ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 4, 4-bis,
4-ter,  4-sexies,  4-septies,  4-octies,  4-undecies, 4-quaterdecies,
4-quinquiesdecies,  4-sexiesdecies,  4-vicies  bis  e  4-vicies  ter,
commi 27,  28,  29  e  30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
(Misure  urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime    Olimpiadi    invernali,    nonche'    la    funzionalita'
dell'Amministrazione   dell'interno.  Disposizioni  per  favorire  il
recupero  di  tossicodipendenti  recidivi  e modifiche al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309), nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49,   promossi   con   ricorsi   delle   Regioni  Toscana,  Lazio,
Emilia-Romagna,  Liguria,  Piemonte ed Umbria, notificati il 27 ed il
28 aprile 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 maggio 2006 ed
iscritti ai numeri da 58 a 63 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 ottobre  2007  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Uditi  gli  avvocati  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione Toscana,
Leopoldo  Di  Bonito per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon per le
Regioni  Emilia-Romagna  e  Liguria,  Anita  Ciavarra  per la Regione
Piemonte, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l'avvocato dello
Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il Presidente del Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il
27 aprile  2006  e depositato il successivo 3 maggio (reg. ric. n. 58
del   2006),   questioni   di   legittimita'   costituzionale   degli
artt. 4-octies,  4-undecies,  4-quaterdecies  e 4-quinquiesdecies del
decreto-legge  30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire
la  sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche'    la    funzionalita'   dell'Amministrazione   dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche  al  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
d.P.R.  9 ottobre  1990,  n. 309), nel testo integrato dalla relativa
legge  di  conversione 21 febbraio  2006,  n. 49, in riferimento agli
artt. 5,  97,  117,  118  e 119 della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione.
    1.1.  -  Preliminarmente,  la  Regione Toscana sottolinea come le
norme  impugnate  siano  state  inserite nel decreto-legge n. 272 del
2005 solo in sede di conversione ad opera della legge n. 49 del 2006,
senza   essere   state   «sottoposte   all'esame   della   Conferenza
Stato-Regioni   per  l'espressione  del  parere  di  competenza».  La
ricorrente,  muovendo  dalla  premessa  che  si  versi  in materie di
competenza   regionale   -   segnatamente  «tutela  della  salute»  e
«organizzazione del servizio sanitario regionale» - ritiene che fosse
obbligatorio  acquisire  il  suddetto  parere  ai  sensi dell'art. 2,
comma 3,  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed  ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse
comune  delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali).
    La  difesa  regionale  sottolinea  l'importanza  del parere della
Conferenza  con  riferimento,  in  particolare,  a  quanto  stabilito
dall'art. 4-quinquiesdecies,  ove  sono fissati i «livelli essenziali
relativi  alla  liberta'  di  scelta  dell'utente  e ai requisiti per
l'autorizzazione  delle  strutture  private»; tale previsione avrebbe
dovuto  essere  preceduta dall'intesa con le Regioni, anche alla luce
di  quanto  affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88
del 2003.
    Da  quanto  detto  deriverebbe la violazione degli artt. 5, 117 e
118  Cost.,  «anche  in  riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 281 del
1997,   sotto  il  profilo  della  lesione  del  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni».
    1.2.  -  La  Regione  procede,  quindi, ad illustrare i motivi di
censura   dell'art. 4-quaterdecies,   il  quale  stabilisce  che  «1.
L'articolo 113  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   113.   -  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome).  -  1.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano    disciplinano    l'attivita'   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  delle  tossicodipendenze nel rispetto dei principi di
cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
        a) le  attivita'  di prevenzione e di intervento contro l'uso
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  siano  esercitate  secondo
uniformi  condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza
ai  tossicodipendenti  e  delle  strutture  private  autorizzate  dal
Servizio sanitario nazionale;
        b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture
private   che   esercitano   attivita'   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  nel  settore, devono essere in possesso dei requisiti
strutturali,   tecnologici,   organizzativi   e   funzionali  di  cui
all'articolo 116;
        c) la   disciplina   dell'accreditamento   istituzionale  dei
servizi   e   delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 8-quater   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 502,  e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso
ai  servizi  ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle
strutture private accreditate;
        d) ai  servizi  e  alle  strutture  autorizzate,  pubbliche e
private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
          1) analisi  delle  condizioni  cliniche,  socio-sanitarie e
psicologiche   del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la
famiglia;
          2)   controlli  clinici  e  di  laboratorio  necessari  per
accertare  lo  stato  di  tossicodipendenza  effettuati  da strutture
pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
          3)  individuazione  del  programma  farmacologico  o  delle
terapie  di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con
particolare  riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate
allo stato di tossicodipendenza;
          4)  elaborazione,  attuazione  e  verifica  di un programma
terapeutico  e  socio-riabilitativo,  nel  rispetto della liberta' di
scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
          5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta
di interventi di informazione e prevenzione"».
    A  parere  della  ricorrente  la  norma richiamata si porrebbe in
contrasto  con  gli  artt. 117,  118 e 119 Cost. «anche in relazione»
all'art. 6,  comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica). In particolare, la difesa
regionale osserva che il citato art. 4-quaterdecies, «nel disporre un
regime  di  parita'  fra  strutture  pubbliche e private, affida alle
strutture  private  tutti  i  compiti  che,  in  base alle previgenti
disposizioni  in  materia  erano, viceversa, riservate alle strutture
del  servizio  pubblico».  Sarebbe  in  tal  modo sancito «l'ingresso
diretto  nelle  strutture  private,  non  solo  autorizzate  ma anche
accreditate»,  le quali, «senza alcun filtro di medici o di strutture
del  Servizio  sanitario  nazionale,  vengono abilitate a fare sia la
diagnosi  sia  la  programmazione  riabilitativa sia l'esecuzione dei
programmi dei soggetti che ad essi si rivolgano».
    Gli  artt. 117  e  118 Cost. sarebbero violati in quanto la norma
impugnata  comprimerebbe  «la  funzione normativa e di programmazione
delle   attivita'   di   prevenzione,  cura  e  riabilitazione  delle
tossicodipendenze»,  di  competenza delle Regioni. Inoltre, su queste
ultime  graverebbe  «la  spesa per le prestazioni decise dalle stesse
strutture  private  che  riceveranno  poi  il  corrispettivo  per  le
prestazioni erogate», con conseguente violazione dell'art. 119 Cost.
    1.3.   -   L'art. 4-quinquiesdecies  e'  impugnato,  invece,  per
violazione  degli artt. 117, 118 e 119 Cost., oltre che del principio
di leale collaborazione, come gia' detto al punto 1.1.
    La  norma  censurata  stabilisce che «1. L'articolo 116 del testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
        «Art.  116  (Livelli  essenziali  relativi  alla  liberta' di
scelta   dell'utente   e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione  delle
strutture  private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni
ai   sensi   dell'articolo 117,   secondo  comma,  lettera m),  della
Costituzione,   la   liberta'   di  scelta  di  ogni  singolo  utente
relativamente   alla   prevenzione,   cura   e  riabilitazione  delle
tossicodipendenze.  La  realizzazione  di  strutture e l'esercizio di
attivita'   sanitaria   e   socio-sanitaria   a  favore  di  soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai
sensi  dell'articolo 8-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
    2. L'autorizzazione   alla   specifica   attivita'  prescelta  e'
rilasciata   in   presenza   dei   seguenti   requisiti  minimi,  che
rappresentano  livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione:
        a) personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico o privato o
natura  di  associazione  riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del codice civile;
        b) disponibilita'  di  locali e attrezzature adeguate al tipo
di attivita' prescelta;
        c) personale  dotato  di comprovata esperienza nel settore di
attivita' prescelto;
        d) presenza  di  un'equipe  multidisciplinare  composta dalle
figure  professionali  del medico con specializzazioni attinenti alle
patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e
perfezionato  in  materia  di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o
dello   psicologo   abilitato   all'esercizio  della  psicoterapia  e
dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza;
        e) presenza     numericamente    adeguata    di    educatori,
professionali  e  di comunita', supportata dalle figure professionali
del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la
specifica   attivita'   prescelta   di   cura  e  riabilitazione  dei
tossicodipendenti.
    3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2.
    4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le
cause    che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla   revoca
dell'autorizzazione.
    5. Il   Governo   attua   le   opportune   iniziative   in   sede
internazionale  e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare  accordi
finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento
dei  servizi istituiti da organizzazioni italiane in Paesi esteri per
il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
    6. L'autorizzazione  con indicazione delle attivita' prescelte e'
condizione  necessaria  oltre che per l'ammissione all'accreditamento
istituzionale  e  agli  accordi contrattuali di cui all'articolo 117,
per:
        a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
        b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
        c) la   stipula   con  il  Ministero  della  giustizia  delle
convenzioni  di  cui  all'articolo 96  aventi ad oggetto l'esecuzione
dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.
    7. Fino  al  rilascio  delle autorizzazioni ai sensi del presente
articolo  sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi
regionali e provinciali.
    8. Presso  il  Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle
strutture   private  autorizzate  e  convenzionate,  con  indicazione
dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco
e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
    9. Per  le  finalita'  indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province  autonome  di  cui  al  comma 1  sono  abilitate  a ricevere
erogazioni  liberali  fatte  ai  sensi  del  comma 2, lettera a), del
suddetto  articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme  percepite  tra  gli  enti  di  cui all'articolo 115, secondo i
programmi  da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee"».
    1.3.1.  -  La Regione Toscana ritiene che il comma 6 della citata
disposizione,  la'  dove  prevede  che  la sola autorizzazione (senza
l'accreditamento,  «in  ordine  al  quale  alle Regioni sono lasciati
maggiori  spazi di autonomia legislativa ed amministrativa») consenta
lo  svolgimento  di una serie di compiti, sia lesivo delle competenze
legislative  regionali  ed  in  particolare  di  quella  esclusiva in
materia di assistenza sociale.
    Sarebbe,   inoltre,   compressa  «l'attivita'  di  programmazione
regionale  in  materia  di  prevenzione,  cura e riabilitazione degli
stati  di  tossicodipendenza in quanto il legislatore nazionale, dopo
aver deciso quali siano i soggetti pubblici e privati - diversi dagli
organismi del servizio sanitario nazionale - abilitati ad operare nel
settore  delle  tossicodipendenze  e quali, amplissimi, compiti siano
dagli  stessi  svolti  [...],  fissa in modo dettagliato i requisiti,
soggettivi   ed   oggettivi,   che  tali  soggetti  devono  possedere
[art. 116, comma 2, lettere a), b), c), d), e)]».
    In   definitiva,  la  competenza  legislativa  regionale  sarebbe
«relegata  a  ruolo di mera esecuzione di una normativa compiutamente
definita a livello statale».
    La   ricorrente,  oltre  a  ribadire  l'avvenuta  violazione  del
principio  di leale collaborazione - «non essendo stata acquisita ne'
l'intesa  ne'  il  parere della Conferenza Stato-Regioni» -, contesta
che  la «libera scelta», «costituendo un principio della legislazione
in  materia  sanitaria»,  possa  rappresentare un «livello essenziale
delle  prestazioni».  A  tale  proposito,  e' richiamato il contenuto
dell'allegato  1B  del  d.P.C.m.  29 novembre  2001  (Definizione dei
livelli essenziali di assistenza), nel quale sono descritti i livelli
essenziali  dell'attivita'  sanitaria a favore di soggetti dipendenti
da  sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, e dell'allegato 4
al  medesimo  d.P.C.m.,  nel  quale,  tra  l'altro, si sottolinea «la
necessita'  di disporre di una metodologia omogenea nell'applicazione
della   normativa   che  [...]  sollecita  le  Regioni  a  realizzare
l'equilibrio  tra  le  risorse  disponibili  e  l'articolazione delle
prestazioni e servizi sociosanitari da garantire attraverso i LEA».
    Pertanto,  secondo la difesa regionale, «la fissazione di ciascun
livello  di  prestazione  non puo' prescindere dall'esame comparativo
con  i  livelli  delle  restanti  prestazioni  garantite dal servizio
sanitario nazionale».
    In definitiva, la ricorrente ritiene che l'art. 4-quinquiesdecies
non  abbia «sostanzialmente il contenuto di disposizione con la quale
si determinino i livelli essenziali delle prestazioni». A conferma di
cio'  la Regione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale
nella  sentenza n. 120 del 2005, in materia di standard strutturali e
qualitativi degli asili nido.
    Dalle  argomentazioni sopra riportate deriverebbe, a parere della
ricorrente,  l'illegittimita'  costituzionale  della norma de qua, in
quanto  quest'ultima  -  in  virtu'  dell'asserita natura di «livello
essenziale  delle  prestazioni»  del  principio  di  libera  scelta -
avrebbe  dettato  l'intera  disciplina  della  materia,  «esautorando
totalmente il legislatore regionale».
    Peraltro,  aggiunge  la  Regione,  la compressione dell'autonomia
legislativa regionale non sarebbe giustificabile neppure considerando
il  principio  di libera scelta di ogni singolo utente come principio
fondamentale   operante   in  una  materia  di  potesta'  legislativa
concorrente;  infatti,  negli ambiti materiali da ultimo indicati, lo
Stato   «puo'  provvedere  alla  esclusiva  emanazione  di  norme  di
principio  e  non  anche di norme di estremo dettaglio come quelle in
esame».
    1.3.2. - L'art. 4-quinquiesdecies violerebbe, inoltre, l'art. 118
Cost.,   in   quanto   consentendo   «l'ingresso  nel  settore  delle
tossicodipendenze  di soggetti che, a prescindere dall'accreditamento
e  da  accordi  con  le USL, sono abilitati a svolgere le prestazioni
tradizionalmente   riservate   al   servizio   pubblico»,   lederebbe
l'«autonomia  organizzativa dei servizi di competenza regionale» e la
«potesta'  di  programmazione  nel  settore  sanitario»,  entrambe di
competenza regionale.
    1.3.3.  -  La  norma in esame violerebbe anche l'art. 119 Cost. A
detta  della ricorrente, infatti, l'ingresso di strutture private nel
settore    della    prevenzione,    cura   e   riabilitazione   delle
tossicodipendenze  comporterebbe  delle diseconomie derivanti, per un
verso,  dalla  ridotta  utilizzazione  della  rete di servizi ad oggi
operante, che non potra' essere congruamente snellita in tempi brevi,
e,  per  un  altro  verso,  dall'aumento della spesa per l'erogazione
delle  prestazioni fornite dalle strutture private. Questi incrementi
di  spesa, osserva la Regione, finirebbero per ricadere sulla finanza
delle  Regioni, «senza che l'intervento [delle strutture private] sia
stato richiesto dal servizio sanitario regionale».
    1.4.  -  Sono  impugnati, infine, gli artt. 4-octies e 4-undecies
del  decreto-legge  n. 272  del  2005, per violazione degli artt. 97,
117, 118 e 119 Cost.
    L'art. 4-octies  stabilisce  che  «1.  All'articolo 91  del testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   9 ottobre  1990,  n. 309,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        a) il comma 1 e' abrogato;
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
          «2. All'istanza  di  sospensione dell'esecuzione della pena
e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da
un  servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze o da una struttura
privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123,
la  procedura  con  la  quale  e'  stato  accertato l'uso abituale di
sostanze  stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico
e  socio-riabilitativo  scelto,  l'indicazione della struttura ove il
programma  e'  stato  eseguito,  le  modalita'  di realizzazione ed i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;
        c) il comma 3 e' abrogato;
        d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
          «4. Se  l'ordine  di carcerazione e' gia' stato eseguito la
domanda  e'  presentata  al  magistrato di sorveglianza competente in
relazione   al  luogo  di  detenzione,  il  quale,  se  l'istanza  e'
ammissibile,  se  sono  offerte  concrete  indicazioni in ordine alla
sussistenza  dei  presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al
grave   pregiudizio   derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di
detenzione,  qualora  non  vi  siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione
provvisoria  del  beneficio.  Sino  alla  decisione  del tribunale di
sorveglianza,   il   magistrato   di  sorveglianza  e'  competente  a
dichiarare  la  revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 47,
comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354»».
    L'art. 4-undecies  prevede,  invece,  che «1. All'articolo 94 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   9 ottobre  1990,  n. 309,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          «1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita'
sanitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116.  L'affidamento  in  prova in casi particolari puo'
essere  concesso  solo quando deve essere espiata una pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od  a  quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di  cui  all'articolo 4-bis  della  legge  26 luglio  1975, n. 354, e
successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di
inammissibilita',   certificazione   rilasciata   da   una  struttura
sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per
l'attivita'   di   diagnosi   prevista   dal   comma 2,   lettera d),
dell'articolo 116  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza  o di
alcooldipendenza,  la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche,
l'andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'  il
trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la  struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento
istituzionale  di  cui  all'articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre   1992,  n. 502,  e  successive  modificazioni,  ed  aver
stipulato  gli  accordi  contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
del citato decreto legislativo»;
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
          «2. Se  l'ordine  di  carcerazione  e'  stato  eseguito, la
domanda  e'  presentata  al  magistrato  di sorveglianza il quale, se
l'istanza  e'  ammissibile,  se  sono offerte concrete indicazioni in
ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  per l'accoglimento della
domanda  ed  al  grave  pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato  di  detenzione,  qualora  non  vi  siano  elementi tali da far
ritenere   la   sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre
l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui al comma 4. Sino alla
decisione   del   tribunale   di   sorveglianza,   il  magistrato  di
sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti
di   cui   alla   legge   26 luglio   1975,   n. 354,   e  successive
modificazioni»;
        c) al  comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;
        d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
          «4. Il  tribunale  accoglie  l'istanza  se  ritiene  che il
programma  di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui
all'articolo 47,   comma 5,   della  legge  26 luglio  1975,  n. 354,
contribuisce  al  recupero  del condannato ed assicura la prevenzione
del  pericolo  che  egli  commetta  altri  reati.  Se il tribunale di
sorveglianza  dispone  l'affidamento,  tra  le prescrizioni impartite
devono  essere  comprese  quelle  che  determinano  le  modalita'  di
esecuzione  del  programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e
le  forme  di  controllo  per  accertare  che  il tossicodipendente o
l'alcooldipendente  inizi  immediatamente  o prosegua il programma di
recupero.  L'esecuzione  della  pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico
al  momento  della  decisione risulti gia' positivamente in corso, il
tribunale,  tenuto  conto  della  durata delle limitazioni alle quali
l'interessato   si   e'   spontaneamente   sottoposto   e   del   suo
comportamento,  puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di
decorrenza dell'esecuzione»;
        e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
          «6-bis.  Qualora  nel  corso  dell'affidamento  disposto ai
sensi   del   presente  articolo  l'interessato  abbia  positivamente
terminato  la  parte  terapeutica  del  programma,  il  magistrato di
sorveglianza,   previa   rideterminazione  delle  prescrizioni,  puo'
disporne  la  prosecuzione  ai  fini  del reinserimento sociale anche
qualora  la  pena  residua  superi  quella prevista per l'affidamento
ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
          6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge
il  programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto
a  segnalare  all'autorita'  giudiziaria le violazioni commesse dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da'
comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca
dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui  all'articolo 117,  ferma  restando l'adozione di misure idonee a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura"».
    1.4.1.  -  La  Regione  Toscana  rileva  come  le due norme sopra
riportate  equiparino,  ai  fini  della certificazione degli stati di
tossicodipendenza,  le strutture sanitarie pubbliche a quelle private
accreditate. Pertanto, il dubbio di legittimita' costituzionale delle
due  norme  si  fonda  principalmente  sul  riconoscimento, in capo a
strutture  private autorizzate o accreditate, della legittimazione al
rilascio  delle certificazioni necessarie per ottenere la sospensione
dell'esecuzione  della  pena  o  per  poter  beneficiare della misura
alternativa   dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale.  In
particolare,  la  ricorrente  evidenzia come la certificazione di cui
all'art. 4-undecies non si limiti all'attestazione di dati oggettivi,
ma si spinga «fino all'effettuazione di valutazioni circa l'idoneita'
del  programma  terapeutico  concordato  ai  fini  del  recupero  del
condannato»,  cosi'  determinando una diretta violazione dell'art. 97
Cost.,   nonche'   dell'art. 119  Cost.,  in  quanto  i  costi  delle
prestazioni   effettuate  dalle  strutture  private  finirebbero  per
ricadere  sul bilancio delle Regioni e quindi sull'autonomia di spesa
delle stesse.
    2.  -  La  Regione  Lazio  ha promosso, con ricorso notificato il
28 aprile  2006  e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 59
del   2006),   questioni   di   legittimita'   costituzionale   degli
artt. 4-undecies,     4-quaterdecies    e    4-quinquiesdecies    del
decreto-legge  n. 272  del  2005,  nel testo integrato dalla relativa
legge  di  conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.
    2.1.  -  La  ricorrente  sostiene  che le norme impugnate ledono,
innanzitutto,  la  competenza  legislativa  regionale  concorrente in
materia  di  tutela  della  salute  (art. 117,  terzo comma, Cost.) e
quella  esclusiva  in materia di assistenza sociale (art. 117, quarto
comma, Cost.).
