P. Q. M.
   Ogni  altra  decisione in rito e nel merito riservata, sospende il
giudizio.
   Manda  la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale
ai  sensi  dell'art.  23, secondo comma della legge costituzionale 11
marzo  1953,  n. 87,  nonche'  di notificare la presente ordinanza al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e comunicarla ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del
medesimo art. 23, quarto comma.
                        Il Presidente: Caruso
                                     Il relatore estensore: Zucchelli