Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006), nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui
all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e
successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in
vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste
al tempo delle violazioni stesse;
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate dal
Tribunale di Pescara, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dal Tribunale di Varese, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola