P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.
117, commi secondo e terzo, e 24 commi primo e secondo, della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre
2006, n. 30, nella parte in cui dispone che i soggetti individuati
dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A si avvalgono,
di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di
atti o attivita' connessi ad atti di indirizzo e di programmazione
regionale; la rappresentanza in giudizio e' disposta conformemente
agli ordinamenti dei singoli enti; i rapporti tra i soggetti
individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite
convenzioni; la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto
di interessi e per atti e attivita' inerenti all'organizzazione degli
enti.
Sospende, per l'effetto, il presente giudizio sino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione
data.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente
della Giunta della Regione Lombardia, nonche' comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria del tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.
Cosi' deciso, in Milano, l'11 luglio 2007.
Il Presidente: Piacentini
Il giudice estensore: Quadri