P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 24, secondo comma e 111, secondo comma Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, primo comma
c.p.p. come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, nella parte in
cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento ex art. 88 c.p. (vizio totale di mente).
Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 2005,
n. 87, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente D.M. ed al P.G. della Cassazione, nonche' al
Presidente del Consiglio dei ministri; sia comunicata, altresi' ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Il Presidente: Gassi
L'estensore: Gentile