P. Q. M.
Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 294 c.p.p. nella parte in cui
non prevede l'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento
della misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. dopo la
pronunzia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del
giudizio d'appello.
Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse
di Rippa Giuseppe avverso l'ordinanza della Corte di appello di
Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Cosi' deciso in Napoli, udienza del 28 gennaio 2008.
Il Presidente estensore: Cariello