IL GIUDICE DI PACE Il giorno 12 luglio 2006 in Minturno, dinanzi al Giudice di pace avv. L. Sorrentino, chiamato il ricorso n. 425/2006 promosso da Leo Teresa contro Prefettura di Latina e Monte Paschi di Siena per la ricorrente e' comparso l'avvocato Giancarlo Ciufo il quale si riporta al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento; preliminarmente chiede disporsi in via provvisoria il dissequestro del motociclo e restituzione dei documenti alla proprietaria in attesa della decisione di merito; insiste nella sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma. E' presente di persona la ricorrente Leo Teresa; nessuno e' comparso per i resistenti. Il giudice di pace, esaminati gli atti e la eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente in ordine all'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada (come introdotto dalla legge n. 168/2005 in sede di conversione del d.l. n. 15/2005) il quale prevede la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motocicli nelle ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., e nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato, e disponendo pertanto l'applicazione di tale sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli [numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via]; Ritenuto che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto, incidente di costituzionalita' per i seguenti M o t i v i La norma e' in palese contrasto con gli artt, 3, 24, 27 e 113 della Costituzione i quali sanciscono: il principio di uguaglianza; la inviolabilita' della difesa; la personalita' della responsabilita' penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. Infatti, la estensione della sanzione accessoria della confisca amministrativa anche nei confronti del responsabile in solido configura un caso di responsabilita' oggettiva nei confronti del proprietario, di guisa che questi risponde per fatto altrui senza essere ammesso alla minima difesa; il ricorso a tale modello di responsabilita' risulta irragionevole in quanto il proprietario del veicolo viene punito per un fatto che non ha commesso o che non ha concorso a realizzare, in violazione del principio recepito nell'art. 3, legge n. 689/1981 e nell'art. 210/4 del d.lgs. n. 285/2002. La violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione deriva dalla circostanza che l'applicazione della sanzione accessoria della confisca in capo al semplice proprietario oblitera completamente il diritto alla difesa prevedendo una responsabilita' - oggettiva - che prescinde completamente da qualsivoglia accertamento della responsabilita' personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale. La violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, nel senso che la norma in argomento da' vita ad una sanzione assolutamente sui generis, in quanto la stessa non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale [cfr. Corte costituzionale n. 27/2005].