P. Q. M.
   Visti  l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il
processo  e  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  sollevando  questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo  2,  comma  58,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato),  per  contrasto  con  il  principio  costituzionale di
ragionevolezza  e  con  gli  articoli 3, 97 e 113 secondo comma della
Costituzione.
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  e  sia  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
     Milano, addi' 23 gennaio 2008
                 Il Presidente estensore: Chiarolla