Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria 2007), promosse dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe,
     1)   dichiara   inammissibili   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  1,  commi  362,  363, 364 e 365, della
legge  n. 296  del  2006,  promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97
della  Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato
in epigrafe;
     2)   dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto  dell'articolo  1,  commi 362, 363 e 364, della legge n. 296
del 2006, nella parte in cui, in riferimento all', pone il vincolo di
destinazione  specifica  del fondo di cui al comma 362 per interventi
di  riduzione  dei  costi  della  fornitura  energetica per finalita'
sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro dello
sviluppo  economico,  sono  stabiliti le condizioni, le modalita' e i
termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso;
     3)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 1,
comma  362,  della  legge  n. 296  del  2006,  nella parte in cui, in
riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le
Regioni  per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a
carico del fondo istituito dallo stesso comma;
     4)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 1,
comma  364,  della  legge  n. 296 del 2006: a) nella parte in cui, in
riferimento  al  biennio  2008-2009, non contiene, dopo le parole «da
adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella
parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso:
«per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»;
     5)  dichiara,  ai  sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  l'illegittimita'  costituzionale consequenziale dell'articolo
1,  comma 356, della legge n. 296 del 2006: a) nella parte in cui non
contiene,  dopo  le  parole «si provvede», le parole «d'intesa con la
Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari
a 11 milioni di euro»;
     6)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  1,  comma  365, della legge n. 296 del
2006,  promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonche' al
principio  di  leale  collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il
ricorso indicato in epigrafe;
     7)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 1,
comma  1284,  della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede
che  le  modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del
fondo  sono  indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare di concerto con il Ministro degli
affari   esteri,  sentito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  e  della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281», anziche' «Con decreto
del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo   28   agosto  1997,  n. 281,  sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari»;
     8)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 1,
comma  1284,  della  legge  n. 296  del  2006,  nel  testo sostituito
dall'art.  2,  comma  334,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che
le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo
sono  indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e successive modificazioni»,
anziche'  «Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il Ministro degli affari
esteri,  da  adottare  d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive   modificazioni,   sentito   il  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari»;
     9)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006,
promosse,  in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' al
principio  di  leale  collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il
ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola