P. Q. M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione
Liguria n. 20 del 7 maggio 2002 per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione;
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti, al Presidente della Giunta regionale della
Liguria e al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.
Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 9 marzo
2007.
Il Presidente: Moraglia
Il giudice relatore ed estensore: Germani