per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 51, secondo comma, numero 2),
del   d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633  (Istituzione  e  disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  come  sostituito dall'art. 18,
comma   2,   lettera   a),  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413
(Disposizioni  per  ampliare  le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei   rapporti   tributari   pendenti;  delega  al  Presidente  della
Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per  reati tributari;
istituzioni  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto fiscale),
sollevata,  con  riferimento  all'art.  2  della  Costituzione, dalla
Commissione   tributaria  regionale  della  Toscana  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe;
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale  del  medesimo  art. 51, secondo comma, numero 2), del
d.P.R.  n. 633  del  1972,  come  sostituito  dall'art.  18, comma 2,
lettera  a),  della legge n. 413 del 1991, sollevate, con riferimento
agli  artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dalla stessa Commissione tributaria
regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola