Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola