P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 294 c.p.p. nella parte in cui
non  prevede  l'obbligo  dell'interrogatorio nel caso di aggravamento
della  misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. dopo la
pronunzia  della  sentenza  di  primo  grado  e  fino  all'inizio del
giudizio d'appello.
   Sospende  il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse
di  Rippa  Giuseppe  avverso  l'ordinanza  della  Corte di appello di
Napoli  in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Manda   alla   cancelleria   per   i   prescritti   adempimenti  e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
     Cosi' deciso in Napoli, udienza del 28 gennaio 2008.
                  Il Presidente estensore: Cariello