    Quanto  al  primo  parametro  costituzionale  evocato,  la difesa
regionale  rileva  come  le  norme  censurate  non  pongano  principi
fondamentali   ma   siano   dotate  di  «forza  autoapplicativa».  In
particolare,  l'art. 4-quinquiesdecies non indicherebbe le specifiche
prestazioni rientranti nei suddetti livelli essenziali di assistenza,
bensi'  disciplinerebbe  i  requisiti  minimi  delle  strutture,  con
conseguente  lesione  dell'autonomia  organizzativa  delle Regioni. A
questo  proposito,  la ricorrente ricorda che i livelli essenziali di
assistenza   «rappresentano   le   garanzie  del  Servizio  sanitario
nazionale, cioe' i limiti quantitativi, qualitativi e tipologici, che
il  servizio pubblico offre ed eroga». Pertanto, la determinazione da
parte   dello   Stato   dei   livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti  i diritti «deve essere riferita piu' al risultato che al
mezzo  e alle regole con cui questo viene raggiunto, sulle quali vale
invece il titolo di competenza (primaria o concorrente) regionale».
    Deve  dunque  ritenersi - aggiunge la Regione - che nella materia
della   prevenzione,   cura   e   riabilitazione   degli   stati   di
tossicodipendenza,  rientrante per alcuni profili nella «tutela della
salute»  e  per altri nell'«assistenza sociale», la determinazione da
parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni «non possa
anche  prefissare  in toto gli aspetti organizzativi e gestionali dei
servizi  di assistenza sanitaria ed ospedaliera ed essere comprensiva
delle modalita' di conformazione e di resa dei servizi».
    Anche  gli  artt. 4-undecies  e  4-quaterdecies, «al di la' della
loro  autoqualificazione come principi fondamentali», costituirebbero
in  realta'  «norme  dotate di forza autoapplicativa che disciplinano
specificamente  aspetti  organizzativi  e  gestionali, comprimendo di
fatto  l'autonomia  organizzativa e funzionale delle Regioni, nonche'
l'attivita' programmatoria di competenza delle stesse».
    2.2.  -  La  difesa  regionale  censura  gli  artt. 4-undecies  e
4-quaterdecies anche rispetto all'art. 119 Cost.
    In  particolare,  la  ricorrente  osserva  come  le  norme appena
citate,   affidando  alle  strutture  sanitarie  private  compiti  in
precedenza  riservati  alle  sole  strutture  del  servizio pubblico,
comportino  «una  palese  violazione  dell'autonomia  di  spesa delle
Regioni»,  le  quali,  da una parte, vedrebbero compressa l'attivita'
normativa  e di programmazione delle attivita' di prevenzione, cura e
riabilitazione   delle  tossicodipendenze  e,  dall'altra,  sarebbero
«chiamate  ad  accollarsi  le spese di prestazioni [...] decise dalle
strutture private senza alcun filtro da parte delle Asl».
    La  lesione  dell'autonomia  finanziaria  regionale  sarebbe resa
ancor  piu'  grave dal fatto che l'art. 4-quinquiesdecies stabilisce,
in  modo  dettagliato, i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che tali
strutture   devono  possedere  per  ottenere  l'autorizzazione.  Cio'
escluderebbe  qualunque margine di autonomia, da parte delle Regioni,
sia  nella  individuazione dei presupposti per l'autorizzazione delle
strutture  private,  sia,  di  conseguenza, nel controllo delle spese
effettuate da queste strutture.
    2.3.  -  La Regione Lazio censura, inoltre, l'art. 4-undecies per
violazione dell'art. 118 Cost.
    Secondo  la  ricorrente  il riconoscimento alle strutture private
della  possibilita'  di  certificare  lo  stato  di tossicodipendenza
darebbe vita ad un conflitto di interessi, in quanto la struttura che
certifica e' la stessa che effettuera' il trattamento.
    Un   ulteriore   rischio,   ad  avviso  della  difesa  regionale,
risiederebbe nella possibile creazione di «una grande variabilita' di
criteri  diagnostici»  e della «conseguente disparita' di trattamento
non  in  relazione alle reali condizioni del soggetto, ma in funzione
dell'organizzazione   del   trattamento   previsto   dalla  struttura
privata».
    2.4.  -  Infine, la normativa censurata risulterebbe in contrasto
con  il  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e Regioni,
garantito  dagli  artt. 5,  117,  118  e  120  Cost.  Il principio in
questione  sarebbe  violato  dalle numerose disposizioni di dettaglio
contenute negli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies,
«in   quanto   la  Regione  non  ha  in  alcun  modo  partecipato  al
procedimento di formazione della volonta' legislativa».
    In  proposito,  ad avviso della Regione Lazio, deve tenersi conto
di  quanto  stabilito  dall'art. 118,  comma 1,  del d.P.R. 9 ottobre
1990,  n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza), il quale
prevede  il  necessario  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di   Bolzano,   per   la   determinazione   dell'organico   e   delle
caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
    In particolare, nella materia in esame, la necessita' dell'intesa
sarebbe  determinata dall'esistenza di competenze legislative statali
e  regionali  strettamente  connesse  fra  loro,  che  danno  vita  a
molteplici  «problemi  di  interferenza», risolvibili solo in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
    D'altra parte - osserva la ricorrente - la funzione del principio
di  leale  collaborazione  e'  quella  di  «garantire un'effettiva ed
efficace    integrazione   di   ruoli   distinti   costituzionalmente
riconosciuti»  e non di «fornire una copertura alla configurazione di
mera  ausiliarieta'  delle  autonomie  regionali rispetto a decisioni
fondamentalmente dello Stato».
    3.   -   La  Regione  Emilia-Romagna  ha  promosso,  con  ricorso
notificato  il  27 aprile  2006  e  depositato il successivo 5 maggio
(reg.  ric. n. 60 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale
degli   artt. 4-undecies,   4-quaterdecies  e  4-quinquiesdecies  del
decreto-legge  n. 272  del  2005,  nel testo integrato dalla relativa
legge  di  conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117,
terzo  e  quarto  comma,  118  e  119  Cost. ed al principio di leale
collaborazione.
    3.1.  -  Preliminarmente,  la  ricorrente  sottolinea  di  essere
titolare  della potesta' legislativa concorrente in materia di tutela
della salute e di quella piena nella materia delle politiche sociali.
    In  secondo  luogo, la Regione evidenzia come il testo originario
del  decreto-legge  n. 272  del 2005 contenesse solo una disposizione
(art. 4)  in  materia  di  tossicodipendenza,  alla  quale se ne sono
aggiunte  molte  altre  in  sede di conversione del decreto in legge;
cio'   avrebbe   determinato  una  «distorsione  della  procedura  di
conversione»  che  configura,  gia' di per se', «un autonomo vizio di
costituzionalita»,  ma  che  -  aggiunge  la  stessa  ricorrente - la
Regione  ha  interesse  a  fare  valere  soltanto  in  relazione alle
disposizioni qui impugnate.
    3.2.  -  In  merito all'art. 4-quinquiesdecies nella parte in cui
modifica  il  comma 1  dell'art. 116  del  d.P.R. n. 309 del 1990, la
ricorrente contesta che la liberta' di scelta dell'utente costituisca
un  livello  essenziale  delle prestazioni, richiamando a tal fine la
sentenza  n. 383  del  2005 della Corte costituzionale. A detta della
ricorrente,  la  norma  impugnata  disciplinerebbe  «un  diritto  che
attiene  ad un gruppo di prestazioni», ma non definirebbe affatto «il
livello  essenziale  di  queste prestazioni», come sarebbe confermato
dalla  circostanza  che  «se  non ci fossero altre norme che regolano
davvero  e specificamente le varie prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione  delle  tossicodipendenze,  la  semplice  liberta'  di
scelta  dell'utente  non  gli garantirebbe certo di avere prestazioni
idonee».
    Per  queste  ragioni  la  norma di cui all'art. 4-quinquiesdecies
sarebbe   lesiva   delle  competenze  legislative  ed  amministrative
regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.
    Secondo  la Regione Emilia-Romagna, la norma in questione sarebbe
comunque  illegittima anche se si considerasse la libera scelta «come
espressione   di  un  principio  assoluto».  A  questo  proposito  la
ricorrente  richiama  la  sentenza  n. 200 del 2005, ricordando come,
nella legislazione sanitaria, dopo l'enunciazione del principio della
parificazione e concorrenzialita' tra strutture pubbliche e strutture
private,   si   e'   progressivamente   imposto  il  principio  della
programmazione,  allo scopo di realizzare un contenimento della spesa
pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario.
    La  Regione conclude sul punto osservando che «il contemperamento
tra  l'interesse  alla  libera  scelta  e l'interesse organizzativo e
finanziario  del  servizio pubblico deve ritenersi costituzionalmente
imposto,  sia  con  riferimento  alla  potesta'  legislativa  di  cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, sia con riferimento all'autonomia
finanziaria  di cui all'art. 119, primo comma». Dunque, l'imposizione
in  via  assoluta  della liberta' di scelta degli utenti risulterebbe
lesiva  delle  competenze legislative ed amministrative della Regione
in materia di tutela della salute e politiche sociali.
    Con  specifico  riferimento  alle  competenze  amministrative, la
ricorrente   sottolinea   come  la  norma  statale  censurata  incida
inevitabilmente sull'assetto organizzativo sanitario regionale.
    Sarebbe, inoltre, violato l'art. 119 Cost., poiche' «il principio
di   libera   scelta   -  imposto  in  via  assoluta  -  aumenterebbe
notevolmente  le spese a carico del bilancio regionale», costringendo
la   Regione   «ad   aumentare  il  numero  dei  convenzionamenti  ex
art. 8-quinquies  d.lgs.  n. 502  del  1992, oppure a non porre tetti
massimi  di  spesa  negli  accordi  stipulati ai sensi della medesima
disposizione».
    3.3. - La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 4-quinquiesdecies
anche nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309 del 1990.
    A  questo  proposito  la ricorrente ritiene che non costituiscano
«livelli   essenziali»   ai   sensi   dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera m),   Cost.,   i   requisiti   strutturali,   tecnologici  ed
organizzativi,  prescritti  dalla  norma impugnata per l'esercizio di
attivita'   sanitaria   e   socio-sanitaria  in  favore  di  soggetti
tossicodipendenti.  La  difesa  regionale  richiama  in  tal senso la
sentenza  n. 120 del 2005, sostenendo che le conclusioni cui la Corte
costituzionale  e'  pervenuta  nell'occasione  possono  estendersi al
presente  giudizio.  D'altra  parte,  a  parere  della  Regione,  non
potrebbe  invocarsi  a  sostegno  della  norma  impugnata la sentenza
n. 134  del  2006  della  Corte  costituzionale, trattandosi, in quel
caso,  di  standard  qualitativi,  strutturali  e  tecnologici  delle
specifiche prestazioni e non delle strutture.
    3.4.  - In merito all'art. 4-quaterdecies, la Regione ritiene che
esso  sia  illegittimo  nella parte in cui, modificando la lettera b)
dell'art. 113 del d.P.R. n. 309 del 1990, richiama i requisiti di cui
all'art. 4-quinquiesdecies.  Le  ragioni  di censura sono quelle gia'
indicate al punto 3.3 al quale si rinvia.
    La norma di cui all'art. 4-quaterdecies, inoltre, estendendo alle
stesse   strutture  pubbliche  (SERT)  il  vincolo  al  rispetto  dei
requisiti   strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi,  prescritti
dall'art. 4-quinquiesdecies,    sarebbe   lesiva   delle   competenze
legislative  ed  amministrative  regionali in materia di tutela della
salute   (art. 117,  terzo  comma,  Cost.)  e  di  politiche  sociali
(art. 117, quarto comma, Cost.).
    Le  norme  di  cui  alle lettere a), b), c) e d) risulterebbero a
loro  volta  illegittime in quanto, ribadendo il principio ispiratore
della  legge  impugnata, cioe' «la parificazione incondizionata delle
strutture pubbliche e di quelle private», violerebbero «le competenze
legislative ed amministrative della Regione, nonche' la sua autonomia
finanziaria,   nelle  materie  della  tutela  della  salute  e  delle
politiche    sociali,    perche'    pongono   vincoli   organizzativi
irrazionali».
    A  parere  della  difesa  regionale, inoltre, «il principio della
liberta'  di  scelta  -  ove  imposto  in via assoluta - aumenterebbe
notevolmente  le  spese  a  carico  del  bilancio  regionale  in  uno
specifico settore», con conseguente violazione dell'art. 119 Cost. Al
riguardo,    la    ricorrente    sottolinea   come   l'illegittimita'
costituzionale  delle  norme  impugnate  non  possa essere esclusa da
quanto  prescritto  all'art. 4-sexiesdecies,  secondo cui l'esercizio
delle  attivita'  di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione «e'
subordinato   alla   stipula   degli   accordi  contrattuali  di  cui
all'art. 8-quinquies   del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni».
    In realta', per assicurare il principio della liberta' di scelta,
la   Regione   sarebbe   costretta   «ad   aumentare  il  numero  dei
convenzionamenti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, oppure a
non  porre  tetti  massimi  di spesa negli accordi stipulati ai sensi
della  medesima  disposizione, con notevole aumento di spesa»; di qui
la   violazione   dell'autonomia  finanziaria  regionale  e,  quindi,
dell'art. 119 Cost.
    3.5.    -    Oggetto    di    specifiche   censure   e'   inoltre
l'art. 4-quinquiesdecies,  nella  parte  in  cui  modifica il comma 9
dell'art. 116  del  d.P.R.  n. 309  del 1990. La norma stabilisce che
«Per  le  finalita'  indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo
unico  delle  imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917,  le  regioni  e  le  province autonome di cui al comma 1 sono
abilitate  a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2,
lettera a),  del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115,
secondo  i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee».
    La  Regione  Emilia-Romagna  precisa, al riguardo, che oggetto di
impugnazione  non  e'  l'intera  norma,  bensi'  solo  la  parte  che
individua nelle assemblee regionali l'organo competente a stabilire i
criteri   di   riparto.   Ad   avviso  della  ricorrente,  posto  che
l'organizzazione regionale, nella misura in cui non e' predeterminata
dalla  Costituzione, «ricade nella esclusiva competenza dello statuto
regionale  e  delle leggi regionali ordinarie», la norma in questione
sarebbe  illegittima  in  quanto  lesiva dell'autonomia organizzativa
regionale,  con  conseguente  violazione dell'art. 117, quarto comma,
Cost.
    3.6.  - In merito all'art. 4-undecies, la ricorrente sostiene che
la norma, equiparando le strutture private a quelle pubbliche ai fini
del  rilascio  della  certificazione  necessaria per l'affidamento in
prova  al  servizio sociale, viola le competenze regionali in materia
di  tutela  della salute e di politiche sociali, in quanto «detta una
norma  di  dettaglio  in  materia  regionale e regola un punto la cui
disciplina spetta all'autonomia organizzativa regionale».
    La  stessa  norma,  inoltre,  sarebbe in contrasto con l'art. 118
Cost.,  nella  parte  in cui «interferisce con la responsabilita' che
costituzionalmente spetta alle Regioni di disciplinare la titolarita'
e l'esercizio dell'azione amministrativa».
    Infine, sarebbe violato l'art. 119 Cost., in quanto, «affidandosi
il  potere  certificatorio  (e i relativi programmi di recupero) alle
strutture private accreditate, l'ammissione dei detenuti ai programmi
di  recupero si svolge al di fuori di ogni valutazione da parte delle
Regioni,   che,  quindi,  potrebbero  essere  costrette  a  stipulare
ulteriori convenzioni o a non porre limiti negli accordi contrattuali
stipulati ex art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992».
    3.7. - La Regione Emilia-Romagna conclude sostenendo che tutte le
norme  impugnate  sarebbero, comunque, illegittime per violazione del
principio  di  leale  collaborazione,  posto che lo Stato non solo ha
omesso  di  svolgere  le  procedure  collaborative  con  le  Regioni,
prescritte  dall'art. 2  del  d.lgs. n. 281 del 1997 per i disegni di
legge  che  riguardano  le materie di competenza regionale, ma non ha
neppure  operato  la  consultazione  successiva,  di  cui all'art. 2,
comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997.
    Pertanto,  osserva  la difesa regionale, «la legge di conversione
adottata  senza  parere e' una legge affetta da vizio procedimentale,
sindacabile da codesta Corte in quanto l'art. 2, comma 5, [del d.lgs.
n. 281  del 1997] costituisce traduzione del principio costituzionale
di  leale  collaborazione  nel quadro della procedura di emanazione e
conversione dei decreti-legge».
    La violazione del principio di leale collaborazione risulterebbe,
poi,  «particolarmente  grave  per  l'art. 4-quinquiesdecies,  che  -
secondo  la  prospettazione della norma impugnata - definisce livelli
essenziali  delle  prestazioni». La ricorrente evidenzia in proposito
come  sia  ormai  consolidato  nell'ordinamento  il principio per cui
l'individuazione  dei  livelli  essenziali non puo' prescindere dalla
previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
    La   difesa  regionale,  nel  dare  atto  dell'esistenza  di  una
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  che «ha in passato, sia
pure  in  casi  diversi  da quello presente, negato l'esistenza di un
fondamento   costituzionale   all'obbligo  di  procedure  legislative
ispirate  alla  leale  collaborazione tra Stato e Regioni», nondimeno
osserva  che  «se  la  ratio del principio di leale collaborazione e'
contemperare  gli  interessi  in  caso  di  interferenze fra funzioni
facenti capo ad enti diversi, e se esso ha, come non e' dubbio, rango
costituzionale,  non  vi  e'  ragione  per  distinguere  tra funzione
legislativa  e funzione amministrativa. Si dovrebbe anzi ritenere che
proprio  in  relazione alla funzione piu' importante risulti maggiore
l'esigenza della leale collaborazione». E' richiamata in proposito la
sentenza  n. 398  del  1998,  con  la  quale  e'  stata annullata una
disposizione  legislativa  statale  per  mancato coinvolgimento delle
Regioni nel procedimento legislativo.
    4.  -  La  Regione Liguria ha promosso, con ricorso notificato il
28 aprile  2006  e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 61
del   2006),   questioni   di   legittimita'   costituzionale   degli
artt. 4-quinquiesdecies  e  4-vicies ter, comma 28, del decreto-legge
n. 272  del  2005,  nel  testo  integrato  dalla  relativa  legge  di
conversione  n. 49  del  2006, in riferimento agli artt. 117, terzo e
quarto   comma,   118   e   119   Cost.  ed  al  principio  di  leale
collaborazione.
    4.1.  -  La  ricorrente,  assistita dalla medesima difesa tecnica
della   Regione   Emilia-Romagna,   svolge  considerazioni  in  parte
coincidenti   con   quelle   sviluppate  nel  ricorso  depositato  da
quest'ultima  (reg.  ric.  n. 60  del  2006).  La  coincidenza  delle
argomentazioni  svolte  nei  due  ricorsi  riguarda  le  questioni di
legittimita'       costituzionali       aventi       ad       oggetto
l'art. 4-quinquiesdecies  nella  parte  in cui modifica i commi 1 e 2
dell'art. 116  del  d.P.R.  n. 309  del  1990, riguardo alle quali si
rinvia a quanto illustrato nei precedenti punti 3.2 e 3.3.
    4.2.  -  Oggetto  di  specifica  censura  da  parte della Regione
Liguria  e'  l'art. 4-quinquiesdecies, nella parte in cui modifica il
comma 7  dell'art. 116  del  d.P.R.  n. 309  del 1990, stabilendo che
«Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo
sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali
e  provinciali».  La  difesa  regionale  rileva  che  «tali enti sono
attualmente  del  tutto  inidonei  a svolgere attivita' diagnostica e
prognostica»;  in  questo modo, osserva la ricorrente, oltre a ledere
il  diritto alla salute, dato che viene riconosciuta «la possibilita'
di  incidere  su essa a soggetti la cui professionalita' non e' stata
adeguatamente  verificata,  il comma 7 lede ulteriormente l'autonomia
legislativa   ed   amministrativa   della   Regione   in  materia  di
organizzazione   e   programmazione   dell'attivita'  socio-sanitaria
relativa ai tossicodipendenti».
    4.3.   -   La  Regione  Liguria  impugna,  inoltre,  il  comma 28
dell'art. 4-vicies   ter,   il   quale  stabilisce  che,  al  comma 1
dell'art. 115  del  d.P.R.  n. 309 del 1990, la parola «ausiliari» e'
soppressa.
    La   ricorrente   sostiene   che,   eliminando  la  qualifica  di
«ausiliari»  per  gli  enti  privati  di  cui all'art. 116 del d.P.R.
n. 309  del 1990, il legislatore abbia reso palese il proprio intento
di  attribuire  alle strutture private «non piu' un ruolo di supporto
delle  strutture  pubbliche,  ma  una posizione paritaria, pienamente
concorrenziale   con  le  strutture  del  SSN».  Cio'  determinerebbe
l'illegittimita' della norma impugnata per le medesime ragioni per le
quali  e'  censurato  l'art. 4-quinquiesdecies  nella  parte  in  cui
modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990.
    4.4.    -    Infine,    la    Regione    Liguria    censura   gli
artt. 4-quinquiesdecies  e 4-vicies ter, comma 28, per violazione del
principio di leale collaborazione, svolgendo argomentazioni del tutto
coincidenti   con   quelle  svolte  dalla  Regione  Emilia-Romagna  e
riportate al precedente punto 3.7.
    5.  -  La Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il
27 aprile  2006  e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 62
del   2006),   questioni   di   legittimita'   costituzionale   degli
artt. 4-undecies,     4-quaterdecies    e    4-quinquiesdecies    del
decreto-legge  n. 272  del  2005,  nel testo integrato dalla relativa
legge  di  conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.
    5.1.  -  In  via  preliminare, la difesa regionale rileva come le
norme  impugnate  definiscano  «un  sistema  organizzativo secondo il
quale  le  attivita'  di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione delle
tossicodipendenze [...] vengono ad essere espletate indifferentemente
da  parte dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero  da parte di strutture private da autorizzare sulla scorta del
possesso di requisiti minimi predeterminati».
    Ad  avviso della ricorrente, «le attivita' di prevenzione, cura e
riabilitazione  degli  stati  di tossicodipendenza vanno ascritte sia
alla   materia   della  tutela  della  salute,  che  appartiene  alla
competenza  concorrente  delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma,   Cost.,  sia  all'ambito  delle  politiche  sociali  e  degli
interventi  di  assistenza  sociale,  che  ricadono  nella competenza
legislativa regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».
    La Regione sottolinea che la disciplina dei principi fondamentali
spettante  allo  Stato nelle materie di legislazione concorrente e la
determinazione   dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  «vanno
individuate  con  obbiettivo  criterio e mantenendo saldo riferimento
all'ambito  delle  autonomie  regionali  e  locali costituzionalmente
garantite».  Al  contrario,  ad  avviso  della  ricorrente,  le norme
impugnate  «si addentrano [...] in una pervasiva regolamentazione che
annulla ogni ambito di scelta legislativa regionale».
    Inoltre,  aggiunge  la  Regione,  la  fissazione  dell'obbligo di
«uniformi   condizioni  di  parita»  dei  servizi  pubblici  e  delle
strutture private, «senza la previsione di un ambito di articolazione
e  di adeguamento alle realta' locali ingenera conseguenze distorsive
sulla rete di servizi pubblici integrata con strutture private».
    Ed  ancora,  «la  nuova disciplina statale fissa altresi' in modo
dettagliato  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi che le strutture
private debbono possedere ai fini dell'autorizzazione».
    La Regione Liguria contesta pure «l'ammissione pura e semplice» -
stabilita dall'art. 4-quinquiesdecies, nella parte in cui modifica il
comma 7  dell'art. 116  del  d.P.R.  n. 309  del  1990  -  degli enti
attualmente    iscritti    negli   albi   regionali   e   provinciali
all'espletamento delle nuove attivita' ora contemplate.
    Oggetto  di specifiche censure e', poi, l'art. 4-quinquiesdecies,
nella  parte  in  cui  modifica  il  comma 9 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309  del  1990,  ritenuto  illegittimo  in  quanto vincolerebbe la
ripartizione   da  parte  delle  Regioni  dei  fondi  provenienti  da
erogazioni  liberali  ai  sensi  dell'art. 100  del d.P.R. n. 917 del
1986.
    Le  norme  impugnate violerebbero anche l'art. 119 Cost., poiche'
le  Regioni,  se  da  una  parte  «vedono  compressa  oltre misura la
funzione  normativa  e di programmazione delle attivita' sanitarie ed
assistenziali  nel  campo  delle tossicodipendenze», dall'altra parte
devono «sostenere la spesa delle prestazioni che vengono decise dalle
strutture private, operanti in parallelo ai servizi pubblici».
    Infine,  le  norme  censurate  violerebbero il principio di leale
collaborazione, in quanto «non sono frutto di intesa con le Regioni».
    6.  -  La  Regione  Umbria ha promosso, con ricorso notificato il
28 aprile  2006  e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 63
del   2006),   questioni   di   legittimita'   costituzionale   degli
artt. 4-octies,    4-undecies,   4-quaterdecies,   4-quinquiesdecies,
4-sexiesdecies,   4-vicies   ter,  commi 27,  29  e  30,  e,  in  via
consequenziale,  degli  artt. 4,  4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e
4-vicies  bis  del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato
dalla  relativa  legge  di conversione n. 49 del 2006, in riferimento
agli artt. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119 Cost.
ed al principio di leale collaborazione.
    6.1.  -  Preliminarmente,  la  ricorrente evidenzia come le norme
oggetto  dell'odierna  impugnazione  siano state introdotte nel testo
del  decreto-legge  n. 272  del  2005  solo  in  sede di conversione,
ampliandone   il  contenuto  originario  in  maniera  rilevante,  con
l'effetto  di  modificare,  abrogare  o  sostituire  circa  un  terzo
dell'articolato del d.P.R. n. 309 del 1990.
    A  tal proposito, la difesa regionale ricorda che, nel precedente
assetto  normativo, «il fulcro del sistema era costituito dai servizi
pubblici  per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (noti
come   SERT)   istituiti   presso   le   unita'   sanitarie  locali».
Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni, i detti servizi pubblici, i
consorzi  e  le  associazioni  fra comuni nonche' i centri gestiti in
economia  dagli  enti locali, potevano avvalersi della collaborazione
di  enti  di  volontariato,  di  enti  ausiliari senza fini di lucro,
iscritti  in appositi albi istituiti dalle Regioni, e di associazioni
o  di  enti  di  loro  emanazione  aventi finalita' di educazione dei
giovani,   di   sviluppo   socio-culturale   della  personalita',  di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
    In  definitiva,  il  sistema  si  fondava  «sull'integrazione tra
servizio  pubblico  (SERT  ed  enti  locali)  e  apporto dei privati,
mediante  sia  l'accesso  di  singole  persone  al servizio pubblico,
debitamente  autorizzate,  sia  l'appoggio  degli  utenti  presso  le
strutture  private  svolgenti la propria attivita' all'esterno, sotto
il  controllo della Regione, titolare anche del potere di definirne i
requisiti per la collaborazione».
    La  ricorrente  evidenzia  quindi le caratteristiche salienti del
nuovo  quadro  normativo,  sottolineando  come  il sistema introdotto
dalla  legge  n. 49  del  2006 non si basi piu' sull'integrazione tra
servizio  pubblico e privato secondo il modello della collaborazione,
ma «sulla istituzionalizzazione, in alternativa al servizio pubblico,
di  strutture  private  autorizzate  e  accreditate  che  svolgono le
proprie  funzioni  separatamente,  in condizioni di assoluta e totale
parita».   Si   sarebbe   realizzata,   pertanto,   una   «sorta   di
«privatizzazione»  in  parte  qua  delle  funzioni di prevenzione, di
riabilitazione  e  di  reinserimento  delle  tossicodipendenze»,  che
troverebbe    espressa   previsione   nelle   norme   di   cui   agli
artt. 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.
    6.2. - Passando alle singole censure, la Regione Umbria illustra,
innanzitutto,  quelle  relative  agli  art. 4-quaterdecies e 4-vicies
ter, commi 27, 29 e 30, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, Cost. - anche in relazione all'art. 32 Cost. - e 118 Cost.
    In  proposito,  la  difesa  regionale ricorda che l'art. 32 Cost.
affida   il  compito  di  assicurare  la  tutela  della  salute  alla
Repubblica,   «e   quindi  allo  Stato,  alle  Regioni,  alle  Citta'
metropolitane,  alle  Province ed ai comuni». Pertanto, «la rilevanza
istituzionale  del  Servizio sanitario nazionale», se non esclude che
il cittadino possa rivolgersi a soggetti privati per ottenere le cure
e  le prestazioni delle quali ritenga di avere bisogno, «non consente
che  i  fini istituzionali di prevenzione e cura del servizio possano
essere  perseguiti  al  di fuori del servizio medesimo, che tali fini
individua, attua e verifica».
    Peraltro,  osserva  ancora  la  ricorrente,  la  Costituzione non
assicura «la liberta' di scelta del cittadino tra servizio pubblico a
tutela  della  salute e servizio privato». Al contrario, il censurato
art. 4-quaterdecies  introduce  il principio fondamentale secondo cui
l'attivita'  di  prevenzione e intervento contro le tossicodipendenze
e'   esercitata  dai  servizi  pubblici  e  dalle  strutture  private
autorizzate  «secondo uniformi condizioni di parita». La nozione e la
portata  di  questa  formula  sono  poi  specificate  nelle ulteriori
disposizioni   del   medesimo   art. 4-quaterdecies,  come  pure  nei
commi 27,  29 e 30 dell'art. 4-vicies ter, il cui testo si riporta di
seguito.
    Comma  27:  «All'articolo 114  del  testo  unico  delle  leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il  perseguimento  degli  obiettivi previsti dal comma 1 puo'
essere  affidato  dai  comuni  e dalle comunita' montane o dalle loro
associazioni  alle  competenti aziende unita' sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116"».
    Comma  29:  «All'articolo 120  del  testo  unico  delle  leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1. Chiunque  fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope    puo'    chiedere    al   servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze  o  ad  una  struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116  e  specificamente  per l'attivita' di diagnosi, di
cui   al   comma 2,  lettera d),  del  medesimo  articolo  di  essere
sottoposto  ad  accertamenti  diagnostici  e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo";
        b) al comma 3, le parole: "dell'unita'" sono sostituite dalle
seguenti:  "delle aziende unita'" e dopo le parole: "unita' sanitarie
locali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con le strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116";
        c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
          "4. Gli  esercenti  la  professione  medica  che  assistono
persone  dedite  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope   possono,  in  ogni  tempo,  avvalersi  dell'ausilio  del
servizio  pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116";
        d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
          "7. Gli    operatori   del   servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze  e  delle  strutture  private  autorizzate ai sensi
dell'articolo 116,   salvo   l'obbligo   di  segnalare  all'autorita'
competente  tutte  le violazioni commesse dalla persona sottoposta al
programma  terapeutico  alternativo  a  sanzioni  amministrative o ad
esecuzione  di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre
su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne'
davanti  all'autorita'  giudiziaria  ne'  davanti ad altra autorita'.
Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di  procedura  penale  e  si  estendono  le  garanzie previste per il
difensore   dalle   disposizioni   dell'articolo 103  del  codice  di
procedura penale in quanto applicabili"».
    Comma  30:  «All'articolo 122  del  testo  unico  delle  leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1. Il  servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze e le
strutture  private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i
necessari  accertamenti  e  sentito  l'interessato,  che  puo'  farsi
assistere  da  un  medico  di fiducia autorizzato a presenziare anche
agli  accertamenti  necessari, definiscono un programma terapeutico e
socio-riabilitativo   personalizzato   che  puo'  prevedere,  ove  le
condizioni  psicofisiche  del  tossicodipendente  lo  consentano,  in
collaborazione  con  i  centri  di cui all'articolo 114 e avvalendosi
delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui
all'articolo 115,  iniziative  volte  ad un pieno inserimento sociale
attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di
pubblica   utilita'   o  di  solidarieta'  sociale.  Nell'ambito  dei
programmi  terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie
di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici
adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione
del programma da parte del tossicodipendente";
        b) al comma 2, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla
seguente: "viene" e dopo la parola: "studio" e' inserita la seguente:
"e";
        c) al  comma 3, le parole: "riabilitative iscritte in un albo
regionale  o  provinciale"  sono  sostituite dalle seguenti: "private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116";
        d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
          "4. Quando  l'interessato  ritenga  di attuare il programma
presso  strutture  private  autorizzate  ai sensi dell'articolo 116 e
specificamente  per  l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura  situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo"».
    Ad   avviso  della  Regione  Umbria,  le  norme  sopra  indicate,
riconoscendo  alle  strutture  private accreditate «una condizione di
parita'  istituzionale»  si porrebbero in contrasto con la competenza
regionale  in  tema  di  tutela  della salute (art. 117, terzo comma,
Cost.)  e  di  assistenza  sociale  (art. 117,  quarto comma, Cost.),
nonche' con i principi desumibili dall'art. 32, primo comma, Cost. Al
riguardo,   la   ricorrente  ribadisce  che  la  liberta'  di  scelta
dell'assistito deve sempre essere soggetta «al controllo, indirizzo e
verifica  del  servizio  pubblico,  organizzato a livello regionale e
degli enti locali».
    Le   norme  di  cui  agli  art. 4-quaterdecies  e  4-vicies  ter,
commi 27,   29   e   30,  sono,  inoltre,  censurate  per  violazione
dell'art. 118,  quarto  comma, Cost., in quanto si baserebbero su una
«interpretazione  estensiva  del  principio costituzionale della c.d.
sussidiarieta'  orizzontale».  Infatti,  secondo la difesa regionale,
agli  enti  locali  (comunita'  montane e comuni) chiamati a svolgere
compiti  riconducibili  alla  materia  dell'assistenza  sociale,  non
spetterebbe  piu'  «favorire  l'autonoma iniziativa dei cittadini, ma
prendere solo atto della esistenza di strutture private autorizzate a
cio' finalizzate, alle quali [...] i compiti della prevenzione, della
emarginalizzazione   e   del   disadattamento  sociale,  nonche'  del
reinserimento  scolastico  e  lavorativo  del tossicodipendente vanno
obbligatoriamente affidati».
    6.3.    -    Oggetto    dell'impugnativa   regionale   e'   anche
l'art. 4-quinquiesdecies,   per   violazione  dell'art. 117,  secondo
comma, lettera m), e terzo comma, Cost.
    La  ricorrente  evidenzia  come  la  norma  censurata  definisca,
impropriamente, «livello essenziale delle prestazioni» la liberta' di
scelta   dell'utente   -   che   «gia'  costituisce  principio  della
legislazione  sanitaria»  -  ed i requisiti necessari all'ottenimento
dell'autorizzazione   da   parte   delle   strutture   private.  Cio'
determinerebbe la violazione della competenza regionale in materia di
tutela della salute.
    6.4.  -  Sono,  inoltre,  censurati gli artt. 4-quinquiesdecies e
4-sexiesdecies per violazione dell'art. 119 Cost.
    In  particolare,  la  Regione  Umbria  ritiene  che  le  norme in
questione,  consentendo  l'esercizio,  da parte di strutture private,
delle  attivita'  di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei
soggetti tossicodipendenti, incidano fortemente sulla spesa sanitaria
delle Regioni.
    6.5.  - La ricorrente reputa illegittimi anche gli artt. 4-octies
e 4-undecies, «limitatamente alla previsione della attribuzione della
potesta'   certificatoria   anche   in  capo alle  strutture  private
accreditate», per violazione dell'art. 97 Cost.
    Il  parametro costituzionale evocato sarebbe violato in quanto le
norme    impugnate    conferirebbero    «una   funzione   tipicamente
amministrativa  ad  un  soggetto  privato senza idonee garanzie circa
l'efficienza,  efficacia e trasparenza dell'attivita' e, soprattutto,
senza   la   sottoposizione   a  strumenti  di  controllo  sia  della
legittimita'   che  del  buon  andamento».  Ad  avviso  della  difesa
regionale,  trattandosi della materia sanitaria, «la disciplina della
funzione  in  questione  e l'eventuale esternalizzazione della stessa
non  potrebbe  che  spettare alla Regione quale soggetto responsabile
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari».
    6.6.    -    Le   norme   di   cui   agli   artt. 4-quaterdecies,
4-quinquiesdecies,  4-sexiesdecies,  4-vicies ter, commi 27, 29 e 30,
sono  oggetto  delle  censure  regionali  anche  per  violazione  del
principio di leale collaborazione.
    Con     specifico     riferimento     alla     norma    di    cui
all'art. 4-quinquiesdecies,    la    ricorrente    ricorda   che   la
determinazione  dei  livelli essenziali delle prestazioni e' regolata
da  una  precisa  procedura  -  prevista  dall'art. 6,  comma 1,  del
decreto-legge   18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti  in
materia   di   spesa   sanitaria),   convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1  della  legge 16 novembre 2001, n. 405 - secondo la quale
siffatta  determinazione deve avvenire con decreto del Presidente del
Consiglio   dei   ministri,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni.
    La  stessa ricorrente ricorda, altresi', che i livelli essenziali
stabiliti    con   il   d.P.C.m.   29 novembre   2001   sono   stati,
successivamente,  «confermati»  dall'art. 54  della legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria 2003). Da quanto detto
discenderebbe   che   i   livelli  essenziali  di  cui  al  censurato
art. 4-quinquiesdecies   sono  stati  adottati  «al  di  fuori  delle
procedure   previste   specificamente   per   il  settore  sanitario,
all'evidente fine di aggirare la procedura della previa intesa con le
Regioni e le province autonome».
    Peraltro,  osserva  la  difesa  regionale, il legislatore statale
avrebbe dovuto tenere conto dell'«inevitabile intreccio di discipline
e di materie (assistenza sociale, tutela della salute, determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali)»,  al fine di ritenere necessaria la preventiva intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
    Analoghe  considerazioni valgono, a detta della ricorrente, anche
per  le  altre norme impugnate, per le quali sarebbe stato necessario
acquisire  il  parere  della  citata  Conferenza  in virtu' di quanto
prescritto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997.
    6.7.   -  La  Regione  Umbria  chiede  infine  che,  in  caso  di
accoglimento  del ricorso nei termini sopraesposti, la Corte dichiari
l'illegittimita'  costituzionale in via consequenziale degli artt. 4,
4-bis,  4-ter,  4-sexies,  4-septies e 4-vicies bis del decreto-legge
n. 272  del  2005,  «limitatamente  alla  parte  in  cui si prevedono
uniformi   condizioni   di   parita'   tra  i  servizi  pubblici  per
l'assistenza  ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate
dal servizio sanitario nazionale».
    7.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si e' costituito in
tutti    i    giudizi,   svolgendo   considerazioni   sostanzialmente
coincidenti.
    7.1.  - In merito alla presunta violazione del principio di leale
collaborazione,   la  difesa  erariale  contesta  l'esistenza  di  un
fondamento   costituzionale  dell'obbligo  di  procedure  legislative
ispirate  alla  leale collaborazione tra Stato e Regioni, richiamando
le  sentenze  della  Corte costituzionale n. 196 del 2004, n. 272 del
2005 e n. 181 del 2006.
    7.2.  -  Quanto alle censure relative all'art. 4-quinquiesdecies,
l'Avvocatura  dello  Stato  sostiene che, nella competenza statale ex
art. 117,  secondo  comma,  lettera m), Cost., rientra la potesta' di
riconoscere  il  diritto  a  fruire,  presso  una  struttura  privata
autorizzata, di prestazioni sanitarie analoghe a quelle erogate dalla
struttura pubblica.
    Ad  avviso  del  resistente,  la  richiamata competenza esclusiva
statale  concorre,  nella  fattispecie,  con  la potesta' legislativa
concorrente in materia di tutela della salute; di conseguenza, «anche
sotto  detto  ultimo  profilo  la  competenza del legislatore statale
appare  innegabile, attesa la natura di principio fondamentale» della
prevista parificazione delle strutture pubbliche con quelle private.
    Inoltre,  la mera previsione dei requisiti minimi per il rilascio
dell'autorizzazione, secondo la difesa erariale, non esulerebbe dalla
competenza concorrente statale e quindi dalla potesta' legislativa di
principio.
    7.3. - Sulla base di analoghe considerazioni dovrebbero ritenersi
infondate  anche  le  censure  riguardanti  gli artt. 4-quaterdecies,
4-sexiesdecies e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30.
    7.4.  -  La  resistente  chiede  il rigetto anche delle questioni
relative   agli   artt. 4-octies   e   4-undecies.   In  particolare,
l'Avvocatura  ritiene  inammissibile  la censura, mossa dalle Regioni
Toscana  e  Umbria, in riferimento all'art. 97 Cost., sul rilievo che
detta  censura  non  implicherebbe  di  per  se' la violazione di una
competenza direttamente attribuita dalla Costituzione alle Regioni.
    In  ogni  caso,  le  questioni in oggetto dovrebbero considerarsi
infondate,  in quanto le norme impugnate sarebbero riconducibili alla
materia  «ordinamento  penale»,  di  competenza legislativa esclusiva
statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
    Inoltre,   ad   avviso   della   resistente,   la  norma  di  cui
all'art. 4-undecies   troverebbe   fondamento   anche  nell'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.
    8.  -  In prossimita' dell'udienza, le Regioni Toscana (reg. ric.
58  del  2006), Emilia-Romagna (reg. ric. 60 del 2006), Liguria (reg.
ric.  61 del 2006) ed Umbria (reg. ric. 63 del 2006) hanno depositato
memorie  integrative,  con  le quali insistono nelle conclusioni gia'
formulate nei ricorsi.

                       Considerato in diritto

    1. - Le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte
ed  Umbria  hanno  promosso  questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies,
4-sexiesdecies,  4-vicies  ter,  commi 27,  28,  29  e 30, ed, in via
consequenziale,  degli  artt. 4,  4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e
4-vicies  bis  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di
tossicodipendenti  recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309), nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49,  per  violazione  degli  artt. 5, 97, 117 - anche in relazione
all'art. 32  Cost.  -,  118,  119  e  120  della  Costituzione  e del
principio di leale collaborazione.
    2.  -  I  giudizi  possono  essere  riuniti e decisi con un'unica
sentenza  per  la  sostanziale coincidenza dell'oggetto delle singole
questioni e dei parametri evocati.
