la  disposizione  rinvia  all'art. legge  n. 29/1979  il  quale nello
stabilire  che  la  ricongiunzione  avviene d'ufficio e senza oneri a
carico   dei   lavoratori  soggiunge  che  a  tal  fine  le  gestioni
assicurative  di  provenienza  versano  a  quelle  di  destinazione i
contributi  di  propria  pertinenza  deve  concludersi che qualora la
situazione  derivante  dalla  ricongiunzione  sia tale da non offrire
alcuna  utilita' ai lavoratori, non puo' ipotizzarsi il trasferimento
delle  somme da essi versati nei predetti periodi cio' ad evitare che
essi   si   trovino   rispetto   ad  altri  dipendenti  in  posizione
ingiustificatamente  deteriore  in  quanto  fruiscano  della medesima
posizione previdenziale ma con oneri maggiori. Si tratta del resto di
un  principio perequativo che emerge in linea di massima dalla citata
normazione  regolamentare  dei  singoli  enti  ed  anche  dalla legge
n. 29/1979 .... l'art. 8 di tale legge prevede infatti che in caso di
ricongiunzione    che   comporti   l'impossibilita'   di   utilizzare
determinati   periodi  coperti  da  contribuzione,  gli  importi  dei
versamenti  volontari  non  possono  essere incamerati. E non si vede
perche'   tale  principio,  giustificato  dalle  illustrate  esigenze
logiche,  non  dovrebbe  essere  utilizzato  in mancanza di esplicite
disposizioni in contrario, in circostanze analoghe, vale a dire nelle
situazioni  contemplate dal d.P.R. n. 761/1979 che delle disposizioni
della legge n. 29/1979 costituisce applicazione e svolgimento in casi
particolari omissis» (C.d.S. ad.pl. n. 3/1992 pagg. 32 e ss.).
    I  fatti di causa costituiscono una casistica particolare, per la
quale  e' stata dettata una complessa normativa speciale. Il problema
interpretativo  ed  applicativo  della  norma  di cui all'art. 14-bis
comma  4,  d.lgs.  n. 96/1993  (introdotto  dal  d.l.  n. 355/1994  e
successivamente  convertito  con  legge  n. 104/1995) e' posto da una
formulazione  letterale che parte ricorrente ha ritenuto infelice per
gli  effetti  incompatibili  con la Costituzione che ne deriverebbero
dalla  sola  interpretazione ed applicazione letterale; il rimettente
ritiene di dover condividere la posizione del ricorrente.
    E' pur vero che l'inserimento del dato temporale per l'accesso al
diritto  a  pensionamento  e' frequente nel nostro sistema giuridico,
verificandosi  di  norma  che le varie riforme susseguitesi nel tempo
incidano  sui rapporti di durata modificando il trattamento economico
e  previdenziale  della generalita' dei lavoratori: si tratta in ogni
caso di previsioni temporali che hanno una logica, normalmente quella
di  scaglionare  nel tempo il transito della totalita' dei lavoratori
agli  interventi  riformatori,  generalmente  migliorativi.  A titolo
esemplificativo  si cita Corte cost. n. 95/1992: sul punto stabilisce
che inserire il fluire del tempo come elemento diversificatore non e'
irrazionale  o  irragionevole  nel caso di modificazione normativa in
cui   sono   stabilite  differenziazioni  temporali  agevolative  nei
confronti di una stessa categoria di soggetti.
    Invece  nella casistica di causa l'inserimento del dato temporale
appare  privo  di ogni logica giuridica se si considera che la storia
lavorativa  e  giuridica del ricorrente rispetto a quella degli altri
dipendenti  Agensud  cessati  entro  il  9  febbraio  1995 presenta i
medesimi  presupposti  di  diritto sostanziale per l'applicazione del
beneficio  della restituzione della eccedenza maturata di contributi:
infatti  se  il  testo letterale della norma individua la causa della
restituzione  dei  contributi  gia' versati nella loro (sopravvenuta)
non  utilita' a fini pensionistici, tale causa sussiste nei confronti
di  tutto  il  personale  che ha operato determinate scelte (transito
presso  il  ministero con opzione di non mantenimento della posizione
pensionistica  di  provenienza)  e  che  ha maturato una eccedenza di
contributi  rispetto  alla  riserva  matematica  utile  alla pensione
secondo  il  nuovo  e  diverso  regime  previdenziale  di  dipendente
statale.
    Ne'  -  richiamando  il  principio perequativo di cui si diceva -
puo'   opporsi   che   il   legislatore  abbia  voluto  circoscrivere
temporalmente   l'accesso   al   beneficio   della  restituzione  dei
contributi  ai  soli  dipendenti  cessati  dal  servizio nella fascia
temporale  indicata  nell'art. 14-bis,  comma  4  per compensarli del
trattamento  economico  deteriore da essi subito rispetto agli altri,
perche'  invece  sotto  tale  profilo effettivamente esiste una forte
discriminazione  fra  coloro  cessati  dal servizio fino al 10 giugno
1994  e  quelli  cessati  successivamente  a  tale data: infatti solo
questi  ultimi  hanno  subito  la  gravosa  riduzione  (40% circa) di
stipendio  (e  trattamento  pensionistico): fra questi, solo a coloro
cessati dal servizio fino al 9 febbraio 1995 e' consentito - dal dato
meramente  letterale  della norma - di ripetere i contributi non piu'
utili  a  pensione.  Tutti  gli  altri,  quelli  transitati presso le
amministrazioni  statali  e  cessati  entro  il 9 febbraio 1995 hanno
goduto  del  mantenimento  del  livello stipendiale fino al 10 giugno
1994  e pure del beneficio della restituzione dei contributi non piu'
utili  a  fini  pensionistici.  I dati normativi (l'originario d.lgs.
n. 96/1993  veniva  parzialmente  modificato  con  primo  d.l. n. 285
dell'8  agosto  1993  e via via fino alla vigenza del d.l. 7 dicembre
1993,  n. 506,  ancora  con  il  successivo d.l. n. 95 del 7 febbraio
1994,  e  successivo  d.l.  n. 228  del 9 aprile 1994) dimostrano che
tutti i dipendenti della ex Agensud fino alla data del 10 giugno 1994
hanno fruito un trattamento economico assolutamente migliore a quanto
successivamente  loro  attribuito,  in  quanto  esattamente  pari  al
trattamento economico percepito presso l'Agensud.
    Al  10  giugno  1994,  con  il  d.l. n. 355 (del 10 giugno 1994),
accade  che  il trattamento economico del dipendente ex Agensud viene
parificato  a  quello dei dipendenti statali, con una decurtazione di
circa  il  40%  del  trattamento economico originariamente attribuito
loro.  Contemporaneamente,  con  lo  stesso  d.l.,  viene  introdotto
l'art. 14-bis,  comma  4  al  d.lgs. n. 96/1993 con le gia' descritte
possibilita'  di  opzioni  a)  e b) e restituzione dei contributi non
utili   a   fini   pensionistici;  con  l'art. 9  del  medesimo  d.l.
(n. 355/1994)  viene  data a tutti la possibilita' di revocare scelte
operate  precedentemente,  e dunque di avvalersi del nuovo meccanismo
di  cui  all'art. 14-bis, con esercizio dell'opzione b) e conseguente
diritto  alla  restituzione dei contributi non piu' utili a pensione:
«il  personale  di cui all'art. 14, comma 1, nonche' il personale che
sia  gia'  volontariamente  anche  a  seguito  di  domanda  di revoca
espressa entro il 28 febbraio 1994 cessato dal servi zio dopo la data
del  12  ottobre  1993  e  che ne faccia apposita domanda entro il 31
luglio  1994  puo'  optare  alternativamente  per  uno  dei  seguenti
trattamenti  economici:  a) cessazione del rapporto di impiego con la
soppressa  Agenzia  con diritto a ... omissis ... b) ricongiungimento
del servizio prestato presso l'Agenzia» ... omissis.
    Ora,  affermare  che  l'art. 14-bis,  comma 4 sia stato posto per
sanare  gli effetti pregiudizievoli dei numerosi d.l. non convertiti,
susseguitisi  nel  tempo, equivale affermare che il legislatore abbia
voluto introdurre i pregiudizi e le discriminazioni di cui si diceva.
