P. Q. M. Dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., della norma di cui all'art. 14-bis, comma 4 d.lgs. n. 96 del 1993 nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud, che, cessato ex lege il rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione «b» di cui all'art. 14-bis, comma 1 dello stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza. Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, addi' 25 maggio 2007. Il giudice: Toti 07C1302