P. Q. M.
Visti l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il
processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sollevando questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), per contrasto con il principio costituzionale di
ragionevolezza e con gli articoli 3, 97 e 113 secondo comma della
Costituzione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Milano, addi' 23 gennaio 2008
Il Presidente estensore: Chiarolla