P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 360, comma 4, c.p.p., in
relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui, nei
casi ivi previsti, ricollega il dovere del pubblico ministero di non
procedere agli accertamenti tecnici alla «riserva di promuovere
incidente probatorio» formulata, prima del conferimento
dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini anziche'
all'effettiva presentazione da parte della persona sottoposta alle
indagini, prima del conferimento dell'incarico, della richiesta di
incidente probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice
e comunicazione al pubblico ministero.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti, ai difensori e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Asti, addi' 14 aprile 2008.
Il giudice: Bianco