LA CORTE DI CASSAZIONE Nell'udienza in Camera di consiglio del 14 maggio 2007, sul ricorso proposto da Vasiliu Gheorghe (RG n. 9111/07), avverso la sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi; Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore avv. Nicola Giribaldi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Ritenuto in fatto Vasiliu Gheorghe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dall'autorita' romena per l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Iasi per i reati di danneggiamento e furto aggravato. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera b) c.p.p.(inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonche' la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera c) c.p.p. (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita' di inutilizzabilita' o di decadenza) in punto di applicazione delle nonne relative alla competenza per materia sul rilievo che egli, al momento della commissione dei fatti oggetto della richiesta di estradizione, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'. Con la conseguenza che - a prescindere dalle considerazioni in merito al diverso trattamento dei minorenni in Romania rispetto al nostro paese - la competenza a decidere sulla richiesta di estradizione spetta alla Corte di appello - Sezione minorenni. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente ha denunziato la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera b) c.p.p. (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonche' la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p. (mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione). Dopo avere ampiamente illustrato i principi e le regole in tema di trattamento dei minori in sede di giurisdizione penale e la peculiare disciplina del processo minorile, il ricorrente ha sostenuto che in Romania non esiste un tribunale per i minorenni, che tale paese ha un codice penale molto distante da quello del resto di Europa e che complessivamente e' grave la condizione dei minori; cosi' che l'estradizione sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione ( segnatamente gli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma Cost.) e con le convenzioni di salvaguardia dei diritti umani. Considerato in diritto In conformita' a quanto disposto dagli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale la decisione in tema di estradizione di Vasiliu Gheorghe - minorenne all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta - e' stata adottata dalla Corte di appello di Firenze. Nel suo ricorso il ricorrente ha sostenuto che la competenza a decidere sulla richiesta di estradizione spettava alla Corte di appello - Sezione minorenni cd ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice dei minori, invocando a sostegno della sua tesi un lontano precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass., I, n. 470 del 25 febbraio 1983) secondo cui la competenza a deliberare sulla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di eta' appartiene alla Sezione minorenni della Corte di appello, ancorche' alla emanazione o aI compimento dell'atto giudiziario di competenza tale limite di eta' sia stato superato. Nonostante l'esistenza ditale isolata decisione (adottata peraltro nel periodo di vigenza del codice di procedura penale del 1930), questa Corte ritiene che le norme del codice di procedura penale oggi vigente e del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (che reca disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) non consentano di affermare in sede inteipretativa ne' la competenza del giudice minorile ne' l'adozione delle disposizioni del d.P.R. n. 488 come quadro di riferimento normativo nella procedura estradizionale nei confronti di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta. Le norme del codice di procedura penale del 1988 - coeve alle norme sul processo penale a carico di imputati minorenni - assegnano infatti la competenza a decidere sulla estradizione alla Corte di appello senza menzionare la «Sezione di Corte di appello per i minorenni» (che l'art. 2 del citato d.P.R. n. 448 del 1988 elenca tra gli «organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni») e senza richiamare le disposizioni dettate in tema di processo penale riguardante imputati minorenni. Ed infatti, in conformita' alle precise disposizioni dettate dagli artt. 701 e 704 c.p.p., e' la Corte di appello ad adottare «tutte» le decisioni in materia di estradizione senza alcuna distinzione tra imputati adulti o minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta. Non vi e' dubbio che i giudici di merito ed il giudice di legittimita' abbiano dedicato particolare attenzione all'estradizione di minorenni, negandone la concessione sia nelle ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevede che il minorenne sia giudicato come se fosse un adulto e che la pena sia eseguita negli ordinari istituti per adulti (cfr. explurimis, Cass. I, n. 2189 del 25 maggio 1987) sia in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non assicuri sul piano processuale e sostanziale, un trattamento differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto (cfr. da ultimo, Cass., VI, n. 41033 del 7 ottobre 2005). Ma resta il fatto che la competenza a decidere sull'estradizione e la normativa processuale di riferimento sono estranee al circuito della giurisdizione penale minorile. Poste tali premesse questa Corte ritiene di dover sollevare d'ufficio, in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale delle norme del codice di procedura penale - gli artt. 701 e 704 - che attribuiscono alla Corte di appello ( e non alla «Sezione di Corte di appello per i minorenni») la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta e precludono il riferimento, nella procedura estradizionale, alle norme dettate dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di giurisdizione minorile. Tale questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio perche' dalla sua soluzione dipende la decisione di questa Corte sull'eccezione di incompetenza per materia della Corte di appello fiorentina sollevata dal ricorrente e l'adozione o meno di una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per ragioni attinenti alla competenza. La questione non e' manifestamente infondata anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 222 del 1983 ( che dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. n. 1404/1934 - Istituzione e fondamento del Tribunale dei minorenni, nella parte in cui prevedeva la competenza del Tribunale minorile per tutti i procedimenti penali per reati commessi da minori di anni 18, salvo nel procedimento vi fossero coimputati maggiori di anni 18) ha costantemente considerato la competenza del giudice minorile e le disposizioni processuali applicabili nel processo penale a carico di imputati minorenni come norme indispensabili ai fmi della attuazione dei fondamentali principi costituzionali di eguaglianza e di riconoscimento e garanzia dei diritti della persona (cfr. da ultimo Corte cost. n. 195 del 2002). In particolare le norme denunciate appaiono in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con gli arti 25 e 27 della Costituzione poiche' - a differenza di quanto avviene nell'area della giurisdizione penale minorile - esse equiparano ingiustificatamente, nell'ambito del procedimento di estradizione, soggetti adulti e soggetti minorenni e sottraggono questi ultimi alle valutazioni di organi giudiziari che in ragione della loro composizione (magistrati dotati di specifica attitudine preparazione ed esperienza ed «esperti») sono particolarmente idonei ad effettuare accertamenti e ad adottare decisioni riguardanti minorenni, riservando particolare e specifica attenzione alle modalita' di espiazione della pena nel paese richiedente ed al profilo delle sue finalita' rieducative. Inoltre le disposizioni della cui legittimita' costituzionale si dubita sembrano confliggere anche con gli artt. 2, 31 e 32 della Costituzione poiche' nell'ambito del procedimento estradizionale escludono la competenza dellaSezione di Corte di appello per i minorenni che - in ragione della sua composizione e delle nonne dinanzi ad essa applicabili - appare l'organo giurisdizionale realmente adeguato alle peculiari esigenze di garanzia della «persona» minorenne in un quadro di protezione della gioventu' e di salvaguardia della salute psicofisica dei minori. Ne' si puo' ritenere che le valutazioni, talora assai complesse, che la Corte di appello e' chiamata a compiere all'atto di decidere in tema di estradizione abbiano caratteristiche tali da far prevalere le esigenze di specializzazione funzionale della Corte di appello sulle ragioni che sono a fondamento della competenza per materia della Sezione di Corte di appello per i minorenni. Infatti tanto le norme del codice di procedura penale quanto quelle della Convenzione europea di estradizione e delle convenzioni bilaterali che regolano l'estradizione fanno costantemente riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali della «persona» e quindi sembrano reclamare che a decidere sia il giudice minorile che nel nostro ordinamento e' il giudice naturale della «persona» minorenne. Analoghe considerazioni valgono in ordine alle speciali regole processuali dettate per il processo miriorile che appaiono come il naturale quadro di riferimento nell'opera di interpretazione e di applicazione tanto delle disposizioni codicistiche quanto delle norme convenzionali in tema di estradizione (si pensi ad esempio alla possibile incidenza dell'istituto della irrilevanza del fatto sulla fondamentale regola estradizionale della doppia incriminazione). Del resto la specificita' della posizione del minore anche sotto il profilo delle procedure di consegna ad altri Stati emerge dalla recente legge 22 aprile 2005, n. 69 che all'art. 18 lett. i) stabilisce il «rifiuto della consegna» in tutta una serie di ipotesi riguardanti i minori stabilendo che la consegna e' senz'altro rifiutata «se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato» e subordinando a condizioni restrittive la consegna della persona minore degli anni 18 al momento dei fatti per i quali e' stato emesso il mandato di arresto europeo.