IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado   iscritta   al  n. 314  del  ruolo  generale  per  gli  affari
contenziosi   dell'anno   2007   e   vertente   tra   S.  L.  nata  a
Siena l'..............  codice  fiscale  ........... con l'avv. Carlo
Saracini  del  Foro  di  Siena per delega in calce al ricorso e C. R.
nato  a Firenze l'............ codice fiscale ................... con
l'avv. Iacopo Tozzi del Foro di Firenze e Francesca Fabbiani del Foro
di  Siena  come  da  comparsa  di costituzione e risposta, avente per
oggetto: ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
per  il  giudizio  di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della
legge  8 febbraio 2006, n. 54, cosi' come interpretato dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007.
                      Svolgimento del processo
   L.    S.    nata    a    Siena    l'.............. residente   via
................,   con  ricorso  depositato  il  15  febbraio  2007,
premesso di avere convissuto con R. C. e di avere avuto da costui due
figli,  D. nato il ............... e A. nata il ............ di avere
interrotto  la convivenza nel novembre 2005 concordando le condizioni
della  separazione  con  il C., che quest'ultimo, ricoveratosi in una
comunita' di recupero per tossicodipendenti, non aveva piu' mantenuto
fede  all'impegno  di  corrisponderle  mensilmente  la  somma di euro
3.000,00,  come concordato al momento della separazione; che, venduta
la  casa  acquistata in comproprieta' in .............., essa insieme
ai  figli  si  era  trasferita  in  Siena  in un alloggio condotto in
locazione  con  un canone mensile di euro 1.200,00, oltre ai consumi;
che  solo  da  poco  tempo  il C. aveva preso ad avere rapporti con i
figli,  quantunque  essa  non  avesse  mai  frapposto  ostacoli, agli
incontri  dei  figli  con  il  padre  e  con  i  nonni paterni; tanto
premesso,  chiedeva che i figli le fossero affidati in via esclusiva,
che il padre potesse vederli e averli con se' a settimane alterne per
il  fine  settimana,  che  il  C. fosse obbligato a corrisponderle la
somma  di  euro  3.000,00  al mese quale concorso al mantenimento dei
figli,   oltre   alla   meta'  delle  spese  mediche,  scolastiche  e
straordinarie,  che fosse disposto a garanzia degli obblighi gravanti
sul C. il sequestro di parte del ricavato della vendita della casa di
proprieta' comune, per la quota spettante al C.
   Sosteneva  la  S.  che da una interpretazione razionale e organica
della  legge  n. 54/2006  discendeva  la  competenza  in  materia del
tribunale  ordinario,  cosi'  come  affermato  dal  tribunale  per  i
minorenni  di  Milano con ordinanza del 12 maggio 2006, cui intendeva
aderire. Sosteneva in particolare, che tanto la normativa sostanziale
quanto quella processuale applicabile alla materia de qua, non poteva
che  essere  unica  tanto per i figli nati all'interno del matrimonio
quanto per i figli nati al di fuori del matrimonio.
   Si costituiva in giudizio R. C., il quale preliminarmente eccepiva
che   il   ricorso   era  stato  introdotto  davanti  ad  un  giudice
incompetente,   competente  dovendo  ritenersi  il  Tribunale  per  i
minorenni  di  Firenze,  cosi'  come  stabilito dalla ordinanza della
suprema  Corte  di  cassazione  n. 8362/2007,  secondo  la  quale per
l'ipotesi  di controversia tra genitori riguardante i figli naturali,
la  competenza  a  decidere  spetta al tribunale per i minorenni. Nel
merito,  invocava  l'affidamento  condiviso,  contemplato dalla legge
n. 54/2006,  e contestava la domanda della ricorrente di assegnazione
di  una  somma  pari  a  euro  3.000,00 al mese, che doveva ritenersi
eccessiva,   attese  le  sue  precarie  condizioni  di  salute  e  la
contrazione  delle  proprie capacita' di guadagno (attualmente poteva
contare  soltanto  su  uno  stipendio di euro 800,00 mensili, come da
busta   paga   emessa  dalla  ..............  di  Milano  presso  cui
lavorava).
   All'udienza del 4 dicembre 2007 i procuratori delle parti, a tanto
autorizzati,   depositavano  memorie  illustrative  della  rispettive
posizioni  e  motivi a sostegno della incostituzionalita' dell'art. 4
della legge n. 54/2006, cosi come interpretato dalla suprema Corte di
cassazione. Il giudice si riservava ogni decisione.
                       Motivi della decisione
   A  scioglimento  della  riserva  questo  giudicante  osserva:  con
l'introduzione  della  legge  n. 54/2006  la  tutela  giurisdizionale
accordata ai «figli di genitori non coniugati» (ma piu' correttamente
dovrebbero  tali  figli  essere  definiti  come figli naturali oppure
figli  nati  al  di  fuori  del  matrimonio  perche' anche i figli di
genitori   non   coniugati   potrebbero  essere  figli  legittimi  di
precedente matrimonio di uno dei due o di entrambi i genitori), e' la
medesima  di  quella  riconosciuta ai figli legittimi. Cio' si ricava
chiaramente  dall'art.  4 della legge n. 54/2006, laddove al comma 2,
sancisce:  «le  disposizioni  della presente legge si applicano anche
................ ai  procedimenti  relativi  ai figli di genitori non
coniugati».
   Non   sembra   seriamente   dubitabile   che   con   la  locuzione
«disposizioni  della  presente  legge»  il  legislatore  abbia inteso
riferirsi  a  tutte le norme contenute nella legge e pertanto anche a
quelle di carattere processuale, come quella di cui all'art. 2, comma
1  della  legge  medesima, l'art. 155 codice civile novellato, l'art.
155-sexies  codice civile 1'art. 709-ter c.c. introdotto dall'art. 2,
comma   2,  della  legge  n. 54/2006,  norme  implicanti  l'eventuale
istruzione probatoria della causa.
   La  competenza  del  tribunale per i minorenni, stando all'attuale
legislazione  vigente  per l'ipotesi di controversia, quale quella de
qua,  tra  genitori  naturali,  in  tema  di  affidamento dei minori,
regolamentazione  dei  rapporti  con  il  genitore  non affidatario e
determinazione  del  contributo  al mantenimento dei minori medesimi,
cosi'  come affermata dalla suprema Corte di cassazione con la citata
ordinanza,  non  appare  formalmente  censurabile,  in  quanto non si
risolve  in una manifesta disparita' di trattamento dei figli minori,
a  seconda  che  siano  nati  all'interno del matrimonio oppure al di
fuori del matrimonio uguale essendo la disciplina sostanziale per cui
sotto  tale  aspetto  non  verrebbe  in  essere alcuna violazione del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Corte costituzionale
e  neppure  del  principio di inviolabilita' della tutela del diritto
soggettivo.  Giova per altro osservare che l'intento del legislatore,
quale  si  ricava  dall'esame  degli atti parlamentari concernenti la
formazione  della  legge n. 54/2006, era proprio quello di evitare la
duplicita'  delle  competenze,  a seconda che i minori fossero o meno
figli  legittimi  e  di  fare  confluire  tutte le controversie nella
competenza  del  tribunale ordinario, la cui procedura offre maggiori
garanzie    per   i   minori,   evitando   «le   lungaggini   tipiche
dell'intervento  dei  tribunali  per  i minorenni ....» (Cfr. atto di
discussione n. 600 del 10 marzo 2005).
   Sempre  dall'esame  degli atti parlamentari inoltre puo' desumersi
che  la  legge  n. 54/2006  intenderebbe  devolvere  anche  le  cause
riguardanti  l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali, alla
competenza  del  tribunale ordinario, con uniforme applicazione delle
regole  e dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 155 e
segg.  c.  c.  e  706  e  segg.  c.p.c. E', invero, innegabile che la
normativa di cui all'art. 155 e seguenti del codice civile postula il
rito  processuale  speciale  di  cui  all'art. 706 e segg. cod. proc.
civ.,  rito  pressocche' incompatibile con quello camerale tipico del
tribunale per i minorenni.
   Ancorche'  debba  riconoscersi  che la legge n. 54 del 2006 non ha
espressamente derogato alla competenza del tribunale per i minorenni,
quale   si  ricava  dal  combinato  disposto  degli  artt.  38  delle
disposizioni  di  attuazione del c.p.c. e 317-bis cod. civ. e che, in
tema  di  norme  processuali il rito speciale di cui agli artt. 706 e
segg.  Cod. proc. civ. non e' invocabile nelle controversie derivanti
dalla  crisi  della  convivenza di fatto (in merito si e' giustamente
affermato  che la convivenza more uxorio puo' cessare a seguito della
mera  decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi, senza che sia
in  alcun  modo  necessario l'intervento del giudice, al contrario di
cio'  che  avviene  per  la separazione personale e per il divorzio),
tuttavia  non puo' non convenirsi che, stante l'interpretazione della
legge  n. 54/2006 avallata dalla suprema Corte di cassazione, secondo
cui  il  tribunale per i minorenni deve ritenersi competente non solo
in  materia  di  affidamento  dei  figli naturali minori di eta' e di
modalita'  di  esercizio  della  potesta'  genitoriale,  ma  anche  a
decidere  sulle  questioni  relative  al  loro  mantenimento  e sulle
questioni  economiche  in genere, l'assoggettamento al rito camerale,
tipico  della  volontaria  giurisdizione,  di  tutte  queste  materie
comporta una limitazione di garanzie processuali che puo' tradursi in
una  disparita'  di trattamento, rispetto alla tutela dei minori nati
all'interno  del  matrimonio,  per  i quali e' assicurata la garanzia
processuale  propria  del rito ordinario. Sotto tale aspetto potrebbe
sussistere contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
   La disparita' delle competenze (quella specializzata del tribunale
per  i minorenni e quella ordinaria del tribunale) inoltre confiligge
con  il principio, anche questo di rilevanza costituzionale in quanto
correlato  alla  realizzazione  della ragionevole durata del processo
(di  cui  all'art.  111  Carta  costituzionale), della concentrazione
delle  tutele  (principio  da  ultimo affermato dall'ordinanza n.8362
della  stessa  suprema  Corte  di  cassazione  in  data 22 marzo 2007
depositata  il  3  aprile 2007). Cio' appare evidente nell'ipotesi in
cui,  a  seguito  della  crisi  della  famiglia di fatto, con i figli
naturali  minorenni  e figli naturali maggiori di eta', ma non ancora
economicamente  indipendenti.  In  tale  ipotesi, i genitori naturali
saranno  costretti  a  rivolgersi  al tribunale per i minorenni per i
figli  naturali minori di eta', e nel contempo al tribunale ordinario
per   i  figli  naturali  maggiorenni  ma  non  autosufficienti,  con
eventuale  necessita'  presso  ciascun  ufficio  di disporre autonoma
C.T.U. per accertare le situazioni economiche dei genitori alle quali
parametrare  il  contributo al mantenimento dovuto dagli stessi e con
il    pericolo   di   accertamenti   disomogenei.   Appare,   dunque,
costituzionalmente corretto affermare l'esigenza della unicita' delle
competenze  in  tema  di  tutela  dei minori, indipendentemente dalla
natura  del  rapporto  esistente tra i genitori al momento della loro
separazione, e cioe' indipendentemente dalla condizione di figli nati
fuori dal matrimonio.
   La  dicotomia  delle  competenze,  infine,  si  risolve  anche  in
violazione  dell'art.  111  della  Corte  costituzionale  sotto altro
profilo,  perche' con riguardo ai provvedimenti emessi dal presidente
del  tribunale  ordinario  in  tema  di  tutela  dei  figli  nati dal
matrimonio  e'  possibile il ricorso alla Corte di appello in sede di
reclamo,  e  quindi alla Corte di cassazione, mentre lo stesso non e'
consentito in tema di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, per
i quali e' inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto
della  sezione  minori  della Corte di appello, che decide in sede di
reclamo.