P. Q. M.
   Visti  gli  art.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  questo giudice dichiara rilevante e non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169
del  d.P.R.  29  dicembre  1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3,
primo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della
domanda  di  pensione  privilegiata  dalla  data  di  cessazione  dal
servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia.
   Sospende  il  giudizio  ed  ordina alla segreteria la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
     Cosi' provveduto in Genova, il 31 ottobre 2006.
                     Il giudice: Pastrorino Olmi