P. Q. M.
Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;
Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del
giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 547 legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 86 legge n. 296/2006
per contrasto con gli articoli 3 e 25 Cost. in combinato disposto con
l'art. 2 c.p. e dell'art 110 T.U.L.P.S. per contrasto con l'art. 117
Cost. come modif. dalla legge costituzionale n. 3/200 1 nella parte
in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE., nei sensi di cui in
motivazione.
Sospende il giudizio in corso - impregiudicato ogni diritto di
difesa - e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della
cancelleria, sia notificata ai Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
Apricena, addi' 1° aprile 2008.
Il G.O.T. : D'Alessandro