Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  nella  parte  in cui stabilisce che, per le violazioni di cui
all'art.  110,  comma  9,  del  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e
successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in
vigore  della  citata legge, si applicano le sanzioni penali previste
al tempo delle violazioni stesse;
   Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria  2006), sollevate dal
Tribunale di Pescara, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dal  Tribunale  di  Varese,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola