P. Q. M. Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il giudizio. Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, secondo comma della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, nonche' di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del medesimo art. 23, quarto comma. Il Presidente: Caruso Il relatore estensore: Zucchelli