Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4,
del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere
chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai
testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt.
351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel
caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano
state osservate;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura
penale, in connessione con l'art. 628, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola