P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alla «Bipielle Societa' di gestione del credito S.p.A., quale mandataria della Banca Popolare Italiana S.p.A., gia' Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., all'Azienda ospedaliera V. Cervello» di Palermo, all'ufficio del p.m. in sede, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2007. Il Presidente: Topi