Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507  (Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma   dell'articolo   4   della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421,
concernente  il  riordino  della finanza territoriale), sollevata, in
riferimento   all'art.   23  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola