per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del medesimo art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge n. 413 del 1991, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dalla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola