Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del
codice  di  procedura  penale, come sostituito dalla legge 7 novembre
2002,  n. 248  (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione,  dal  Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola