P. Q. M.

   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata, in relazione agli artt.
117,  commi secondo  e  terzo,  e  24  commi primo  e  secondo, della
Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre
2006,  n. 30,  nella  parte in cui dispone che i soggetti individuati
dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A si avvalgono,
di  norma,  del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di
atti  o  attivita'  connessi ad atti di indirizzo e di programmazione
regionale;  la  rappresentanza  in giudizio e' disposta conformemente
agli  ordinamenti  dei  singoli  enti;  i  rapporti  tra  i  soggetti
individuati  e  l'amministrazione regionale sono regolati da apposite
convenzioni;  la  rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto
di interessi e per atti e attivita' inerenti all'organizzazione degli
enti.
   Sospende,   per   l'effetto,   il   presente  giudizio  sino  alla
definizione dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione
data.
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ed al Presidente
della   Giunta   della   Regione  Lombardia,  nonche'  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia.
   La  presente  ordinanza  sara' eseguita dall'amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria del tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.
     Cosi' deciso, in Milano, l'11 luglio 2007.
                      Il Presidente: Piacentini

                                         Il giudice estensore: Quadri