P. Q. M.

   Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara  non  manifestamente  infondate  e  rilevanti ai fini del
giudizio  la  questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 547 legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 86 legge n. 296/2006
per contrasto con gli articoli 3 e 25 Cost. in combinato disposto con
l'art.  2 c.p. e dell'art 110 T.U.L.P.S. per contrasto con l'art. 117
Cost.  come  modif. dalla legge costituzionale n. 3/200 1 nella parte
in  cui  contrasta  con  la  direttiva 98/34 CE., nei sensi di cui in
motivazione.
   Sospende  il  giudizio  in  corso - impregiudicato ogni diritto di
difesa -  e  ordina  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale.
   Dispone   che   copia  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
cancelleria,  sia notificata ai Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
     Apricena, addi' 1° aprile 2008.
                      Il G.O.T. : D'Alessandro