IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007 e vertente tra S. L. nata a Siena l'.............. codice fiscale ........... con l'avv. Carlo Saracini del Foro di Siena per delega in calce al ricorso e C. R. nato a Firenze l'............ codice fiscale ................... con l'avv. Iacopo Tozzi del Foro di Firenze e Francesca Fabbiani del Foro di Siena come da comparsa di costituzione e risposta, avente per oggetto: ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, cosi' come interpretato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007. Svolgimento del processo L. S. nata a Siena l'.............. residente via ................, con ricorso depositato il 15 febbraio 2007, premesso di avere convissuto con R. C. e di avere avuto da costui due figli, D. nato il ............... e A. nata il ............ di avere interrotto la convivenza nel novembre 2005 concordando le condizioni della separazione con il C., che quest'ultimo, ricoveratosi in una comunita' di recupero per tossicodipendenti, non aveva piu' mantenuto fede all'impegno di corrisponderle mensilmente la somma di euro 3.000,00, come concordato al momento della separazione; che, venduta la casa acquistata in comproprieta' in .............., essa insieme ai figli si era trasferita in Siena in un alloggio condotto in locazione con un canone mensile di euro 1.200,00, oltre ai consumi; che solo da poco tempo il C. aveva preso ad avere rapporti con i figli, quantunque essa non avesse mai frapposto ostacoli, agli incontri dei figli con il padre e con i nonni paterni; tanto premesso, chiedeva che i figli le fossero affidati in via esclusiva, che il padre potesse vederli e averli con se' a settimane alterne per il fine settimana, che il C. fosse obbligato a corrisponderle la somma di euro 3.000,00 al mese quale concorso al mantenimento dei figli, oltre alla meta' delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, che fosse disposto a garanzia degli obblighi gravanti sul C. il sequestro di parte del ricavato della vendita della casa di proprieta' comune, per la quota spettante al C. Sosteneva la S. che da una interpretazione razionale e organica della legge n. 54/2006 discendeva la competenza in materia del tribunale ordinario, cosi' come affermato dal tribunale per i minorenni di Milano con ordinanza del 12 maggio 2006, cui intendeva aderire. Sosteneva in particolare, che tanto la normativa sostanziale quanto quella processuale applicabile alla materia de qua, non poteva che essere unica tanto per i figli nati all'interno del matrimonio quanto per i figli nati al di fuori del matrimonio. Si costituiva in giudizio R. C., il quale preliminarmente eccepiva che il ricorso era stato introdotto davanti ad un giudice incompetente, competente dovendo ritenersi il Tribunale per i minorenni di Firenze, cosi' come stabilito dalla ordinanza della suprema Corte di cassazione n. 8362/2007, secondo la quale per l'ipotesi di controversia tra genitori riguardante i figli naturali, la competenza a decidere spetta al tribunale per i minorenni. Nel merito, invocava l'affidamento condiviso, contemplato dalla legge n. 54/2006, e contestava la domanda della ricorrente di assegnazione di una somma pari a euro 3.000,00 al mese, che doveva ritenersi eccessiva, attese le sue precarie condizioni di salute e la contrazione delle proprie capacita' di guadagno (attualmente poteva contare soltanto su uno stipendio di euro 800,00 mensili, come da busta paga emessa dalla .............. di Milano presso cui lavorava). All'udienza del 4 dicembre 2007 i procuratori delle parti, a tanto autorizzati, depositavano memorie illustrative della rispettive posizioni e motivi a sostegno della incostituzionalita' dell'art. 4 della legge n. 54/2006, cosi come interpretato dalla suprema Corte di cassazione. Il giudice si riservava ogni decisione. Motivi della decisione A scioglimento della riserva questo giudicante osserva: con l'introduzione della legge n. 54/2006 la tutela giurisdizionale accordata ai «figli di genitori non coniugati» (ma piu' correttamente dovrebbero tali figli essere definiti come figli naturali oppure figli nati al di fuori del matrimonio perche' anche i figli di genitori non coniugati potrebbero essere figli legittimi di precedente matrimonio di uno dei due o di entrambi i genitori), e' la medesima di quella riconosciuta ai figli legittimi. Cio' si ricava chiaramente dall'art. 4 della legge n. 54/2006, laddove al comma 2, sancisce: «le disposizioni della presente legge si applicano anche ................ ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Non sembra seriamente dubitabile che con la locuzione «disposizioni della presente legge» il legislatore abbia inteso riferirsi a tutte le norme contenute nella legge e pertanto anche a quelle di carattere processuale, come quella di cui all'art. 2, comma 1 della legge medesima, l'art. 155 codice civile novellato, l'art. 155-sexies codice civile 1'art. 709-ter c.c. introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 54/2006, norme implicanti l'eventuale istruzione probatoria della causa. La competenza del tribunale per i minorenni, stando all'attuale legislazione vigente per l'ipotesi di controversia, quale quella de qua, tra genitori naturali, in tema di affidamento dei minori, regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario e determinazione del contributo al mantenimento dei minori medesimi, cosi' come affermata dalla suprema Corte di cassazione con la citata ordinanza, non appare formalmente censurabile, in quanto non si risolve in una manifesta disparita' di trattamento dei figli minori, a seconda che siano nati all'interno del matrimonio oppure al di fuori del matrimonio uguale essendo la disciplina sostanziale per cui sotto tale aspetto non verrebbe in essere alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Corte costituzionale e neppure del principio di inviolabilita' della tutela del diritto soggettivo. Giova per altro osservare che l'intento del legislatore, quale si ricava dall'esame degli atti parlamentari concernenti la formazione della legge n. 54/2006, era proprio quello di evitare la duplicita' delle competenze, a seconda che i minori fossero o meno figli legittimi e di fare confluire tutte le controversie nella competenza del tribunale ordinario, la cui procedura offre maggiori garanzie per i minori, evitando «le lungaggini tipiche dell'intervento dei tribunali per i minorenni ....» (Cfr. atto di discussione n. 600 del 10 marzo 2005). Sempre dall'esame degli atti parlamentari inoltre puo' desumersi che la legge n. 54/2006 intenderebbe devolvere anche le cause riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali, alla competenza del tribunale ordinario, con uniforme applicazione delle regole e dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 155 e segg. c. c. e 706 e segg. c.p.c. E', invero, innegabile che la normativa di cui all'art. 155 e seguenti del codice civile postula il rito processuale speciale di cui all'art. 706 e segg. cod. proc. civ., rito pressocche' incompatibile con quello camerale tipico del tribunale per i minorenni. Ancorche' debba riconoscersi che la legge n. 54 del 2006 non ha espressamente derogato alla competenza del tribunale per i minorenni, quale si ricava dal combinato disposto degli artt. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e 317-bis cod. civ. e che, in tema di norme processuali il rito speciale di cui agli artt. 706 e segg. Cod. proc. civ. non e' invocabile nelle controversie derivanti dalla crisi della convivenza di fatto (in merito si e' giustamente affermato che la convivenza more uxorio puo' cessare a seguito della mera decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi, senza che sia in alcun modo necessario l'intervento del giudice, al contrario di cio' che avviene per la separazione personale e per il divorzio), tuttavia non puo' non convenirsi che, stante l'interpretazione della legge n. 54/2006 avallata dalla suprema Corte di cassazione, secondo cui il tribunale per i minorenni deve ritenersi competente non solo in materia di affidamento dei figli naturali minori di eta' e di modalita' di esercizio della potesta' genitoriale, ma anche a decidere sulle questioni relative al loro mantenimento e sulle questioni economiche in genere, l'assoggettamento al rito camerale, tipico della volontaria giurisdizione, di tutte queste materie comporta una limitazione di garanzie processuali che puo' tradursi in una disparita' di trattamento, rispetto alla tutela dei minori nati all'interno del matrimonio, per i quali e' assicurata la garanzia processuale propria del rito ordinario. Sotto tale aspetto potrebbe sussistere contrasto con l'art. 24 della Costituzione. La disparita' delle competenze (quella specializzata del tribunale per i minorenni e quella ordinaria del tribunale) inoltre confiligge con il principio, anche questo di rilevanza costituzionale in quanto correlato alla realizzazione della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111 Carta costituzionale), della concentrazione delle tutele (principio da ultimo affermato dall'ordinanza n.8362 della stessa suprema Corte di cassazione in data 22 marzo 2007 depositata il 3 aprile 2007). Cio' appare evidente nell'ipotesi in cui, a seguito della crisi della famiglia di fatto, con i figli naturali minorenni e figli naturali maggiori di eta', ma non ancora economicamente indipendenti. In tale ipotesi, i genitori naturali saranno costretti a rivolgersi al tribunale per i minorenni per i figli naturali minori di eta', e nel contempo al tribunale ordinario per i figli naturali maggiorenni ma non autosufficienti, con eventuale necessita' presso ciascun ufficio di disporre autonoma C.T.U. per accertare le situazioni economiche dei genitori alle quali parametrare il contributo al mantenimento dovuto dagli stessi e con il pericolo di accertamenti disomogenei. Appare, dunque, costituzionalmente corretto affermare l'esigenza della unicita' delle competenze in tema di tutela dei minori, indipendentemente dalla natura del rapporto esistente tra i genitori al momento della loro separazione, e cioe' indipendentemente dalla condizione di figli nati fuori dal matrimonio. La dicotomia delle competenze, infine, si risolve anche in violazione dell'art. 111 della Corte costituzionale sotto altro profilo, perche' con riguardo ai provvedimenti emessi dal presidente del tribunale ordinario in tema di tutela dei figli nati dal matrimonio e' possibile il ricorso alla Corte di appello in sede di reclamo, e quindi alla Corte di cassazione, mentre lo stesso non e' consentito in tema di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, per i quali e' inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto della sezione minori della Corte di appello, che decide in sede di reclamo.