P. Q. M.
    Dispone  la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e deferisce
alla    Corte    costituzionale    la   questione   di   legittimita'
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., della norma
di  cui all'art. 14-bis, comma 4 d.lgs. n. 96 del 1993 nella parte in
cui  consente  una interpretazione volta a non applicare il beneficio
della  restituzione  dei  contributi  a  tutti  i dipendenti della ex
Agensud,  che, cessato ex lege il rapporto di lavoro con tale Agenzia
ed  esercitata  l'opzione  «b»  di cui all'art. 14-bis, comma 1 dello
stesso  decreto,  siano  transitati  presso  amministrazioni  statali
ricongiungendo  il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e
non  abbiano  scelto il mantenimento della posizione pensionistica di
provenienza.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina  l'invio degli atti alla Corte
costituzionale.
        Cosi' deciso in Roma, addi' 25 maggio 2007.
                          Il giudice: Toti
07C1302