    3.  -  Preliminarmente  deve essere dichiarata l'inammissibilita'
delle  questioni,  sollevate  dalla  Regione  Piemonte, relative agli
artt. 4-undecies,     4-quaterdecies    e    4-quinquiesdecies    del
decreto-legge   sopra   citato  -  con  eccezione,  per  quest'ultima
disposizione,  della  parte  in cui modifica il comma 9 dell'art. 116
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), della
quale  si  trattera'  nel  prosieguo  della  presente  sentenza - per
genericita'   delle   censure   di  legittimita'  costituzionale.  La
ricorrente, infatti, non puntualizza i motivi di illegittimita' delle
singole   norme   impugnate  ma  individua  una  serie  di  parametri
costituzionali  che sarebbero genericamente violati da tutte le norme
censurate.
    3.1.  -  Vanno  pure  dichiarate  inammissibili,  per mancanza di
motivazione,   le   censure   della  Regione  Toscana  relative  agli
artt. 4-octies  e 4-undecies dello stesso decreto-legge rispetto agli
artt. 117 e 118 Cost.
    3.2.  -  Sono  parimenti  inammissibili  le  censure  mosse dalle
Regioni  Toscana  ed  Umbria  agli  artt. 4-octies  e 4-undecies, per
violazione  dell'art. 97  Cost.,  poiche' le denunciate violazioni di
tale norma costituzionale non ridondano in una lesione della sfera di
attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni e
il   detto  parametro  non  e'  percio'  evocabile,  da  parte  delle
ricorrenti,  nell'ambito  di  un  procedimento  in via principale (ex
plurimis, sentenze n. 98 del 2007 e n. 116 del 2006).
    4.  - Le questioni relative a tutte le norme oggetto dei ricorsi,
sollevate  in  riferimento  alla presunta violazione del principio di
leale collaborazione, non sono fondate.
    4.1.  -  Questa  Corte ha piu' volte affermato che tale principio
non  e' invocabile, quale requisito di legittimita' costituzionale, a
proposito  dell'esercizio  della funzione legislativa, poiche' non e'
individuabile  un  fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare
procedure  collaborative atte a condizionare la funzione suddetta (ex
plurimis,  sentenze n. 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e
n. 196 del 2004).
    5.    -    La    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'art. 4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n. 272 del 2005, nel
testo integrato dalla legge di conversione n. 49 del 2006, e' fondata
nei limiti di seguito specificati.
    5.1.  - La sopra citata disposizione, nella parte in cui modifica
i  commi 1 e 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualifica la
liberta'  di  scelta  dell'utente tra strutture pubbliche e private -
autorizzate   alla   prevenzione,   cura   e   riabilitazione   delle
tossicodipendenze  -  «livello  essenziale delle prestazioni ai sensi
dell'art. 117,   secondo   comma,  lettera m),  della  Costituzione».
Dizione analoga compare nella rubrica del medesimo articolo.
    Questa  Corte  ha ripetutamente precisato che l'attribuzione allo
Stato  della competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117,
comma  secondo,  lettera m),  Cost.  si riferisce alla determinazione
degli  standard  strutturali  e  qualitativi  delle  prestazioni,  da
garantire  agli  aventi  diritto su tutto il territorio nazionale, in
quanto  concernenti  il  soddisfacimento di diritti civili e sociali.
Non  sono  pertanto  inquadrabili in tale categoria le norme volte ad
altri  fini,  quali,  ad  esempio,  l'individuazione  del  fondamento
costituzionale  della  disciplina,  da  parte  dello Stato, di interi
settori   materiali   (sentenze  n. 383  e  n. 285  del  2005)  o  la
regolamentazione  dell'assetto  organizzativo  e  gestorio degli enti
preposti all'erogazione delle prestazioni (sentenza n. 120 del 2005).
Il  suddetto  art. 117,  secondo  comma,  lettera m), Cost., consente
infatti   una  forte  restrizione  dell'autonomia  legislativa  delle
Regioni  al solo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento
dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa.
    Avendo  riguardo  alla  normativa  impugnata,  che  indubbiamente
rientra  nell'ambito materiale della «tutela della salute», assegnato
alla  potesta'  legislativa  concorrente  ai  sensi  del  terzo comma
dell'art. 117  Cost.,  si  deve  riconoscere  allo Stato il potere di
fissare  la  quantita',  la qualita' e la tipologia delle prestazioni
cui  tutti gli utenti hanno diritto nell'intero territorio nazionale.
Nel  porre  tali  livelli essenziali, lo Stato ha facolta' di dettare
norme  di  principio o di dettaglio, avendo cura di operare con legge
le  scelte  di  carattere  generale, all'interno delle quali la legge
stessa  deve stabilire «adeguate procedure e precisi atti formali per
procedere  alle  specificazioni  ed  articolazioni  ulteriori  che si
rendano  necessarie  nei  vari  settori» (sentenza n. 88 del 2003; in
senso conforme, sentenza n. 134 del 2006).
    La deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di
quella  dello  Stato, e' ammessa nei limiti necessari ad evitare che,
in  parti  del  territorio nazionale, gli utenti debbano, in ipotesi,
assoggettarsi  ad  un  regime  di assistenza sanitaria inferiore, per
quantita' e qualita', a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Alle
Regioni   sara'   sempre  possibile  fornire,  con  proprie  risorse,
prestazioni  aggiuntive  tese  a  migliorare ulteriormente il livello
delle  prestazioni,  oltre la soglia minima uniforme prescritta dalla
legge statale.
    La  natura  intrinseca  dei livelli essenziali delle prestazioni,
previsti  dalla  norma  costituzionale  prima  citata,  esclude,  per
evidenti  ragioni logico-giuridiche, che la stessa norma possa essere
indicata  come  fondamento  di un principio di liberta' di scelta, da
parte  dell'utente,  tra  strutture  pubbliche e private operanti nel
campo    della    prevenzione,    cura    e    riabilitazione   delle
tossicodipendenze.  Questo  principio introduce in capo all'utente un
diritto  non  incidente  sui livelli quantitativi e qualitativi delle
prestazioni,  che,  qualora  lo  Stato  ritenga di doverli stabilire,
devono  essere  fissati  in  modo  eguale  per  entrambi  i  tipi  di
struttura.   Tale  diritto  inerisce,  invece,  ad  una  liberta'  di
autodeterminazione dell'utente, cui viene riconosciuta la facolta' di
avvalersi delle prestazioni di quelle strutture, pubbliche o private,
nelle  quali  ripone  maggiore  fiducia. L'intervento del legislatore
statale  non  si  pone  quindi  sul versante delle prestazioni, ma su
quello  delle  modalita'  con  le  quali  l'utente  puo' fruire delle
stesse.
    5.2.   -   Da   quanto   detto   si  ricava  la  conclusione  che
l'inquadramento   della  liberta'  di  scelta  nell'ambito  normativo
dell'art. 117,   secondo   comma,  lettera m),  Cost.,  non  solo  e'
concettualmente   inappropriato,   ma   comporta  conseguenze  lesive
dell'autonomia  regionale,  in  quanto  consente  il  superamento dei
confini  tra  principi  fondamentali  della  materia,  riservati alla
legislazione  dello  Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle
Regioni,  tipici  della  competenza  ripartita  di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost., nel cui ambito indubbiamente ricade la normativa
de qua, volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.
    5.3.  -  Esiste gia' nei principi fondamentali della legislazione
statale  in  materia  di  tutela  della  salute il riconoscimento del
diritto   di   scelta  dell'assistito  tra  le  strutture  sanitarie,
pubbliche  e  private,  in grado di offrire le prestazioni richieste.
Tale  diritto  -  come  ha  precisato questa Corte - non e' assoluto,
«dovendo    invece   essere   contemperato   con   altri   interessi,
costituzionalmente   tutelati,  puntualmente  indicati  da  norme  di
principio  della  legislazione  statale»  (sentenza n. 200 del 2005).
L'esistenza  del  diritto  di  libera  scelta si deve accompagnare, a
tutela  dell'utente, ad una disciplina generale, uniforme in tutto il
territorio nazionale, destinata a rendere possibile la verifica degli
standard di qualificazione delle strutture, mediante la fissazione di
requisiti minimi affinche' le stesse siano autorizzate e accreditate.
La  previsione  di un sistema di accreditamento non incide sui poteri
amministrativi   regionali   (giacche'  spetta  sempre  alla  Regione
introdurre  eventuali  requisiti ulteriori e stabilire in concreto la
sussistenza  degli  stessi),  ma  obbedisce  soltanto all'esigenza di
garantire  uniformita'  di  condizioni  di ammissione delle strutture
private   all'erogazione  di  prestazioni  sanitarie,  in  regime  di
concorrenzialita'  con  quelle pubbliche. In questo senso si era gia'
orientata  la  giurisprudenza di questa Corte prima della riforma del
titolo  V della parte seconda della Costituzione (sentenza n. 416 del
1995), con considerazioni da ritenersi ancora valide dopo la suddetta
riforma.
    5.4.  -  Le  norme  impugnate  nel  presente  giudizio, una volta
espunto  il  riferimento  all'art. 117,  secondo  comma,  lettera m),
Cost.,  non contravvengono ai criteri di legittimita' prima ricordati
e  non  ledono  pertanto,  per  i  profili  denunciati  dalle Regioni
ricorrenti,   il  sistema  di  riparto  tra  legislazione  statale  e
regionale delineato nell'art. 117, terzo comma, Cost.
    In  particolare,  come  sopra  e' stato ricordato, la liberta' di
scelta  dell'utente  tra  strutture  pubbliche e private operanti nel
campo   delle  tossicodipendenze  si  colloca  all'interno  del  piu'
generale  principio  di  liberta'  di scelta dell'utente del Servizio
sanitario  nazionale,  gia'  esistente  nella  legislazione  statale.
Poiche' la liberta' di scelta non e' assoluta, devono essere previsti
principi  generali  affinche'  «le  attivita'  di  prevenzione  e  di
intervento  contro  l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano
esercitate   secondo  uniformi  condizioni  di  parita'  dei  servizi
pubblici  per  l'assistenza  ai  tossicodipendenti  e delle strutture
private  autorizzate  dal  Servizio  sanitario  nazionale» (art. 113,
comma 1,  lettera  a),  del  d.P.R.  n. 309 del 1990, come modificato
dall'art. 4-quaterdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo
integrato dalla legge di conversione n. 49 del 2006).
