P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva  di  ufficio,  ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata  in  relazione  agli  artt. 2,  3,  25,  27,  31 e 32 della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 701  e  704  che attribuiscono alla Corte di appello,e non alla
Ā«Sezione  di  Corte  di  appello  per  i  minorenniĀ», la competenza a
decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti
per  i  quali l'estradizione e' richiesta e precludono il riferimento
nella   procedura   estradizionale  alle  nonne  dettate  dal  d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 in tema di giurisdizione minorile;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso, il 14 maggio 2007.
                       Il Presidente: Martella
Il consigliere estensore: Rossi
07C1326