P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  24,  secondo comma e 111, secondo comma Costituzione, la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 593, primo comma
c.p.p.  come  modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, nella parte in
cui  esclude  che  l'imputato  possa  appellare contro le sentenze di
proscioglimento ex art. 88 c.p. (vizio totale di mente).
   Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 2005,
n. 87,  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente D.M. ed al P.G. della Cassazione, nonche' al
Presidente  del  Consiglio  dei ministri; sia comunicata, altresi' ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
     Cosi' deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
                        Il Presidente: Gassi
                                                 L'estensore: Gentile