P. Q. M.
Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  30-42  del r.d. 13 agosto
1933, n. 1038, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, della
Costituzione,   nei  termini  di  cui  in  parte  motiva.  Ordina  la
sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale.  Dispone che la presente ordinanza sia, a cura
della  segreteria, notificata alla «Bipielle Societa' di gestione del
credito  S.p.A.,  quale  mandataria  della  Banca  Popolare  Italiana
S.p.A.,  gia'  Banca  Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., all'Azienda
ospedaliera  V. Cervello» di Palermo, all'ufficio del p.m. in sede, e
comunicata  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 aprile
2007.
                         Il Presidente: Topi