    I  principi contenuti nelle successive disposizioni dell'art. 113
prima  citato,  nel  testo  introdotto  dalla  norma  impugnata, sono
rivolti a conseguire il fine di uniformita' enunciato in via generale
e  non  incidono,  con  prescrizioni  di  dettaglio,  sulla  potesta'
legislativa delle Regioni nel campo considerato. Si tratta infatti di
garantire  il possesso, da parte delle strutture private autorizzate,
di  alcuni requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali,   previsti   dal   successivo  art. 116  (lettera b);  di
prescrivere  alla  disciplina  dell'accreditamento  istituzionale dei
servizi  e  delle  strutture - che deve essere conforme ai criteri di
cui  all'art. 8-quater  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'articolo 1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - di «garantire
la  parita'  di  accesso  ai  servizi ed alle prestazioni erogate dai
servizi  pubblici e dalle strutture private accreditate» (lettera c);
di  attribuire  alcune  funzioni  essenziali  a  tutte  le  strutture
autorizzate,  pubbliche  e private, (lettera d) ed in particolare: 1)
analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente,  anche  nei rapporti con la famiglia; 2) controlli
clinici  e  di  laboratorio  necessari  per  accertare  lo  stato  di
tossicodipendenza  effettuati  da strutture pubbliche accreditate per
tali  tipologie  di  accertamento;  3)  individuazione  del programma
farmacologico  o  delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle
patologie  in  atto,  con  particolare  riguardo  alla individuazione
precoce  di  quelle  correlate  allo  stato  di tossicodipendenza; 4)
elaborazione,  attuazione  e  verifica  di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo,  nel rispetto della liberta' di scelta del luogo
di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione
in  forma  diretta  o  indiretta  di  interventi  di  informazione  e
prevenzione.
    A   sua  volta,  l'art. 4-quinquiesdecies,  nella  parte  in  cui
modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, fissa i
seguenti  requisiti  minimi  per  il rilascio dell'autorizzazione, ai
sensi  dell'art. 8-ter  del  d.lgs.  n. 502 del 1992: a) personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  o  privato o natura di associazione
riconosciuta  o  riconoscibile  ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del  codice  civile;  b)  disponibilita'  di  locali  e  attrezzature
adeguate  al  tipo  di  attivita'  prescelta;  c) personale dotato di
comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto; d) presenza
di  un'equipe  multidisciplinare  composta dalle figure professionali
del  medico  con  specializzazioni attinenti alle patologie correlate
alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia
di  tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato
all'esercizio  della  psicoterapia  e  dell'infermiere professionale,
qualora   l'attivita'   prescelta   sia   quella  di  diagnosi  della
tossicodipendenza;  e)  presenza numericamente adeguata di educatori,
professionali  e  di comunita', supportata dalle figure professionali
del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la
specifica   attivita'   prescelta   di   cura  e  riabilitazione  dei
tossicodipendenti.
    Si  tratta,  come  risulta  da  tali elencazioni, di requisiti di
carattere   generale,  difficilmente  controvertibili,  miranti  alla
garanzia  di  uno  standard  qualitativo minimo delle strutture, allo
scopo  di  assicurare  prestazioni  adeguate  ed uniformi su tutto il
territorio   nazionale   anche   da  parte  delle  strutture  private
autorizzate.  La  cautela si presenta come particolarmente necessaria
proprio  in virtu' della liberta' di scelta tra strutture pubbliche e
private.
    Le  stesse  elencazioni  che  precedono  dimostrano  che si e' in
presenza   di  principi  fondamentali  e  non  di  una  normativa  di
dettaglio,  giacche'  le prescrizioni contenute nelle norme censurate
sono   molto   ampie  e  richiedono  sia  un'attivita'  normativa  di
attuazione,   precisazione   e   adattamento   alle  singole  realta'
territoriali,   di   competenza   delle   Regioni,  sia  un'attivita'
amministrativa  di valutazione - volta ad accertare, nel concreto, la
sussistenza  dei  requisiti  per  l'accreditamento e l'autorizzazione
delle strutture private - di vigilanza e di controllo sulle stesse.
    Che   le   norme  impugnate  si  limitino  a  stabilire  principi
fondamentali in una materia di competenza legislativa concorrente, e'
confermato dal comma 4 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, come
modificato  dall'art. 4-quinquiesdecies  del  decreto  impugnato,  il
quale  attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di
stabilire le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti
richiesti  dalla  legge e le cause che danno luogo alla sospensione o
alla revoca dell'autorizzazione.
    Ulteriore conferma del ruolo non meramente esecutivo riconosciuto
alle   Regioni   proviene   dall'art. 4-sexiedecies,  il  quale,  sul
presupposto   che   l'autorizzazione   di  cui  sopra  e'  condizione
necessaria per accedere all'accreditamento istituzionale, stabilisce:
«Le  regioni  e  le province autonome fissano gli ulteriori specifici
requisiti   strutturali,  tecnologici  e  funzionali,  necessari  per
l'accesso  degli  enti  autorizzati  all'istituto dell'accreditamento
istituzionale  per  lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura,
certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di
alcooldipendenza,  recupero  e riabilitazione dei soggetti dipendenti
da     sostanze     stupefacenti     e     psicotrope,    ai    sensi
dell'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 502,  e  successive  modificazioni». La stessa disposizione, nella
parte  in cui modifica il comma 2 dell'art. 117 del d.P.R. n. 309 del
1990,  aggiunge che l'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura,
recupero   e  riabilitazione  dei  soggetti  dipendenti  da  sostanze
stupefacenti  e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale,  e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di
cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
    Viene  riprodotto,  con  riferimento al settore delle prestazioni
sanitarie  in  favore  dei  soggetti tossicodipendenti, il sistema di
rapporti delineato in generale per tutte le prestazioni sanitarie dal
d.lgs.  n. 502  del  1992, fondato sulla fissazione in sede nazionale
dei  requisiti  minimi delle strutture e sulla competenza regionale a
stabilire gli ulteriori requisiti necessari per l'accreditamento ed a
stipulare  gli  accordi  contrattuali,  senza i quali gli oneri delle
prestazioni  non possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.  Non  emerge,  in definitiva, uno specifico restringimento
dello  spazio  normativo  regionale rispetto alla disciplina generale
contenuta  nel  suddetto  d.lgs. n. 502 del 1992. Rimangono, in altre
parole,  alle  Regioni congrui margini per l'esercizio della potesta'
legislativa,  nell'ambito  dei  principi fondamentali contenuti nella
legge  statale, e la piena padronanza delle competenze amministrative
in  materia, le quali, visto il grado di generalita' della disciplina
legislativa  statale,  non  sono tali da predeterminare - come invece
sostenuto dalle ricorrenti - le scelte concrete delle singole Regioni
e degli enti di gestione del SSN dalle stesse dipendenti.
    6.  -  La  questione relativa al comma 9 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309  del 1990, come sostituito dall'articolo 4-quinquiesdecies del
decreto-legge  n. 272  del  2005,  e'  fondata  nei limiti di seguito
specificati.
    6.1.  -  Nell'abilitare  le  Regioni  e  le  Province  autonome a
ricevere  erogazioni liberali, fatte ai sensi dell'art. 100, comma 2,
lettera a),  del  d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), per le finalita' indicate nel
comma 1  dello  stesso  articolo, la norma censurata pone una duplice
prescrizione:  a)  le  medesime  Regioni  e  Province autonome devono
ripartire  le  somme  percepite  tra gli enti di cui all'art. 115 del
t.u. sulle tossicodipendenze; b) i criteri per la ripartizione devono
essere predeterminati dalle «rispettive assemblee».
    Entrambe   le   prescrizioni   sono   in   conflitto   con  norme
costituzionali.
    La  prima  viola  l'art. 119  Cost.,  in  quanto  pone un preciso
vincolo  di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni
liberali  disposte direttamente in favore delle Regioni. Questa Corte
ha  ripetutamente  precisato  che  la  predeterminazione  di  vincoli
siffatti  da  parte  dello  Stato,  al di fuori degli indirizzi e dei
limiti  resi  necessari  dal coordinamento della finanza pubblica, e'
lesiva dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle
Regioni  e delle Province autonome (ex plurimis, sentenze numeri 169,
157, 105 e 95 del 2007).
    La  seconda  prescrizione viola l'autonomia organizzativa interna
delle Regioni, poiche' individua quale organo regionale debba fissare
i  criteri  di  ripartizione  dei  fondi  derivanti  dalle erogazioni
liberali  di  cui sopra. L'art. 123 Cost. attribuisce allo statuto la
determinazione   dei   principi   fondamentali  di  organizzazione  e
funzionamento  della  Regione.  Nella  fattispecie  viene peraltro in
rilievo  la  violazione diretta del quarto comma dell'art. 117 Cost.,
in    quanto   trattasi   di   normativa   di   dettaglio   attinente
all'organizzazione  interna  della Regione e rientrante quindi, entro
la   cornice   generale  dei  principi  statutari,  nella  competenza
residuale delle stesse.
    7.  -  Restano  assorbite  le  altre  questioni  di  legittimita'
costituzionale   sollevate,   per   profili   diversi,   nei  ricorsi
introduttivi  del  presente giudizio e relative alle stesse norme, la
cui illegittimita' viene dichiarata nei limiti sopra precisati.
    8.  -  La  qualificazione  della liberta' di scelta tra strutture
pubbliche  e  private  come  principio  fondamentale  in  materia  di
prevenzione,  cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza,
determina  l'infondatezza  delle  questioni  aventi  ad  oggetto  gli
artt. 4-undecies,  4-quaterdecies  e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e
30,  promosse  per violazione dell'art. 117 Cost. Le norme censurate,
infatti,  si  limitano  a  ribadire  il  suddetto principio di libera
scelta  del  tossicodipendente  e  pertanto  non  determinano  alcuna
lesione delle competenze legislative regionali.
    9.  -  Infondate  sono  pure  le  questioni aventi ad oggetto gli
artt. 4-octies,  4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies (nella
sua interezza), 4-sexiesdecies e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30,
promosse  per  violazione degli artt. 118 e 119 Cost. Al riguardo, va
rilevato  che  gli effetti sull'organizzazione amministrativa e sulla
finanza delle Regioni, derivanti dalle norme impugnate, costituiscono
mere conseguenze di fatto della fissazione da parte dello Stato di un
principio  fondamentale  nella  materia  in  esame, non configurando,
pertanto,  alcuna lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria
delle Regioni.
    10.  -  Infine,  sono  infondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 4,  4-bis,  4-ter, 4-sexies, 4-septies e
4-vicies  bis  del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato
dalla  relativa  legge  di conversione n. 49 del 2006, promosse dalla
Regione   Umbria   «in  via  consequenziale»  rispetto  all'eventuale
declaratoria  di integrale incostituzionalita' delle norme censurate.
Infatti, poiche' l'asserita illegittimita' costituzionale delle norme
sopra  richiamate  e',  per  espressa dichiarazione della ricorrente,
consequenziale  alla incostituzionalita' delle altre norme impugnate,
la  declaratoria  di  infondatezza  delle questioni relative a queste
ultime  si  riverbera  su  quelle  relative  alle  norme  di cui agli
artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies bis.