P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10 della legge della Regione
Liguria n. 20 del 7 maggio 2002 per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione;
   Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti,  al  Presidente della Giunta regionale della
Liguria e al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella  Camera di consiglio del 9 marzo
2007.
                       Il Presidente: Moraglia
                            Il giudice relatore ed estensore: Germani