    Per   la   giurisprudenza   della   suprema  Corte,  il  criterio
teleologico deve prevalere sul criterio letterale quando quest'ultimo
dia   un  effetto  incompatibile  con  il  sistema  normativo  (Cass.
n. 10874/2005).  Anche  il  giudice  delle leggi ha in piu' occasioni
ribadito  che  l'indagine  sulla  ratio  della  norma  e'  tanto piu'
necessaria  non  solo  per  l'assenza, nel caso specifico, di diritto
vivente,  ma  anche  per l'esigenza di una doverosa ricerca, tra piu'
soluzioni  interpretative  possibili,  di  quella  costituzionalmente
adeguata,  posto  che  l'incostituzionalita' di una disposizione puo'
dirsi   solo   ove   sia   impossibile   dare   una   interpretazione
costituzionale  e  non  perche' e' possibile dare una interpretazione
costituzionale  (Corte cost. n. 127/2002); ricordato che i giudici di
primo  livello sono chiamati ad interpretare ed applicare la legge in
modo  conforme  alla  Costituzione  rimettendo,  solo  in  ipotesi di
impossibilita', gli atti alla Corte (ex plurimis Corte costituzionale
11  dicembre  2001,  n. 395);  la  qual cosa il rimettente osserva si
verifichi nel caso di specie.
    E'  incontestabile  che  le  giurisdizioni  superiori  (Corte  di
cassazione  e  Corte costituzionale) abbiano reiteratamente affermato
che  nel nostro sistema giuridico non e' prevista la restituzione dei
contributi previdenziale qualora essi non vengano piu' utilizzati per
alcun  trattamento  pensionistico; tuttavia sono fatte salve le norme
speciali,   derogatorie   di   questo   generale   principio   (Cass.
n. 13382/2001, Cass. n. 2436/2005 e Corte cost. n. 439/2005).
    E'  in ragione di una norma speciale (l'art. 14-bis, comma 4) che
i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto alla restituzione
dei  contributi  non  piu'  utili a fini pensionistici, sollevando il
problema  della  incostituzionalita' della formulazione della norma e
chiamando  nel  contempo  il  giudice  a dare una interpretazione (ed
applicazione)  secondo Costituzione - eventualmente supportandosi con
i  principi  adottati  dal  Legislatore e dall'interprete negli altri
casi  di soppressione di enti - o a rimettere la questione al giudice
delle Leggi.
    La  Corte  costituzionale  ha  pronunciato  in  materia  (con  la
sentenza  n. 219/1998)  sollecitata  in realta' su due norme diverse,
l'art. 14  e  l'art. 14-bis,  comma  1  e  3,  e rigettava le censure
d'illegittimita'  costituzionale delle decurtazione dello stipendio e
del  trattamento  pensionistico  dei dipendenti ex Agensud perche' la
disciplina  andava  considerata  nel suo complesso, ed a fronte delle
diminuzioni  di stipendio e pensione erano concessi dei benefici, fra
cui   la   restituzione   dei   contributi  non  piu'  utili  a  fini
pensionistici (cfr. pag. 52 sentenza n. 219/1998, par. 3.3-3.6), come
gia evidenziato.
    Ora,  la Corte costituzionale non ha affrontato specificamente il
problema  posto  dall'art. 14-bis,  comma 4 d.lgs. n. 96/1993 e della
compatibilita'  dello stesso ai precetti costituzionali: pertanto non
ha  specificato  se  quei  benefici  vadano  circoscritti  secondo la
lettera della norma: ma, secondo logica giuridica, se le decurtazioni
di  stipendio  e  trattamento pensionistico (futuro) erano un disagio
subito  da  tutti i dipendenti della ex Agensud (almeno a partire dal
giugno  1994)  e loro legittimita' e' nella fruizione di una serie di
benefici,  e' evidente che anche i benefici devono essere accordati a
tutti;  con l'aggravante che in ogni caso coloro cessati dal servizio
fino  al  10  giugno  1994  in  ogni  caso  hanno goduto dei maggiori
benefici  della  decretazione  d'urgenza  in  quanto non hanno subito
decurtazioni   stipendiali   (avendo   mantenuto  lo  stesso  livello
stipendiale  goduto  presso l'Agensud, a norma dei d.l. precedenti al
d.l.  n. 355/1994)  accedendo  pero'  ugualmente  al  beneficio della
restituzione dei contributi non piu' utili a fini pensionistici (come
detto al paragrafo precedente).
    In  primo  luogo,  va  considerato  che le somme versate all'ente
previdenziale, erano finalizzate al conseguimento di un proporzionale
trattamento  pensionistico,  secondo  le  norme  proprie  del  regime
assicurativo  obbligatorio vigente, all'epoca, per i dipendenti della
ex Agensud. Nel momento in cui il legislatore ha deciso di sopprimere
l'Agenzia  e  di  consentire  il  transito,  a domanda, del personale
dipendente  all'amministrazione dello Stato, poteva ben rideterminare
il  trattamento  previdenziale collegandolo alla posizione lavorativa
presso  tale  amministrazione  (cosi'  come  da  sentenza della Corte
costituzionale  n. 219/1998 in atti), ma non poteva far trattenere le
somme  aggiuntive percepite agli indicati fini previdenziali, che non
costituivano   piu'   titolo   per   un   proporzionale   trattamento
pensionistico:  la  diminuzione  del livello atteso delle prestazioni
all'atto  del  pensionamento  sarebbe  del  tutto anomala qualora non
fosse  possibile  conseguire  la  restituzione dei contributi, il cui
versamento risulta ormai privo di ogni finalita'. Se cosi' non fosse,
sarebbe  violato  il  principio  di  eguaglianza  ex art. 3 Cost., di
imparzialita'   ex   art. 97   Cost.,  il  principio  di  parita'  di
retribuzione  a  parita' di qualita' e quantita' di lavoro svolto, di
cui  all'art. 36 Cost., nonche' i principi che governano il diritto a
pensione di cui all'art. 38 Cost.
    A  tal  ultimo  riguardo  non si puo' trascurare che e' principio
generale  dell'ordinamento  previdenziale  -  ora  cristallizzato con
legge  n. 355/1995 - collegare il diritto a pensione al versamento di
contributi  in misura predeterminata, in riferimento alla prestazione
pensionistica  finale,  con  preclusione  del  versamento,  ad  opera
dell'interessato,  di  contributi  eccedenti la misura predeterminata
dalla  legge:  nella fattispecie dei dipendenti ex Agensud perdura il
denegato   risultato  di  una  prestazione  pensionistica  finale  di
contributi  in  eccesso  rispetto alla misura richiesta dalla legge e
rispetto   alla   misura   versata   dai  colleghi  di  pari  livello
dell'amministrazione   statale   ove   sono   stati   destinati.  Una
applicazione  restrittiva  della norma a quei soli dipendenti cessati
dal servizio presso le amministrazioni statali dal 13 ottobre 1993 al
9  febbraio  1995 discriminerebbe - come gia' detto - immotivatamente
tutti  gli altri dipendenti della ex Agensud che non hanno optato per
il  regime pensionistico di provenienza e che pur non rientrano nella
fascia   temporale   espressamente   indicata   dalla  norma,  ed  in
particolare,  nei  confronti  dei  colleghi  della  ex  Agensud  che,
esercitata  l'opzione  «b»,  e  conseguentemente transitati presso le
amministrazioni   statali   non   scegliendo  il  mantenimento  della
posizione  pensionistica di provenienza, siano andati in pensione nel
periodo  temporale  indicato  dalla  norma (dopo il 13 ottobre 1993 e
prima  dell'entrata  in  vigore  del  d.l. 10 giugno 1994, n. 355); i
colleghi  delle  amministrazioni  statali di destinazione con i quali
condividerebbero   lo   stesso   regime   previdenziale,   lo  stesso
trattamento  pensionistico  ma  con  oneri contributivi maggiori, del
tutto  irragionevolmente; i colleghi degli enti collegati all'Agensud
e  pur  essi  disciolti:  ai  sensi dell'art. 10 d.l. n. 32/1995 essi
seguivano la stessa procedura per la cessazione dal servizio prevista
per  i  dipendenti  ex  Agensud, ma i dipendenti degli enti disciolti
(Finam, Italtrade, Iasm, Casmez, Formez, e via di seguito) sono tutti
cessati  dopo il 13 ottobre 1993 e prima del 10 giugno 1994 e quindi,
tutti aventi diritto al beneficio della restituzione dei contributi.
    In  secondo  luogo,  si deve considerare che secondo l'autorevole
interpretazione della Corte costituzionale il legislatore ha disposto
ex lege la restituzione dell'indebito trattenimento delle somme anche
per  il  personale transitato presso le amministrazioni statali. Cio'
e'  stato sottolineato particolarmente dalla Corte costituzionale con
la  gia'  citata  pronuncia n. 219 del 1998 (doc. 28 in atti), che ha
riconosciuto  come  la  «restituzione  dei  contributi  versati e non
computati  ai  fini  della  ricongiunzione dei periodi previdenziali»
rientri tra le compensazioni dovute per far fronte alla «inderogabile
esigenza  da  questa  Corte  piu'  volte  riconosciuta quale base del
potere  del  legislatore  di modificare sfavorevolmente la disciplina
dei rapporti di durata».
    Piu'    in   generale,   andrebbe   considerato   il   «principio
dell'affidamento», che secondo la Corte costituzionale costituisce un
«elemento  essenziale dello Stato di diritto» e «non puo' essere leso
da  norme  con  effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su
situazioni  regolate  da  leggi precedenti» (ex plurimis, Corte cost.
n. 525  del  2000).  Va anche considerato che la Corte costituzionale
(sentenza n. 1/2006) ammette norme retroattive purche' comportino una
regolamentazione non manifestamente irragionevole (sent. n. 419/2000)
onde    la   retroattivita'   puo'   risultare   giustificata   dalla
sistematicita'   dell'intervento   innovatore   e   dall'esigenza  di
uniformare  il  trattamento  delle  situazioni  giuridiche pendenti e
quello delle situazioni future.
    Se  si  considera  che la norma dell'art. 14-bis, comma 4, d.lgs.
n. 96/1993  posta con d.l. n. 355/1994 e reiterata da successivi d.l.
fino  alla legge di conversione n. 104/1995 dispone per il pregresso,
e non per il futuro (come avviene di regola nel nostro sistema) anche
sotto  tale  profilo  sarebbe  incostituzionale,  se si privilegia la
interpretazione ed applicazione meramente letterale, con l'effetto di
escludere  dalla  restituzione  dei contributi previdenziali non piu'
utili a pensione coloro cessati dal servizio dopo il 9 febbraio 1995.

                              Rilevanza

    La  questione e' a tutt'oggi irrisolta e piu' che mai attuale, se
si  considera  la pendenza di un contenzioso gravoso innanzi le corti
di   merito,   il   contrasto   di   orientamenti   giurisprudenziali
recentemente  insorto  fra i giudici sia ordinari sia amministrativi,
la  difficolta'  di  orientamento nelle condotte da adottare da parte
dei  ministeri  a  fronte  della persistente negazione del diritto da
parte  della  gestione previdenziale di competenza (I.N.P.D.A.P.), la
soddisfazione   (in  gran  parte  coattiva)  del  diritto  di  alcuni
dipendenti  della  ex  Agensud  a fronte della negazione dello stesso
diritto ad altri dipendenti che versano in identiche condizioni.
    Se  la  situazione  e'  questa,  e' evidente che l'intervento del
giudice  delle  leggi  (con  la  sentenza  n. 219/1998)  non e' stato
definitivamente   chiarificatore  in  quanto,  avendo  affrontato  la
questione  sotto  i  profili  della legittimita' costituzionale delle
riduzioni  economiche  (stipendio  e  pensione)  ai  dipendenti della
soppressa  Agensud e toccato solo incidentalmente la disposizione del
comma  4,  art. 14-bis  cit.,  non  ha  dettato  i principi guida del
meccanismo della restituzione dei contributi (non utili a pensione) e
soprattutto il relativo ambito applicativo.
    In  conclusione,  il  tribunale  ritiene  rilevante  ai  fini del
decidere  e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
Costituzionale  dell'art. 14-bis,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 96/1993
successivamente modificato come da vari dd.ll. sino al d.l. n. 32 del
1995,  come  convertito  in legge n. 104 del 1995, nella parte in cui
consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della
restituzione  dei  contributi  a tutti i dipendenti della ex Agensud,
che,  cessato  ex  lege  il  rapporto  di  lavoro con tale Agenzia ed
esercitata l'opzione «b» di cui all'art. 14-bis, comma 1 dello stesso
decreto,    siano    transitati    presso   amministrazioni   statali
ricongiungendo  il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e
non  abbiano  scelto il mantenimento della posizione pensionistica di
provenienza, per violazione degli artt. 3, e 97 Cost.
    L'esame  di  tale  questione deve quindi essere rimessa al vaglio
della Corte costituzionale.