Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del
codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre
2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola