IL GIUDICE DI PACE

    Il  giorno 12 luglio 2006 in Minturno, dinanzi al Giudice di pace
avv.  L.  Sorrentino, chiamato il ricorso n. 425/2006 promosso da Leo
Teresa  contro  Prefettura  di  Latina e Monte Paschi di Siena per la
ricorrente e' comparso l'avvocato Giancarlo Ciufo il quale si riporta
al  ricorso,  chiedendone  l'integrale  accoglimento; preliminarmente
chiede  disporsi  in  via provvisoria il dissequestro del motociclo e
restituzione   dei   documenti  alla  proprietaria  in  attesa  della
decisione   di   merito;   insiste   nella   sollevata  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale della norma. E' presente di persona la
ricorrente Leo Teresa; nessuno e' comparso per i resistenti.
    Il  giudice  di  pace,  esaminati  gli  atti  e  la  eccezione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla difesa della ricorrente
in  ordine all'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada (come
introdotto  dalla  legge  n. 168/2005 in sede di conversione del d.l.
n. 15/2005)   il  quale  prevede  la  sanzione  amministrativa  della
confisca  obbligatoria  dei  ciclomotori o motocicli nelle ipotesi di
violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., e nei casi
in  cui  la  violazione  sia  finalizzata  ad  un reato, e disponendo
pertanto  l'applicazione di tale sanzione a tutti i casi indicati nei
citati  articoli  [numero di persone trasportabili, trasporto oggetti
sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre il
veicolo e cosi' via];
    Ritenuto  che  la  confisca  obbligatoria introdotta dalla citata
legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui
intende  sollevare,  come  in effetti solleva sul punto, incidente di
costituzionalita' per i seguenti

                             M o t i v i

    La  norma  e'  in  palese contrasto con gli artt, 3, 24, 27 e 113
della  Costituzione  i quali sanciscono: il principio di uguaglianza;
la inviolabilita' della difesa; la personalita' della responsabilita'
penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.
    Infatti,  la  estensione della sanzione accessoria della confisca
amministrativa   anche  nei  confronti  del  responsabile  in  solido
configura  un  caso  di  responsabilita'  oggettiva nei confronti del
proprietario,  di  guisa  che  questi risponde per fatto altrui senza
essere  ammesso  alla  minima  difesa;  il  ricorso a tale modello di
responsabilita'  risulta  irragionevole in quanto il proprietario del
veicolo  viene  punito  per un fatto che non ha commesso o che non ha
concorso   a   realizzare,   in  violazione  del  principio  recepito
nell'art. 3,   legge   n. 689/1981   e   nell'art. 210/4  del  d.lgs.
n. 285/2002.
    La  violazione  degli  artt. 24  e  113 della Costituzione deriva
dalla  circostanza che l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca  in  capo al semplice proprietario oblitera completamente il
diritto  alla difesa prevedendo una responsabilita' - oggettiva - che
prescinde    completamente   da   qualsivoglia   accertamento   della
responsabilita'  personale  del proprietario del veicolo in relazione
alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.
    La   violazione   dell'art. 3  della  Costituzione  deriva  dalla
violazione  del  principio di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione,  nel  senso  che  la  norma  in  argomento  da' vita ad una
sanzione  assolutamente  sui  generis, in quanto la stessa non appare
riconducibile  ad  un  contegno  direttamente  posto  in  essere  dal
proprietario  del  veicolo  e  consistente nella trasgressione di una
specifica  norma  relativa  alla  circolazione  stradale  [cfr. Corte
costituzionale n. 27/2005].