Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimita' costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dellart. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonche' agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola