P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 131, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, nella parte in
cui   prevede   che  gli  onorari  dovuti  (...)  all'ausiliario  del
magistrato,  sono  prenotati  a  debito,  a  domanda, (...) se non e'
possibile  la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste
le  spese  processuali,  o  dalla  stessa parte ammessa, per vittoria
della  causa  o  per  revoca  dell'ammissione  invece  che anticipati
dall'erario,   per  violazione  degli  articoli  36,  97  e  3  della
Costituzione.
   Sospende la decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi
avanzata  dal  consulente  tecnico  dell'ufficio  dott. Anna Spina in
attesa della decisione della Corte costituzionale.
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, siano trasmessi gli atti
alla  Corte  costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle
parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
     Catania, addi' 8 gennaio 2008
                          Il giudice: Lima