P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva di ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 701 e 704 che attribuiscono alla Corte di appello,e non alla Ā«Sezione di Corte di appello per i minorenniĀ», la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta e precludono il riferimento nella procedura estradizionale alle nonne dettate dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di giurisdizione minorile; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, il 14 maggio 2007. Il Presidente: Martella Il consigliere estensore: Rossi 07C1326