P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  360,  comma  4,  c.p.p.,  in
relazione  agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui, nei
casi  ivi previsti, ricollega il dovere del pubblico ministero di non
procedere  agli  accertamenti  tecnici  alla  «riserva  di promuovere
incidente    probatorio»    formulata,    prima    del   conferimento
dell'incarico,   dalla  persona  sottoposta  alle  indagini  anziche'
all'effettiva  presentazione  da  parte della persona sottoposta alle
indagini,  prima  del  conferimento dell'incarico, della richiesta di
incidente  probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice
e comunicazione al pubblico ministero.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
   Sospende il procedimento in corso.
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti, ai difensori e al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
     Asti, addi' 14 aprile 2008.
                         Il giudice: Bianco